CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 10417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21804 - 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 30 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentat i e difes i con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giust e procur e allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 568/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 3/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. cronol. 568/2022 del 03/03/2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 5 ter l.89/2001 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ca rla Pirozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riconobbe a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. al cui passivo avevano insinuato i loro crediti di lavoroper t.f.r. e differenze retributive, quantificando il tempo indennizzabile in quattro anni per ognuno. In particolare, determinato in Euro 500 il parametro annuo e rilevato che i ricorrenti avevano ottenuto, a titolo di TFR erogato dall’INPS, il pagamento di una considerevole parte dell'importo ammesso al passivo, limitò comunque l’indennizzo di ciascun istante nella misura del solo credito residuato dopo la soddisfazione parziale Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - per intervento del Fondo di garanzia, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo l. 89/2001. 2. Avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo a cui il Ministero ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 bis, comma 3, delle Legge nr. 89/01, in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall’INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell’intero credito ammesso al passivo. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello di Napoli, nel decreto impugnato, dopo aver riconosciuto che gli importi residuati dopo l’intervento del Fondo di garanzia non «potessero essere considerati irrisori», come ritenuto nel decreto opposto ex art. 5 ter, «tali risultando, piuttosto, quelli distribuiti con il piano di riparto», ha affermato altresì che questi importi «non possono però segnare il limite dell’indennizzo dovuto, poiché l’art. 2-bis, co. 3, L. 89/2001 lo individua nel valore del diritto accertato». Contraddittoriamente, tuttavia, la Corte ha poi aggiunto che «la circostanza che i ricorrenti hanno ricevuto, ai sensi dell’art. 2 L. 297/1982, dall'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di parte dei crediti per i quali sono stati ammessi induce, però, a ritenere che il loro indennizzo debba contenersi nei limiti della parte restata insoddisfatta». Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - Così decidendo, allora, la Corte territoriale ha applicato, all’indennizzo del creditore insinuato al passivo, un limite non riconducibile al terzo comma dell’art. 2 bis perché non coerente con i criteri fissati dalla norma (il valore della domanda o, se inferiore, del diritto accertato) e intrinsecamente irrazionale, perché conseguente a variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore(v., in materia di esecuzione individuale, Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018). Questa Corte ha, invece, già affermato che, nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo della legge 89/2001, secondo cui «la misura dell'indennizzo […] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», deve aversi riguardo alla misura delcredito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla sommaper la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi dello stesso terzo comma, l’ammontare della somma che residui dopo il parziale pagamento dell’INPS(Cass. Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 5757 del 2023; Sez. 6 -2, n. 1500 del 2023 non mass. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non mass.). 3. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché decida la controversia in applicazione del principi o suespost o , statuendo anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 5 - La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, ne