CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per due episodi di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei reati prima dell'emissione della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che i reati risultano commessi il 7 settembre e il 18 ottobre 2016; che la sentenza di appello è stata pronunciata il 26 giugno 2024; che il termine massimo di prescrizione (tenuto conto della contestata e applicata recidiva) è pari ad anni 10; che, pertanto, i termini massimi non risultano ancora decorsi; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente