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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 20325/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1626/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2370/2017depositata i l 26/10/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Cons.

RITA E .

A .

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La società INSO ha convenuto in giudizio il Comune di Firenze, in proprio e quale capogruppo dell'ATI costituita con Cofathec servizi,chiedendone la condanna al pagamento di oltre 12 milioni di euro, in accoglimento delle riserve iscritte in occasione dell'appalto per la costruzione del secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Firenze.

Nel giudizio di primo grado l'impresa aveva dedotto di avere sottoscritto il 9 ottobre 2007, con il Comune di Firenze, il contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei corpi di fabbrica A e F del secondo lotto del palazzo di giustizia, nonché la manutenzione ordinaria triennale degli impianti tecnologici; di essere stata costretta a fronteggiare maggiori oneri con la redazione di tre perizie di variante e con proroga del termine di 374 giorni; che in data 7 luglio 2010 era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori e l’ATI aveva firmato con l'iscrizione di dieci riserve, cui poi se ne erano ag giunte ulteriori, per cui la complessiva richiesta di maggiori compensi aveva raggiunto l'importo di euro 12.081.837,08, maggiore del 10% del valore di appalto, il che aveva richiesto anche l'esperimento della procedura di accordo bonario cui la stazione appaltante non aveva aderito; deduceva quindi che tutte le riserve erano fondate e giustificavano la richiesta di maggiore corrispettivo o in subordine l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero ancora il risarcimento del subito dall’impresa, ai sensi dell'art.2043 c.c.

Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e l'impresa dichiarava di rinun ciare alle riserve 5,6, 8,9, 10.

13. Sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, il Tribunale respin geva l e domand e di parte attrice.

La società proponeva, quindi, appello, che la Corte d'appello di Firenze respingeva, rilevando: che risultava comune a tutti i motivi di appello la dedotta opinabilità della consulenza alla quale si rimproverava di avere svolto valutazioni giuridiche che non erano appannaggio del consulente; nel merito, la Corte osservava che il consulente si era attenuto, su un piano strettamente tecnico , al quesito proposto, svolgendo una dettagliata indagine e offrendo risposte del tutto esaustive trattandosi di valutazioni di tipo tecnico; sulla domanda resa ai sensi dell'art. 2041 c.c. , che secondo l'appellante sarebbe stata ignorata dal giudice di primo grado, la Corte osservavache la pretesa creditoria era de reputarsi infondata, con riguardo a tutti i titoli dedotti e che, in pa rticolare, quanto al titolo contrattuale,i maggiori costi si dovevano imputare a negligenze della stessa appaltatrice, per cui deve escludersi la dedotta violazione dei principi di buona fede contrattuale.

La Corte osservava, ancora, che l'azione di in giustificato arricchimento non poteva essere utilizzata in alternativa a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, e quindi non poteva essere esperita nel caso in cui la domanda principale fosse stata rigettata nel merito.

La Corte passava, poi, a esaminare le singole censure ritenendoleinfondate in punto di fatto, anche per mancato assolvimento degli oneri di prova e allegazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi adieci motivi.

Si è costituito con controricorso il Comune di Firenze.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 26 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4,5c.p.c., la viol azione e falsa applicazione degli articoli 91 e 196 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché l’omessa motivazione.

La ricorrente deduce che avrebbe errato la Corte d'appello di Firenze nell’affermare, in modo puramente tautologico, che il consulente abbia svolto valutazioni tecniche e non anche valutazioni giuridiche; si tratterebbe di una motivazione apparente e la decisione sarebbe errata, nella misura in cui ha ritenuto insussistenti gravi motivi ai fini della riedizione dell'attività peritale.

Deduce di aver articolato in modo specifico e dettagliato la richiesta di rinnovazione, prospettando che la perizia era inficiata da gravi carenze di metodo e di impostazione, da errori grossolani in fatto e diritto, e che la Corte di merito non avrebbe sostanzialmente motivato il diniego di rinnovazione.

La istante espone, quindi, tutte le censure proposte alla consulenza tecnica di primo grado, in particolare la mancata disamina tecn ica delle domande dell'appaltante, gli errori nell'individuazione delle norme applicabili e nell'interpretazione del mandato, le affermazioni prive di pertinenza ecomunque tali da denotare un chiaro pregiudizio del perito nei confronti della impresa. 2.-Il motivo è inammissibile.

Occorre qui richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in tema di consulenza tecnica d'ufficio, secondo il quale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire per chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 2103 del 24/01/2019).

Rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (Cass. n. 21525 del 20/08/2019).

Nella fattispecie concreta, il giudice di secondo grado non soltanto ha richiamato le argomentazioni già rese dal giudice di primo grado che ha ritenuto la consulenza immune dai vizi dedotti dalla parte, ma ha anche precisato che il consulente si è attenuto esclusivamente a valutazioni di tipo tecnico, perché ha esaminat o l'ammissibilità, la fondatezza e la congruità di ciascuna riserv a.

L a Corte ha anche esaminato specificamente le censure alle singole voci in contestazione, e le altre questioni rilevanti (tempestività delle riserve, perizie di variante, distacco di formelle etc.), dando risposta a ciascuna di esse.

La motivazione è pertanto ampiamente esaustiva ed esplicita, anche in punto di diritto, le ragioni per le quali il giudizio tecnico espresso nella relazione contestata è stato recepitodalla Corte.

Quanto alle altre deduzioni della ricorrente va rilevato che si tratta essenzialmente di censure non pertinenti al thema decidendum, oppure di merito, tramite le quali la parte ripropone le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e ai suoi contenuti, ripercorrendo le principali questionisulle quali la Corte di merito si è pronunciata, come meglio si vedrà nei motivi che seguono, essenzialmente con giudizi di fatto non rivedibili in questa sede; le (poche) argomentazioni in punto di dirittoquali la rilevanza della non contestazione della intempestività della riserva n. 2, e la applicazione della compensazione impropria, saranno oggetto di specifico ‒ successivo ‒ esame.

Si deve qui soltanto aggiungere, e la considerazione vale anche in parte qua per i motivi che seguono, che è inammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio trattandosi di una c.d. doppia conforme, pr evista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., posto che la ricorrente non assolve all’onere di indica re le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, e dimostrando che esse sono tra loro diverse. ( Cass. n. 37382 del 21/12/2022; Cass. n. 7724 del 09/03/2022; Cass. n. 5947 del 28/02/2023).

Altra considerazione valevole anche per i motivi che seguono, è che non è deducibile il vizio di erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. per censurare l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare ( Cass. n. 7187 del 04/03/2022), poiché il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 del codice civile e l’omessa motivazione , con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p . c.

La parte deduce che la Corte si sarebbe limita ta a rilevare che la pretesa creditoria della società è infondata riguardo a tutti i titoli addotti, poiché i maggiori costi si devono imputare a negli genze della stessa appaltatrice.

E, tuttavia, il giudice di seconde cure non avrebbe considera to la domanda sussidiaria di arricchimento proposta dall'impresa, esponendo ragioni tautologiche, autoreferenziali, e riferendosi in modo indifferenziato a tutto il complesso delle domande della società ancorché esse riguardino vicende assai eterogenee; di conseguenza la motivazione è meramente apparente per contrasto con le norme richiamate in epigrafe.

D educe, infine, l’istante che i motivi d'appello concernenti l'articolo 2041 c.c. non riguardavano t utte le domande ma solo alcune di esse. 4.-Il motivo è inammissibile.

La deduzione che i motivi d'appello concernenti l'articolo 2041 c.c. non riguardassero tutte le domande, ma solo alcune di esse , è contestata da controparte ed invero è in contrasto con quanto risulta dalla trascrizione delle conclusioni contenuta nella sentenza d'appello, ove s i legge che per tutte le domande , tranne che per la numero 9, era stata proposta in subordine l'a zione di indebito arricchimento.

Per quanto attiene, poi, il dedotto vizio di motivazione della sentenza, deve ricordarsi che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile ( Cass. n. 7090 del 03/03/2022 ; Cass. 6758 del 01/03/2022).

Il giudice d’appello ‒ in sentenza‒ ha, per contro, formulato una premessa di carattere generale sull'azione di ingiustificato arricchimento, del tutto corretta e coerente con i principi affermati in materia da questa Corte, e cioè che il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass. n. 843 del 17/01/2020).

Pertanto essa non può essere utilizzata in alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli effetti sfavorevoli (Cass.11262/2016), salvo che l’azione di merito non sia stata respinta per mancanza di titolo contrattuale (Cass.n. 11489 del 25/05/2011).

Resa questa corretta premessa di carattere generale, per cui devesi esclude ex ante la possibilità di applicare l’art 2041 c.c. stante il rigetto ne l merito dell’ azione contrattuale, la Corte fiorentina si è occupa ta, poi, delle questioni specifiche, sotto il profilo della azione contrattuale, sicché non può dirsi che si sia pronunciata in modo indifferenziato su tutto il complesso delle domande proposte dalla società.

La ricorrente ha, quindi, non correttamente valutato il senso e la portata delle ragioni decisorie della Corte d’appello, avendo proposto una censura che, sotto l'apparente deduzione di una ragione di nullità della sentenza per omessa motivazione, mira ‒ in realtà ‒ a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.con rifer imento alla riserva n . 1 e in particolare la sottovoce 1.A, con la quale l'impresa chiedeva il ristoro degli oneri di bonifica, eseguiti sul lotto estraneo all'appalto.

La ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe respinto la domanda per contraddittorietà, ma senza specificare in che cosa detta contraddittorietà consista; osserva altresì che, trattandosi di bonifica relativa ad altro lotto di lavori, la società si sarebbe mossa all'interno del principio di diritto enunciato dalla medesima Corte territoriale, in relazione all’applicazione dell’art 2041 c.c.

6. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ben esplicitato la ragione per la quale le attività di bonifica e cioè la voce 1.A non poteva essere riconosciuta, non solo per la contraddittorietà della domanda, ma anche in considerazione del fatto che non erano stati preci sati i tempi di questa attività, e che non erano state contestate le difese proposte dal C omune in merito.

Ed invero, il Comune ‒ come riportato a pagina 22 del controricorso ‒ aveva riferi to che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato come il PSC allegato al progetto definitivo posto a base di gara aveva dato atto della circostanza che la bonifica dell'intera area, primo e secondo lotto, era stata ultimata già nel corso dell'appalto precedente.

E su tali difese dell’ente contestazione alcuna era stata mossa dalla deducente.

Ed ancora, la Corte fiorentina ha fatto riferimento a una sentenza passata in giudicato dalla quale risultava che erano stati già riconosciuti maggiori oneri di bonifica “anche per il secondo lotto”, che è esattamente il lotto oggetto del contratto di appalto per cui è causa.

La motivazione è, pertanto, più che esaustiva e resiste alla censura di nullità.

Le ulteriori deduzioni conten ute nel motivo sconfinano nel merito, avendo ad oggetto il giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, certamente non censurabilein questa sede. 7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. e ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. 360 numero 3 la violazione degli art t. 27 - 140 del D .

P .

R . 544 del 1999 e dell'articolo 2041c.c.

Il motivo ha per oggetto la voce 1.B della riserva 1 con la quale la società ha chiesto la remunerazione dell'attività di redazione della relazione geologica.

La Corte fiorentina ha respinto il motivo, ritenendo che dovesse escludersi che fosse stato eseguito un vero e proprio approfondimento di indagine rispetto a quella già prevista per il progetto esecutivo, poiché risultava agli atti soltanto un unico sondaggio eseguito dalla società, e il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che questo unico sondaggio costituiva una verifica più che un approfondimento di indagini, e ciò costitui va un atto dovuto, ai sensi dell'art. 140 del decreto cit.

La parte deduce che queste affermazioni s arebbero errate, poiché la richiesta non riguardava solo le indagini geologiche bensì l'avere predisposto, in sede di progetto esecutivo, la r elazione di cui era onerato il Comune.

Ed era pacifico che il documento fosse stato predisposto edelaborato da essa società in sede di redazione del progetto esecutivo.Il fatto che la società abbia desunto in tutto o in parte i parametri tecnici dalle indagini effettuate dal C omune , non sposterebbe, pertanto, la questione , in quanto il documento avrebbe dovuto essere predisposto dal committente ed era stato invece predisposto dall'appaltatore.

Quanto alla applicazione dell'art. 14 0 cit., la ricorrente osserva che le indagini di dettaglio , per le quali non è previsto un compenso, presupporrebbero la completezza del progetto, ovverosia l'esistenza di una compiuta relazione geologica; il che nella fattispecie non sarebbe ravvisabile agli atti. 8.-Il motivo è inammissibile.

Pur denunciando la nullità della sentenza per omessa motivazione, la parte illustra il motivo in termini di erroneità del percorso argomentativo, ‒ e quindi secondo lo sc hema dell’orma i abrogato art 360 n. 5 c.p.c. ‒ e per avere male valutato gli elementi di fatto, sollecitando una inammissibile revisione del giudizio di merito.

La Corte d’appello si è infatti richiama ta a quanto accertato tramite la consulenza, e cio è ch e ‒ rispetto a quanto già previsto per il progetto esecutivo cui l’impresa era tenuta per contratto‒ era stato e seguito soltanto un sondaggio, ed ha osserva to che questo sondaggio rappresenta una di quelle verifiche che l’appaltatrice è tenuta ad eseguir e senza compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 140 cit. , e quindi ha chiaramente espresso la ragione del rigetto.

Il motivo è, peraltro, contraddittorio perché la parte, pur ammettendo che vi era un progetto definitivo elaborato dal Comune, all'interno del quale erano contenuti i parametri tecnici che l’impresa ha poi utilizzato in sede di elaborazione di progetto esecutivo, afferma di essere stata l’autrice della relazione geologica che avrebbe dovuto redigere il Comune, mentre in definitiva ha solo redatto il progetto esecutivo (cui era tenuta per contratto) con i parametri già sviluppati dal Comune.

Così definita la vicenda, essa rientra esattamente nei parametri di cui all'art. 140 cit. che, al comma secondo, dispone che si procede nella r e dazione del progetto esecutivo, effettuando studi e d indagini di maggior dettaglio e verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo; quindi, se il progetto esecutivo è stato redatto sviluppando i parametri già presenti nel progetto definitivo approvato dal Comune ‒ come accertato dal consulente e come la parte stessa ammette ‒ non spetta alcun compenso aggiuntivo , come ritenuto dalla Corte, con motivazione esaustiva ed ineccepibile, sotto il profilo della applicazione dei parametri legali pertinenti alla fattispecie. 9.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art 31 del DM 145/200 e dell’art.112 c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza per omessa motivazione.

La doglianza ha oggetto specificamente la richiesta, avanzata dall'impresa, di riconoscimento di maggiori oneri sostenuti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla riserva numero 2, che la Corte d'appello ha respinto ritenendoche detta riserva fosse tardiva, perché manifestata in forma del tutto generica nei verbali di consegna dei lavori del 22 maggio 2008, mentre avrebbe dovuto essere esplicitata entro 15 giorni e non già ‒ come avvenuto‒ nel S .

A .

L . del 14 luglio 2008.

La parte deduce che l'art . 31 cit. prevede l'obbligo di esplicitare la riserva nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo e che è pacifico in giurisprudenza che l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile.

La ricorrente d educe ‒ altresì ‒ che ha errato la Corte a ritenere assorbito il tema – da essa sottoposto all’ attenzione del giudicante ‒ della mancata contestazione da parte del Comune e della sussistenza di un comportamento che ha ingenerato un legittimo affidamento sulla rinunzia ad avvalersi di una decadenza già maturata; ciò in quanto ‒ con il provvedimento dirigenziale del 28 novembre 2012 ‒ il C omune era pervenuto addirittura a riconoscere, a questo titolo, una certa somma in favore dell’impresa, sia pure in misura esigua.

Rileva ‒ al riguardo ‒ che si può rinunziare ad avvalersi di una decadenza già maturata, adottando un comportamento concludente che ingeneri affidamento nel soggetto che dovrebbe subirla. 10.- Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui appressosi dirà.

La parte deduce che la riserva in questione non sarebbe tardiva, perché l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile; questa è un'affermazione del tutto generica poiché l'impresa nulla precisa su quando e come sarebbe divenuta apprezzabile la potenzialità dannosa del fatto, e perché ciò avrebbe inciso sulla tardiva quantificazione della riserva che, come rileva la Corte, è stata redatta ‒ dapprima in forma del tutto generica nel verbale di consegna dei lavori (22 maggio) ‒ per poi essere quantificata, tardivamente, solo il 14 luglio, senza che fosse stato dedotto alcun fatto nuovo rilevante.

Non viene, quindi, enucleata nessuna ragione in concreto per la quale l'appaltatore, dopo avere firmato con riserva, non l’abbia quantificata entro 15 giorni, come prevede il citato art. 31.

Sotto questo profilo, il motivo è, pertanto, infondato.

A diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione al la dedotta questione della non contestazione della tardività, che è stata ritenuta assorbita dalla sentenza impugnata, nella quale si è ritenuto che, a fronte di una riserva non tempestiva, non vi sia alcun legittimo affidamentoda tutelare.

Di contro la istante osserva ‒ in proposito ‒ che, con la determinazione di rigenziale del 28 novembre 2012, non solo non è stata contestata la tardività della riserva, ma è stata, perfino, pagata una parte , seppure esigua, della somma; il che evidenzierebbe ‒ a parere della ricorrente ‒ la rinuncia della stazione appaltante ad avvalersi della decadenza già maturata.

La doglianza è fondata.

Va osservata, infatti, che sul punto il giudice d’appello non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo i quali in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

T uttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa (Cass. n. 11310 del 23/05/2011; Cass. n. 7805 del 29/03/2018; Cass. n. 27451 del 20/09/2022).

Pertanto la decisione sul punto va cassata, e il giudice di rinvio dovrà verificare se effet tivamente l'amministrazione non abbia contestato la pretesa, ovvero l’abbia riconosciuta esplicitamente o implicitamente. 11.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 nn. 3 e 4 , la violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115, 116 c.p.c. e degli artt. 1655, 2697 c .c. nonché degli artt. 117 del D.P.R. 554 del 1999 e 25 del D .

M . 145 del 2000 nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art 132 c.p.c.

Il motivo riguarda la riserva n. 3 , con la quale l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla protrazione del tempo contrattuale per fatti ad essa non imputabili.

La parte deduce, in particolare, che le varianti ordinate dal C omune erano illegittime in quanto non rientranti in alcuna delle previsioni dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che queste varianti illegittime erano state fonti di prolungamento dei tempi; come conseguenza delle varianti ordinate dal committente i tempi di esecuzione erano stati, difatti, prolungati di ben 374 giorni. 12.-Il motivo è inammissibile.

L'impresa ricorrente fonda la propria censura essenzialmente sulla (presunta) evidenza che il prolungamento dei tempi di esecuzione sia dovuto alle varianti, mentre il giudizio della Corte d’appello si è fondato su un diverso e opposto accertamento sul nesso causale, posto che, tramite la consulenza tecnica di ufficio, si è verificato che le perizie di variante sono relative a lievi modifiche di finiture edili e impiantistiche e non hanno ostacolato né rallentato l'esecuzione dei lavori.Il giudicante ha, quindi, ritenuto ininfluenti le varianti disposte in corso d’opera.A ciò si aggiunga che la Corte di merito ha ritenuto generiche le censure avverso il fondamento della decisione del primo giudice circa la carente e inadeguata organizzazione del lavoro da parte della impresa.

Si tratta di giudizi di fatto di cui non si può sollecitare la revisione nel giudizio di legittimità.

In punto di diritto, l a Corte fiorentina ha, inoltre, rilevato che le perizie di variante non sono arbitrarie e illegittime in quanto l'art. 132 cit. consente queste perizie non solo per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ma anche per altre cause (in presenza di eventi inerenti alla natura e la specificità dei beni sui quali si interviene in corso d'opera, difetti del progetto esecutivo, possibilità di utilizzare materiali migliorativi etc.) dando una corretta lettura della norma, mentre di contro la parte ricorrente contesta che le varianti siano riconducibili alle ipotesi di cui alla norma in esame in termini molto generici. 13.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la motivazione apparente e la violazione dell'art. 115 c.p.c.

Il motivo attiene alla riserva n. 4 con la quale l'impresa aveva chiesto il riconoscimento degli interessi per la ritardata contabilizzazione e pagamento di alcune opere individuate nel corpo della riserva medesima.

Sul punto la Corte d’appello ha rilevato il difetto di allegazione, e per questa ragione ha ritenuto irrilevante la non contestazione, dal momento che il fatto può essere contestato solo se l'allegazione avversaria è specifica, e non quando essa è generica, come nel caso della riserva n. 4.

La parte deduce di avere eseguito maggiori lavori per euro 2.740.935 e di avere chiesto il riconoscimento degli interessi sulla ritardata contabilizzazione di tali importi, domanda che il T ribunale ha respinto rilevando che la società non ha dato prova di avere eseguito i maggiori lavori.

Secondo la parte il T ribunale non avrebbe rilevato alcuna carenza di allegazione essendo le parole “carenza assertiva” contenute nella motivazione resa del Tribunale una semplice “scivolata linguistica”, mentre la ragione del rigetto in primo grado sarebbestata la mancanza del la prova di questi lavori , sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare un difetto di allegazione non rilevato in primo grado.

L’allegaz ione sarebbe quindi specifica e, pertanto, si sarebbe dovuto tenere conto che il fatto non era stato contestato , restando ‒ di conseguenza ‒ irrilevante il difetto di prova. 14.-Il motivo è inammissibile.

Come la parte stessa ammette, anche il giudice di primo ha ritenuto una carenza assertiva, ulteriormente evidenziata dal giudice d’appello, carenza che non viene superata con il motivo in esame, perché la parte non illustra in che termini aveva allegato specificamente di avere fatto dei lavori, di quali lavori si tratti , in che tempi e quando essi sarebbero stati liquidati.

La censura si fonda su una personale interpretazione della sentenza di primo grado, nella quale la carenza assertiva sarebbe stata una semplice “scivolata linguistica”, per ragioninon chiaramente esplicitate, e la ritenuta mancanza di prova sottenderebbe, per contro, la prova indiretta di una allegazione sufficientemente specifica.

Il motivo si traduce, pertanto, nella apodittica esposizione di una opinione personale su ciò che il Tribunale avrebbe voluto affermare, e sulla (insussistente) ‒ supposta ‒ preclusione per il giudice di secondo grado a rilevare la carenza assertiva , a fronte della quale, come correttamente espone la Corte di merito , non si può, per ragioni logiche ancora prima che giuridiche, applicare il principio di non contestazione.

Tale principio può applicarsi, invero, solo qua lora i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione della questione ( Cass. n. 4681 del 15/02/2023).

N e consegue che se la parte no n indica con precisione ‒ come nella specie ‒ d i quali lavori lamenta la ritardata contabilizzazione e quali siano stati i tempi dell'esecuzione dei lavori e della contabilizzazione dei medesimi, la controparte non può assolvere al suo onere di prendere specifica posizione sui fatti allegati. 15.-Con l’ottavo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn . 3,4, e 5 la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo attiene alla riserva n. 7 con il quale l'impresa aveva chiesto il riconoscimento dei lavori effettuati sul blocco R, estraneo al secondo lotto, e compreso invece nel lotto primo.

Osserva che i l giudice d'appello, facendo riferimento a quanto emergeva dalla consulenza, ha esclude che questi lavori facessero parte dell'appalto in oggetto, riguardando piuttosto un altro e diverso appalto.

La Corte d'appello ha osserva to, inoltre , che non ha trovato riscontro alcuno l'allegazione che il blocco R risultasse incompleto nella parte in cui avrebbe dovuto accogliere il nuovo edificio del blocco F, oggetto del secondo lotto.

La parte deduce che è p acifico che i lavori di cui si discute furono eseguiti nel corso della realizzazione del secondo lotto, pur interessando un edificio ricadente nell'appalto del primo lotto; osserva inoltre che la Corte non avrebbe eseguito alcun approfondimento a livello istruttorio sul fatto che i due fabbricati erano adiacenti, e che le opere riguardavano rivestimenti esterni che si potevano realizzare solo in modo unitario o congiunto. 16.-Il motivo è inammissibile.

La censura è generic a ed apodittica e si risolve in una contestazione degli accertamenti eseguiti in un punto di fatto dalla Corte d’appello senza peraltro indicare da dove emergerebbe il “fatto pacifico”che i lavori di cui si discute furono eseguiti nel corso della realizzazione del secondo lotto, pur interessando un edificio ricadente nell'appalto del primo lotto.

Inammissibile, come sopra si è detto, la prospettazione dell'omesso esame di un fatto decisivo non ritualmente allegata, nel senso che la parte non specifica dove e quando ha sottoposto questo “fatto” al giudice del merito (Cass. s.u. 8053del 07/04/2014; Cass . n. 27415 del 29/10/2018 ).

17. Con il nono motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell’art. 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 197 del D.P.R. 554 del 1999 .

Il motivo di ricorso riguarda le riserve 11 e 12 con cui l'impresa aveva richiesto che venissero riconosciuti i maggiori oneri conseguenti a un differimento del collaudo, richiesta che il giudice d'appello ha respinto osservando che il differimento del collaudo era imputabile all'impresa che quindi non poteva chiedere u n compenso per maggiori oneri.

Inparticolare la Corte (che ha posto la ultimazione lavori a luglio 2010) ha fatto riferimento al verbale di collaudo in corso d'opera del 26 maggio 2011, dal quale risultavano dei lavori ancora da effettuare, ed ha accertato che al 05/10/2011 dovevano essere ancora eseguite alcune lavorazioni, e che solo con la verifica del 26 ottobre 2011 si era avuta conferma dell'esecuzione di queste opere; pertantola Corte ha concluso nel senso che, se il certificato di collaudo è stato emesso soltanto il 14 dicembre 2011, ciò è dipeso esclusivamente dall'impresa.

Di contro la ricorrente deduce che il certificato di collaudo, ai sensi della normativa citata in rubrica, doveva essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e che, nel caso in cui collaudatore avesse rilevato difetti o mancanze r iguardo l'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto rifiutare l'emissione del certificato.

Secondo la istante il collaudo non può essere differito neppure nel caso di difetti e mancanze gravi, in quanto la sanzione prevista dall'ordinamento in tale caso consiste nel rifiuto dell'emissione del certificato.

Osserva ancora che, siccome il collaudo avrebbe dovuto essere completato entro il 7 gennaio 2011,gli argomenti relativi ai rili evi durante gli accessi del maggio 2011 e successivi sono interventi a termine scaduto, mentre eventuali incompletezze dell'opera avrebbero dovuto essere rilevate nel semestre tra l'ultimazione dei lavori e la scadenza del termine per il collaudo; sarebbe erron ea pertanto l'affermazione che il ritardo nel collaudo sia imputabile all'impresa e non al Comune.

18. Il motivo è infondato.

Non è corretta la lettura della norma (art 197 del D .

P .

R . 554/199) offerta dalla parte.

L’art 197 cit. prevede infatti che : “Riscontrandosinella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202”.

Tuttavia al comma 2 prevede che “Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica”.

Non è pertanto corretto affermare che il collaudo non può essere differito in caso di difetti e mancanze, in quanto la sanzione prevista dall'ordinamento consisterebbe (unicamente) nel rifiuto dell'emissione del certificato.

Da u na complessiva analisi del la norma emerge infatti cheil rifiuto del certificato è legittimo soltanto qualora i difetti siano tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in caso contrario l'organo di collaudo prescrive le lavorazioni da eseguire, e ciò è esattamente quello che la Corte d’appelloha accerta to nella fattispecie .

Quanto alla imputabilità del ritardo, si tratta di un giudizio di merito reso dal giudicante , che ha valorizzato la circostanza che nonostante la scadenza del termine l'opera fosse ancora incompleta; e poiché risultava incompleta al 26 maggio 2011 è evidente che lo era anche nell'arco di tempo semestrale intercorrente tra il 7 luglio 2010 e il 7 gennaio 2011 sicché a quella data l'opera non era collaudabile.

Va fatta applicazione, al riguardo, del principio secondo cui, in tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, ma attengono all'esatto adempimento, disciplinato delle norme generali, né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo (Cass.2075/2022). 19.- Con il decimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3, 4, 5 la violazione falsa applicazione degli articoli 116 cc 1241 c.c. dell’art. 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art 187 e ss. del D .

P .

R . n. 554 del 1999 , nonché l’ omesso esamedi fatto decisivo .

Il motivo di ricorso attiene alla riserva n. 14 con la quale l'impresa aveva contestato la detrazione operata dal Comune sulla rata di saldo a seguito del distacco di alcune formelle del rivestimento esterno, verificatesi a giugno - luglio del 2012 .

L a parte deduce di avere eccepito sia la sussistenza della responsabilità, sia l'impossibilità di operare la compensazione in assenza dei presupposti dell'art. 1241 c.c.

Osserva che la detrazione è stata operata mediante un irrituale addendum non consentito dalle norme che disciplinano la materia.

Lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto i fatti provati in base a verbali di sopralluogo, d e i quali però non emerge rebbe il contenuto; in particolare lamenta che il giudice del merito non precisa se vi sono stati ammissioni di responsabilità, limitandosi a richiamare la relazione della Commissione di collaudo.

Osserva inoltre, in ordine alla violazione dell'art . 1241 c.c. che la compensazione può operarsi solo tra crediti omogenei liquidi ed esigibili, ciò che nella vicenda in esame non ricorre.

20. -Il motivo è infondato.

Con riferimento alla eccezione di non sussistenza dei presupposti per la compensazione, peraltro genericamente formulata, limitandosi la istante a contestare che si tratterebbe di crediti non omogenei liquidi ed esigibili, si osserva che correttamente il giudice d'appello ha qualificato la fattispecie come una compensazione impropria,in quanto si tratta di partite di dare e avere all'interno dello stesso rapporto.

Si applica qui il principio che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché comple sso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.

Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale(Cass. n. 4825 del 19/02/2019) A questo principio si è correttamente attenuta la Corte d'appello di Firenze.

Quanto al resto, l'accertamento della responsabilità è un giudizio di fatto che la Corte di merito ha operato facendo riferim ento a quanto risulta dai documenti in atti, in particolare dalla relazione del presidente della Commissione di collaudo e della relazione della Commissione ove vi è anche la quantificazione specifica dei danni; valutazione delle prove che, come sopra si è detto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Possono qui ulteriormente richiamarsi i principi consolidati cui questo Collegio intende dare continuità, secondo i quali, può essere dedotta in sede di legittimità la violazione dell'art. 1 15 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza(Cass. n. 12971 del 26/04/2022).

Ed ancora che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507 del 06/04/2023) .

La censura della parte non è invece contenuta entro questi parametri,ma si limita ad una contestazione della non sussistenza, in punto di fatto, della responsabilità.

Ne consegue, in accoglimento parziale del quin to motivo del ricorso, respinti gli altri,la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, limitatamente al punto cassato , ed anche per la decisione delle spese in essa comprese quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1626/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2370/2017depositata i l 26/10/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Cons. RITA E . A . RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La società INSO ha convenuto in giudizio il Comune di Firenze, in proprio e quale capogruppo dell'ATI costituita con Cofathec servizi,chiedendone la condanna al pagamento di oltre 12 milioni di euro, in accoglimento delle riserve iscritte in occasione dell'appalto per la costruzione del secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Firenze. Nel giudizio di primo grado l'impresa aveva dedotto di avere sottoscritto il 9 ottobre 2007, con il Comune di Firenze, il contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei corpi di fabbrica A e F del secondo lotto del palazzo di giustizia, nonché la manutenzione ordinaria triennale degli impianti tecnologici; di essere stata costretta a fronteggiare maggiori oneri con la redazione di tre perizie di variante e con proroga del termine di 374 giorni; che in data 7 luglio 2010 era stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori e l’ATI aveva firmato con l'iscrizione di dieci riserve, cui poi se ne erano ag giunte ulteriori, per cui la complessiva richiesta di maggiori compensi aveva raggiunto l'importo di euro 12.081.837,08, maggiore del 10% del valore di appalto, il che aveva richiesto anche l'esperimento della procedura di accordo bonario cui la stazione appaltante non aveva aderito; deduceva quindi che tutte le riserve erano fondate e giustificavano la richiesta di maggiore corrispettivo o in subordine l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero ancora il risarcimento del subito dall’impresa, ai sensi dell'art.2043 c.c. Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e l'impresa dichiarava di rinun ciare alle riserve 5,6, 8,9, 10. 13. Sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, il Tribunale respin geva l e domand e di parte attrice. La società proponeva, quindi, appello, che la Corte d'appello di Firenze respingeva, rilevando: che risultava comune a tutti i motivi di appello la dedotta opinabilità della consulenza alla quale si rimproverava di avere svolto valutazioni giuridiche che non erano appannaggio del consulente; nel merito, la Corte osservava che il consulente si era attenuto, su un piano strettamente tecnico , al quesito proposto, svolgendo una dettagliata indagine e offrendo risposte del tutto esaustive trattandosi di valutazioni di tipo tecnico; sulla domanda resa ai sensi dell'art. 2041 c.c. , che secondo l'appellante sarebbe stata ignorata dal giudice di primo grado, la Corte osservavache la pretesa creditoria era de reputarsi infondata, con riguardo a tutti i titoli dedotti e che, in pa rticolare, quanto al titolo contrattuale,i maggiori costi si dovevano imputare a negligenze della stessa appaltatrice, per cui deve escludersi la dedotta violazione dei principi di buona fede contrattuale. La Corte osservava, ancora, che l'azione di in giustificato arricchimento non poteva essere utilizzata in alternativa a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, e quindi non poteva essere esperita nel caso in cui la domanda principale fosse stata rigettata nel merito. La Corte passava, poi, a esaminare le singole censure ritenendoleinfondate in punto di fatto, anche per mancato assolvimento degli oneri di prova e allegazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi adieci motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Firenze. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 26 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4,5c.p.c., la viol azione e falsa applicazione degli articoli 91 e 196 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché l’omessa motivazione. La ricorrente deduce che avrebbe errato la Corte d'appello di Firenze nell’affermare, in modo puramente tautologico, che il consulente abbia svolto valutazioni tecniche e non anche valutazioni giuridiche; si tratterebbe di una motivazione apparente e la decisione sarebbe errata, nella misura in cui ha ritenuto insussistenti gravi motivi ai fini della riedizione dell'attività peritale. Deduce di aver articolato in modo specifico e dettagliato la richiesta di rinnovazione, prospettando che la perizia era inficiata da gravi carenze di metodo e di impostazione, da errori grossolani in fatto e diritto, e che la Corte di merito non avrebbe sostanzialmente motivato il diniego di rinnovazione. La istante espone, quindi, tutte le censure proposte alla consulenza tecnica di primo grado, in particolare la mancata disamina tecn ica delle domande dell'appaltante, gli errori nell'individuazione delle norme applicabili e nell'interpretazione del mandato, le affermazioni prive di pertinenza ecomunque tali da denotare un chiaro pregiudizio del perito nei confronti della impresa. 2.-Il motivo è inammissibile. Occorre qui richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in tema di consulenza tecnica d'ufficio, secondo il quale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire per chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 2103 del 24/01/2019). Rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (Cass. n. 21525 del 20/08/2019). Nella fattispecie concreta, il giudice di secondo grado non soltanto ha richiamato le argomentazioni già rese dal giudice di primo grado che ha ritenuto la consulenza immune dai vizi dedotti dalla parte, ma ha anche precisato che il consulente si è attenuto esclusivamente a valutazioni di tipo tecnico, perché ha esaminat o l'ammissibilità, la fondatezza e la congruità di ciascuna riserv a. L a Corte ha anche esaminato specificamente le censure alle singole voci in contestazione, e le altre questioni rilevanti (tempestività delle riserve, perizie di variante, distacco di formelle etc.), dando risposta a ciascuna di esse. La motivazione è pertanto ampiamente esaustiva ed esplicita, anche in punto di diritto, le ragioni per le quali il giudizio tecnico espresso nella relazione contestata è stato recepitodalla Corte. Quanto alle altre deduzioni della ricorrente va rilevato che si tratta essenzialmente di censure non pertinenti al thema decidendum, oppure di merito, tramite le quali la parte ripropone le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e ai suoi contenuti, ripercorrendo le principali questionisulle quali la Corte di merito si è pronunciata, come meglio si vedrà nei motivi che seguono, essenzialmente con giudizi di fatto non rivedibili in questa sede; le (poche) argomentazioni in punto di dirittoquali la rilevanza della non contestazione della intempestività della riserva n. 2, e la applicazione della compensazione impropria, saranno oggetto di specifico ‒ successivo ‒ esame. Si deve qui soltanto aggiungere, e la considerazione vale anche in parte qua per i motivi che seguono, che è inammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio trattandosi di una c.d. doppia conforme, pr evista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., posto che la ricorrente non assolve all’onere di indica re le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, e dimostrando che esse sono tra loro diverse. ( Cass. n. 37382 del 21/12/2022; Cass. n. 7724 del 09/03/2022; Cass. n. 5947 del 28/02/2023). Altra considerazione valevole anche per i motivi che seguono, è che non è deducibile il vizio di erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. per censurare l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare ( Cass. n. 7187 del 04/03/2022), poiché il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 del codice civile e l’omessa motivazione , con violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p . c. La parte deduce che la Corte si sarebbe limita ta a rilevare che la pretesa creditoria della società è infondata riguardo a tutti i titoli addotti, poiché i maggiori costi si devono imputare a negli genze della stessa appaltatrice. E, tuttavia, il giudice di seconde cure non avrebbe considera to la domanda sussidiaria di arricchimento proposta dall'impresa, esponendo ragioni tautologiche, autoreferenziali, e riferendosi in modo indifferenziato a tutto il complesso delle domande della società ancorché esse riguardino vicende assai eterogenee; di conseguenza la motivazione è meramente apparente per contrasto con le norme richiamate in epigrafe. D educe, infine, l’istante che i motivi d'appello concernenti l'articolo 2041 c.c. non riguardavano t utte le domande ma solo alcune di esse. 4.-Il motivo è inammissibile. La deduzione che i motivi d'appello concernenti l'articolo 2041 c.c. non riguardassero tutte le domande, ma solo alcune di esse , è contestata da controparte ed invero è in contrasto con quanto risulta dalla trascrizione delle conclusioni contenuta nella sentenza d'appello, ove s i legge che per tutte le domande , tranne che per la numero 9, era stata proposta in subordine l'a zione di indebito arricchimento. Per quanto attiene, poi, il dedotto vizio di motivazione della sentenza, deve ricordarsi che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile ( Cass. n. 7090 del 03/03/2022 ; Cass. 6758 del 01/03/2022). Il giudice d’appello ‒ in sentenza‒ ha, per contro, formulato una premessa di carattere generale sull'azione di ingiustificato arricchimento, del tutto corretta e coerente con i principi affermati in materia da questa Corte, e cioè che il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass. n. 843 del 17/01/2020). Pertanto essa non può essere utilizzata in alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli effetti sfavorevoli (Cass.11262/2016), salvo che l’azione di merito non sia stata respinta per mancanza di titolo contrattuale (Cass.n. 11489 del 25/05/2011). Resa questa corretta premessa di carattere generale, per cui devesi esclude ex ante la possibilità di applicare l’art 2041 c.c. stante il rigetto ne l merito dell’ azione contrattuale, la Corte fiorentina si è occupa ta, poi, delle questioni specifiche, sotto il profilo della azione contrattuale, sicché non può dirsi che si sia pronunciata in modo indifferenziato su tutto il complesso delle domande proposte dalla società. La ricorrente ha, quindi, non correttamente valutato il senso e la portata delle ragioni decisorie della Corte d’appello, avendo proposto una censura che, sotto l'apparente deduzione di una ragione di nullità della sentenza per omessa motivazione, mira ‒ in realtà ‒ a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.con rifer imento alla riserva n . 1 e in particolare la sottovoce 1.A, con la quale l'impresa chiedeva il ristoro degli oneri di bonifica, eseguiti sul lotto estraneo all'appalto. La ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe respinto la domanda per contraddittorietà, ma senza specificare in che cosa detta contraddittorietà consista; osserva altresì che, trattandosi di bonifica relativa ad altro lotto di lavori, la società si sarebbe mossa all'interno del principio di diritto enunciato dalla medesima Corte territoriale, in relazione all’applicazione dell’art 2041 c.c. 6. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha ben esplicitato la ragione per la quale le attività di bonifica e cioè la voce 1.A non poteva essere riconosciuta, non solo per la contraddittorietà della domanda, ma anche in considerazione del fatto che non erano stati preci sati i tempi di questa attività, e che non erano state contestate le difese proposte dal C omune in merito. Ed invero, il Comune ‒ come riportato a pagina 22 del controricorso ‒ aveva riferi to che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato come il PSC allegato al progetto definitivo posto a base di gara aveva dato atto della circostanza che la bonifica dell'intera area, primo e secondo lotto, era stata ultimata già nel corso dell'appalto precedente. E su tali difese dell’ente contestazione alcuna era stata mossa dalla deducente. Ed ancora, la Corte fiorentina ha fatto riferimento a una sentenza passata in giudicato dalla quale risultava che erano stati già riconosciuti maggiori oneri di bonifica “anche per il secondo lotto”, che è esattamente il lotto oggetto del contratto di appalto per cui è causa. La motivazione è, pertanto, più che esaustiva e resiste alla censura di nullità. Le ulteriori deduzioni conten ute nel motivo sconfinano nel merito, avendo ad oggetto il giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, certamente non censurabilein questa sede. 7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. e ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. 360 numero 3 la violazione degli art t. 27 - 140 del D . P . R . 544 del 1999 e dell'articolo 2041c.c. Il motivo ha per oggetto la voce 1.B della riserva 1 con la quale la società ha chiesto la remunerazione dell'attività di redazione della relazione geologica. La Corte fiorentina ha respinto il motivo, ritenendo che dovesse escludersi che fosse stato eseguito un vero e proprio approfondimento di indagine rispetto a quella già prevista per il progetto esecutivo, poiché risultava agli atti soltanto un unico sondaggio eseguito dalla società, e il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che questo unico sondaggio costituiva una verifica più che un approfondimento di indagini, e ciò costitui va un atto dovuto, ai sensi dell'art. 140 del decreto cit. La parte deduce che queste affermazioni s arebbero errate, poiché la richiesta non riguardava solo le indagini geologiche bensì l'avere predisposto, in sede di progetto esecutivo, la r elazione di cui era onerato il Comune. Ed era pacifico che il documento fosse stato predisposto edelaborato da essa società in sede di redazione del progetto esecutivo.Il fatto che la società abbia desunto in tutto o in parte i parametri tecnici dalle indagini effettuate dal C omune , non sposterebbe, pertanto, la questione , in quanto il documento avrebbe dovuto essere predisposto dal committente ed era stato invece predisposto dall'appaltatore. Quanto alla applicazione dell'art. 14 0 cit., la ricorrente osserva che le indagini di dettaglio , per le quali non è previsto un compenso, presupporrebbero la completezza del progetto, ovverosia l'esistenza di una compiuta relazione geologica; il che nella fattispecie non sarebbe ravvisabile agli atti. 8.-Il motivo è inammissibile. Pur denunciando la nullità della sentenza per omessa motivazione, la parte illustra il motivo in termini di erroneità del percorso argomentativo, ‒ e quindi secondo lo sc hema dell’orma i abrogato art 360 n. 5 c.p.c. ‒ e per avere male valutato gli elementi di fatto, sollecitando una inammissibile revisione del giudizio di merito. La Corte d’appello si è infatti richiama ta a quanto accertato tramite la consulenza, e cio è ch e ‒ rispetto a quanto già previsto per il progetto esecutivo cui l’impresa era tenuta per contratto‒ era stato e seguito soltanto un sondaggio, ed ha osserva to che questo sondaggio rappresenta una di quelle verifiche che l’appaltatrice è tenuta ad eseguir e senza compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 140 cit. , e quindi ha chiaramente espresso la ragione del rigetto. Il motivo è, peraltro, contraddittorio perché la parte, pur ammettendo che vi era un progetto definitivo elaborato dal Comune, all'interno del quale erano contenuti i parametri tecnici che l’impresa ha poi utilizzato in sede di elaborazione di progetto esecutivo, afferma di essere stata l’autrice della relazione geologica che avrebbe dovuto redigere il Comune, mentre in definitiva ha solo redatto il progetto esecutivo (cui era tenuta per contratto) con i parametri già sviluppati dal Comune. Così definita la vicenda, essa rientra esattamente nei parametri di cui all'art. 140 cit. che, al comma secondo, dispone che si procede nella r e dazione del progetto esecutivo, effettuando studi e d indagini di maggior dettaglio e verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo; quindi, se il progetto esecutivo è stato redatto sviluppando i parametri già presenti nel progetto definitivo approvato dal Comune ‒ come accertato dal consulente e come la parte stessa ammette ‒ non spetta alcun compenso aggiuntivo , come ritenuto dalla Corte, con motivazione esaustiva ed ineccepibile, sotto il profilo della applicazione dei parametri legali pertinenti alla fattispecie. 9.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art 31 del DM 145/200 e dell’art.112 c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza per omessa motivazione. La doglianza ha oggetto specificamente la richiesta, avanzata dall'impresa, di riconoscimento di maggiori oneri sostenuti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla riserva numero 2, che la Corte d'appello ha respinto ritenendoche detta riserva fosse tardiva, perché manifestata in forma del tutto generica nei verbali di consegna dei lavori del 22 maggio 2008, mentre avrebbe dovuto essere esplicitata entro 15 giorni e non già ‒ come avvenuto‒ nel S . A . L . del 14 luglio 2008. La parte deduce che l'art . 31 cit. prevede l'obbligo di esplicitare la riserva nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverlo e che è pacifico in giurisprudenza che l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile. La ricorrente d educe ‒ altresì ‒ che ha errato la Corte a ritenere assorbito il tema – da essa sottoposto all’ attenzione del giudicante ‒ della mancata contestazione da parte del Comune e della sussistenza di un comportamento che ha ingenerato un legittimo affidamento sulla rinunzia ad avvalersi di una decadenza già maturata; ciò in quanto ‒ con il provvedimento dirigenziale del 28 novembre 2012 ‒ il C omune era pervenuto addirittura a riconoscere, a questo titolo, una certa somma in favore dell’impresa, sia pure in misura esigua. Rileva ‒ al riguardo ‒ che si può rinunziare ad avvalersi di una decadenza già maturata, adottando un comportamento concludente che ingeneri affidamento nel soggetto che dovrebbe subirla. 10.- Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui appressosi dirà. La parte deduce che la riserva in questione non sarebbe tardiva, perché l'onere della riserva diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile; questa è un'affermazione del tutto generica poiché l'impresa nulla precisa su quando e come sarebbe divenuta apprezzabile la potenzialità dannosa del fatto, e perché ciò avrebbe inciso sulla tardiva quantificazione della riserva che, come rileva la Corte, è stata redatta ‒ dapprima in forma del tutto generica nel verbale di consegna dei lavori (22 maggio) ‒ per poi essere quantificata, tardivamente, solo il 14 luglio, senza che fosse stato dedotto alcun fatto nuovo rilevante. Non viene, quindi, enucleata nessuna ragione in concreto per la quale l'appaltatore, dopo avere firmato con riserva, non l’abbia quantificata entro 15 giorni, come prevede il citato art. 31. Sotto questo profilo, il motivo è, pertanto, infondato. A diversa conclusione si deve invece pervenire in relazione al la dedotta questione della non contestazione della tardività, che è stata ritenuta assorbita dalla sentenza impugnata, nella quale si è ritenuto che, a fronte di una riserva non tempestiva, non vi sia alcun legittimo affidamentoda tutelare. Di contro la istante osserva ‒ in proposito ‒ che, con la determinazione di rigenziale del 28 novembre 2012, non solo non è stata contestata la tardività della riserva, ma è stata, perfino, pagata una parte , seppure esigua, della somma; il che evidenzierebbe ‒ a parere della ricorrente ‒ la rinuncia della stazione appaltante ad avvalersi della decadenza già maturata. La doglianza è fondata. Va osservata, infatti, che sul punto il giudice d’appello non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo i quali in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350. T uttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa (Cass. n. 11310 del 23/05/2011; Cass. n. 7805 del 29/03/2018; Cass. n. 27451 del 20/09/2022). Pertanto la decisione sul punto va cassata, e il giudice di rinvio dovrà verificare se effet tivamente l'amministrazione non abbia contestato la pretesa, ovvero l’abbia riconosciuta esplicitamente o implicitamente. 11.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 nn. 3 e 4 , la violazione e falsa applicazione degli articoli 113,115, 116 c.p.c. e degli artt. 1655, 2697 c .c. nonché degli artt. 117 del D.P.R. 554 del 1999 e 25 del D . M . 145 del 2000 nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art 132 c.p.c. Il motivo riguarda la riserva n. 3 , con la quale l'impresa ha chiesto il ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla protrazione del tempo contrattuale per fatti ad essa non imputabili. La parte deduce, in particolare, che le varianti ordinate dal C omune erano illegittime in quanto non rientranti in alcuna delle previsioni dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che queste varianti illegittime erano state fonti di prolungamento dei tempi; come conseguenza delle varianti ordinate dal committente i tempi di esecuzione erano stati, difatti, prolungati di ben 374 giorni. 12.-Il motivo è inammissibile. L'impresa ricorrente fonda la propria censura essenzialmente sulla (presunta) evidenza che il prolungamento dei tempi di esecuzione sia dovuto alle varianti, mentre il giudizio della Corte d’appello si è fondato su un diverso e opposto accertamento sul nesso causale, posto che, tramite la consulenza tecnica di ufficio, si è verificato che le perizie di variante sono relative a lievi modifiche di finiture edili e impiantistiche e non hanno ostacolato né rallentato l'esecuzione dei lavori.Il giudicante ha, quindi, ritenuto ininfluenti le varianti disposte in corso d’opera.A ciò si aggiunga che la Corte di merito ha ritenuto generiche le censure avverso il fondamento della decisione del primo giudice circa la carente e inadeguata organizzazione del lavoro da parte della impresa. Si tratta di giudizi di fatto di cui non si può sollecitare la revisione nel giudizio di legittimità. In punto di diritto, l a Corte fiorentina ha, inoltre, rilevato che le perizie di variante non sono arbitrarie e illegittime in quanto l'art. 132 cit. consente queste perizie non solo per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ma anche per altre cause (in presenza di eventi inerenti alla natura e la specificità dei beni sui quali si interviene in corso d'opera, difetti del progetto esecutivo, possibilità di utilizzare materiali migliorativi etc.) dando una corretta lettura della norma, mentre di contro la parte ricorrente contesta che le varianti siano riconducibili alle ipotesi di cui alla norma in esame in termini molto generici. 13.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la motivazione apparente e la violazione dell'art. 115 c.p.c. Il motivo attiene alla riserva n. 4 con la quale l'impresa aveva chiesto il riconoscimento degli interessi per la ritardata contabilizzazione e pagamento di alcune opere individuate nel corpo della riserva medesima. Sul punto la Corte d’appello ha rilevato il difetto di allegazione, e per questa ragione ha ritenuto irrilevante la non contestazione, dal momento che il fatto può essere contestato solo se l'allegazione avversaria è specifica, e non quando essa è generica, come nel caso della riserva n. 4. La parte deduce di avere eseguito maggiori lavori per euro 2.740.935 e di avere chiesto il riconoscimento degli interessi sulla ritardata contabilizzazione di tali importi, domanda che il T ribunale ha respinto rilevando che la società non ha dato prova di avere eseguito i maggiori lavori. Secondo la parte il T ribunale non avrebbe rilevato alcuna carenza di allegazione essendo le parole “carenza assertiva” contenute nella motivazione resa del Tribunale una semplice “scivolata linguistica”, mentre la ragione del rigetto in primo grado sarebbestata la mancanza del la prova di questi lavori , sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare un difetto di allegazione non rilevato in primo grado. L’allegaz ione sarebbe quindi specifica e, pertanto, si sarebbe dovuto tenere conto che il fatto non era stato contestato , restando ‒ di conseguenza ‒ irrilevante il difetto di prova. 14.-Il motivo è inammissibile. Come la parte stessa ammette, anche il giudice di primo ha ritenuto una carenza assertiva, ulteriormente evidenziata dal giudice d’appello, carenza che non viene superata con il motivo in esame, perché la parte non illustra in che termini aveva allegato specificamente di avere fatto dei lavori, di quali lavori si tratti , in che tempi e quando essi sarebbero stati liquidati. La censura si fonda su una personale interpretazione della sentenza di primo grado, nella quale la carenza assertiva sarebbe stata una semplice “scivolata linguistica”, per ragioninon chiaramente esplicitate, e la ritenuta mancanza di prova sottenderebbe, per contro, la prova indiretta di una allegazione sufficientemente specifica. Il motivo si traduce, pertanto, nella apodittica esposizione di una opinione personale su ciò che il Tribunale avrebbe voluto affermare, e sulla (insussistente) ‒ supposta ‒ preclusione per il giudice di secondo grado a rilevare la carenza assertiva , a fronte della quale, come correttamente espone la Corte di merito , non si può, per ragioni logiche ancora prima che giuridiche, applicare il principio di non contestazione. Tale principio può applicarsi, invero, solo qua lora i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione della questione ( Cass. n. 4681 del 15/02/2023). N e consegue che se la parte no n indica con precisione ‒ come nella specie ‒ d i quali lavori lamenta la ritardata contabilizzazione e quali siano stati i tempi dell'esecuzione dei lavori e della contabilizzazione dei medesimi, la controparte non può assolvere al suo onere di prendere specifica posizione sui fatti allegati. 15.-Con l’ottavo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn . 3,4, e 5 la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il motivo attiene alla riserva n. 7 con il quale l'impresa aveva chiesto il riconoscimento dei lavori effettuati sul blocco R, estraneo al secondo lotto, e compreso invece nel lotto primo. Osserva che i l giudice d'appello, facendo riferimento a quanto emergeva dalla consulenza, ha esclude che questi lavori facessero parte dell'appalto in oggetto, riguardando piuttosto un altro e diverso appalto. La Corte d'appello ha osserva to, inoltre , che non ha trovato riscontro alcuno l'allegazione che il blocco R risultasse incompleto nella parte in cui avrebbe dovuto accogliere il nuovo edificio del blocco F, oggetto del secondo lotto. La parte deduce che è p acifico che i lavori di cui si discute furono eseguiti nel corso della realizzazione del secondo lotto, pur interessando un edificio ricadente nell'appalto del primo lotto; osserva inoltre che la Corte non avrebbe eseguito alcun approfondimento a livello istruttorio sul fatto che i due fabbricati erano adiacenti, e che le opere riguardavano rivestimenti esterni che si potevano realizzare solo in modo unitario o congiunto. 16.-Il motivo è inammissibile. La censura è generic a ed apodittica e si risolve in una contestazione degli accertamenti eseguiti in un punto di fatto dalla Corte d’appello senza peraltro indicare da dove emergerebbe il “fatto pacifico”che i lavori di cui si discute furono eseguiti nel corso della realizzazione del secondo lotto, pur interessando un edificio ricadente nell'appalto del primo lotto. Inammissibile, come sopra si è detto, la prospettazione dell'omesso esame di un fatto decisivo non ritualmente allegata, nel senso che la parte non specifica dove e quando ha sottoposto questo “fatto” al giudice del merito (Cass. s.u. 8053del 07/04/2014; Cass . n. 27415 del 29/10/2018 ). 17. Con il nono motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell’art. 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 197 del D.P.R. 554 del 1999 . Il motivo di ricorso riguarda le riserve 11 e 12 con cui l'impresa aveva richiesto che venissero riconosciuti i maggiori oneri conseguenti a un differimento del collaudo, richiesta che il giudice d'appello ha respinto osservando che il differimento del collaudo era imputabile all'impresa che quindi non poteva chiedere u n compenso per maggiori oneri. Inparticolare la Corte (che ha posto la ultimazione lavori a luglio 2010) ha fatto riferimento al verbale di collaudo in corso d'opera del 26 maggio 2011, dal quale risultavano dei lavori ancora da effettuare, ed ha accertato che al 05/10/2011 dovevano essere ancora eseguite alcune lavorazioni, e che solo con la verifica del 26 ottobre 2011 si era avuta conferma dell'esecuzione di queste opere; pertantola Corte ha concluso nel senso che, se il certificato di collaudo è stato emesso soltanto il 14 dicembre 2011, ciò è dipeso esclusivamente dall'impresa. Di contro la ricorrente deduce che il certificato di collaudo, ai sensi della normativa citata in rubrica, doveva essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e che, nel caso in cui collaudatore avesse rilevato difetti o mancanze r iguardo l'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto rifiutare l'emissione del certificato. Secondo la istante il collaudo non può essere differito neppure nel caso di difetti e mancanze gravi, in quanto la sanzione prevista dall'ordinamento in tale caso consiste nel rifiuto dell'emissione del certificato. Osserva ancora che, siccome il collaudo avrebbe dovuto essere completato entro il 7 gennaio 2011,gli argomenti relativi ai rili evi durante gli accessi del maggio 2011 e successivi sono interventi a termine scaduto, mentre eventuali incompletezze dell'opera avrebbero dovuto essere rilevate nel semestre tra l'ultimazione dei lavori e la scadenza del termine per il collaudo; sarebbe erron ea pertanto l'affermazione che il ritardo nel collaudo sia imputabile all'impresa e non al Comune. 18. Il motivo è infondato. Non è corretta la lettura della norma (art 197 del D . P . R . 554/199) offerta dalla parte. L’art 197 cit. prevede infatti che : “Riscontrandosinella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 202”. Tuttavia al comma 2 prevede che “Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica”. Non è pertanto corretto affermare che il collaudo non può essere differito in caso di difetti e mancanze, in quanto la sanzione prevista dall'ordinamento consisterebbe (unicamente) nel rifiuto dell'emissione del certificato. Da u na complessiva analisi del la norma emerge infatti cheil rifiuto del certificato è legittimo soltanto qualora i difetti siano tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in caso contrario l'organo di collaudo prescrive le lavorazioni da eseguire, e ciò è esattamente quello che la Corte d’appelloha accerta to nella fattispecie . Quanto alla imputabilità del ritardo, si tratta di un giudizio di merito reso dal giudicante , che ha valorizzato la circostanza che nonostante la scadenza del termine l'opera fosse ancora incompleta; e poiché risultava incompleta al 26 maggio 2011 è evidente che lo era anche nell'arco di tempo semestrale intercorrente tra il 7 luglio 2010 e il 7 gennaio 2011 sicché a quella data l'opera non era collaudabile. Va fatta applicazione, al riguardo, del principio secondo cui, in tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, ma attengono all'esatto adempimento, disciplinato delle norme generali, né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo (Cass.2075/2022). 19.- Con il decimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3, 4, 5 la violazione falsa applicazione degli articoli 116 cc 1241 c.c. dell’art. 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art 187 e ss. del D . P . R . n. 554 del 1999 , nonché l’ omesso esamedi fatto decisivo . Il motivo di ricorso attiene alla riserva n. 14 con la quale l'impresa aveva contestato la detrazione operata dal Comune sulla rata di saldo a seguito del distacco di alcune formelle del rivestimento esterno, verificatesi a giugno - luglio del 2012 . L a parte deduce di avere eccepito sia la sussistenza della responsabilità, sia l'impossibilità di operare la compensazione in assenza dei presupposti dell'art. 1241 c.c. Osserva che la detrazione è stata operata mediante un irrituale addendum non consentito dalle norme che disciplinano la materia. Lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto i fatti provati in base a verbali di sopralluogo, d e i quali però non emerge rebbe il contenuto; in particolare lamenta che il giudice del merito non precisa se vi sono stati ammissioni di responsabilità, limitandosi a richiamare la relazione della Commissione di collaudo. Osserva inoltre, in ordine alla violazione dell'art . 1241 c.c. che la compensazione può operarsi solo tra crediti omogenei liquidi ed esigibili, ciò che nella vicenda in esame non ricorre. 20. -Il motivo è infondato. Con riferimento alla eccezione di non sussistenza dei presupposti per la compensazione, peraltro genericamente formulata, limitandosi la istante a contestare che si tratterebbe di crediti non omogenei liquidi ed esigibili, si osserva che correttamente il giudice d'appello ha qualificato la fattispecie come una compensazione impropria,in quanto si tratta di partite di dare e avere all'interno dello stesso rapporto. Si applica qui il principio che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché comple sso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale(Cass. n. 4825 del 19/02/2019) A questo principio si è correttamente attenuta la Corte d'appello di Firenze. Quanto al resto, l'accertamento della responsabilità è un giudizio di fatto che la Corte di merito ha operato facendo riferim ento a quanto risulta dai documenti in atti, in particolare dalla relazione del presidente della Commissione di collaudo e della relazione della Commissione ove vi è anche la quantificazione specifica dei danni; valutazione delle prove che, come sopra si è detto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Possono qui ulteriormente richiamarsi i principi consolidati cui questo Collegio intende dare continuità, secondo i quali, può essere dedotta in sede di legittimità la violazione dell'art. 1 15 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza(Cass. n. 12971 del 26/04/2022). Ed ancora che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507 del 06/04/2023) . La censura della parte non è invece contenuta entro questi parametri,ma si limita ad una contestazione della non sussistenza, in punto di fatto, della responsabilità. Ne consegue, in accoglimento parziale del quin to motivo del ricorso, respinti gli altri,la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, limitatamente al punto cassato , ed anche per la decisione delle spese in essa comprese quelle del giudizio di legittimità. P.Q.M. A
Sentenza Cassazione n. 20325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris