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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44605/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

A Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - Sez.

V - della dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'imputato, per asserita genericità e totale carenza di correlazione alle ragioni della sentenza impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nel furto aggravato di circa 70 kg di filo di rame.

Ha riqualificato il fatto come delitto di ricettazione e ha rideterminato la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Il 9 febbraio 2013 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Partinico, insospettiti da una busca manovra di un'autovettura, alla cui guida vi era l'imputato, procedettero al controllo del mezzo che, alla vista dei Carabinieri, aveva cambiato repentinamente senso di marcia.

A bordo dell'autovettura, oltre l'imputato, ci erano altri due cittadini rumeni, e nel vano porta ruota di scorta fu rinvenuta un ingente quantitativo di cavi di rame, per circa 70Kg, la cui guaina appariva squagliata con il fuoco, nonché diversi attrezzi idonei a tagliare il filo e a ridurlo in pezzi più piccoli.

I cavi furono poi riconosciuti da personale Telecom come quelli utilizzati da detta società telefonica per la posa aerea della rete.

3. La Corte di appello, per escludere che l'imputato non avesse consapevolezza di trasportare quell'ingente quantitativo di rame di illecita provenienza, ha ricordato che, per effetto del peso, l'autovettura da lui guidata viaggiava in un assetto di marcia vistosamente anomalo.

L'autovettura, peraltro, era stata acquistata dall'imputato e non dagli altri soggetti che lo accompagnavano, da tale [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averla a lui venduta.

Ha poi osservato che la dimostrata disponibilità dei cavi di rame, di sicura provenienza illecita, non è sufficiente a dare piena prova della commissione del delitto di furto aggravato.

Dagli accertamenti istruttori è emerso che nell'area di Partinico erano stati commessi numerosi furti di rame, l'ultimo dei quali cinque giorni prima del fatto per cui si procede.

Ha quindi ritenuto che, in difetto di prova della commissione dell'azione di sottrazione, la detenzione dei cavi oggetto di furto integri il delitto di ricettazione senza che la riqualificazione si ponga in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. i I) La Corte di appello ha infine escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e della ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui la Corte di appello ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen.

Non è stato rispettato il diritto al contraddittorio e di difesa rispetto alla nuova imputazione, avendo il ricorrente incentrato la sua difesa sull'accusa di furto e non già di ricettazione.

È stato in tal modo violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza..

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La sentenza è incorsa in contraddizione per la parte in cui ha assolto Colbea e ha invece condannato Brunchea, in quanto la mera circostanza che costui fu trovato alla guida dell'autovettura non può assurgere a indizio, in assenza di qualsiasi altra contingenza grave, precisa e concordante verso una ipotesi di colpevolezza.

Non è stata poi dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., che andava riconosciuta in ragione della particolare tenuità del danno subito dalla persona offesa.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza..." - Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; v., anche, Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275770, secondo cui "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza".

Tanto premesso, va evidenziato che il ricorrente ha prospettato la doglianza con un inaccettabile margine di astrattezza, perché non ha illustrato, nella concretezza della vicenda processuale, le ragioni per le quali il mutamento di qualificazione, a fronte di una contestazione in fatto immutata, abbia compromesso le sue scelte difensive.

Ha condotto infatti una critica sul principio, che si è detto essere consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma non ha indicato la concreta incidenza sulla sua strategia di difesa della intervenuta riqualificazione.

2.1. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha dato compiutamente conto dell'affermazione di responsabilità per il ricorrente.

Questi era alla guida dell'autovettura che trasportava il carico di provenienza furtiva, e alla vista dei Carabinieri effettuò una repentina manovra per sottrarsi al controllo, mutando improvvisamente direzione di marcia.

In tal modo manifestò chiaramente la consapevolezza di trasportare a bordo dell'autovettura materiale di provenienza delittuosa, altrimenti non avrebbe tenuto il comportamento che ha indotto i militari ad effettuare il controllo.

Né può dirsi, ha proseguito la Corte di appello, che tale comportamento non sia univocamente significativo, alla luce della concorrente circostanza costituita dall'anomalo assetto di marcia dell'autovettura, causato dal peso ingente del rame trasportato, e che non poteva non dare al guidatore la consapevolezza di un ingente carico a bordo.

Ciò a tacere del fatto, ben messo in evidenza dalla impugnata sentenza, che il ricorrente era il proprietario dell'autovettura, colui che l'aveva acquistata da tale [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione resa da quest'ultimo.

2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ben motivato nel negare l'attenuante invocata dal ricorrente, facendo riferimento sia al valore economico del materiale di provenienza delittuosa sia al pregiudizio subito dalla persona offesa anche e soprattutto in riferimento ai costi della ricollocazione dei cavi di rame nella rete aerea della compagnia telefonica Telecom.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. A Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - Sez. V - della dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'imputato, per asserita genericità e totale carenza di correlazione alle ragioni della sentenza impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nel furto aggravato di circa 70 kg di filo di rame. Ha riqualificato il fatto come delitto di ricettazione e ha rideterminato la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Il 9 febbraio 2013 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Partinico, insospettiti da una busca manovra di un'autovettura, alla cui guida vi era l'imputato, procedettero al controllo del mezzo che, alla vista dei Carabinieri, aveva cambiato repentinamente senso di marcia. A bordo dell'autovettura, oltre l'imputato, ci erano altri due cittadini rumeni, e nel vano porta ruota di scorta fu rinvenuta un ingente quantitativo di cavi di rame, per circa 70Kg, la cui guaina appariva squagliata con il fuoco, nonché diversi attrezzi idonei a tagliare il filo e a ridurlo in pezzi più piccoli. I cavi furono poi riconosciuti da personale Telecom come quelli utilizzati da detta società telefonica per la posa aerea della rete. 3. La Corte di appello, per escludere che l'imputato non avesse consapevolezza di trasportare quell'ingente quantitativo di rame di illecita provenienza, ha ricordato che, per effetto del peso, l'autovettura da lui guidata viaggiava in un assetto di marcia vistosamente anomalo. L'autovettura, peraltro, era stata acquistata dall'imputato e non dagli altri soggetti che lo accompagnavano, da tale [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averla a lui venduta. Ha poi osservato che la dimostrata disponibilità dei cavi di rame, di sicura provenienza illecita, non è sufficiente a dare piena prova della commissione del delitto di furto aggravato. Dagli accertamenti istruttori è emerso che nell'area di Partinico erano stati commessi numerosi furti di rame, l'ultimo dei quali cinque giorni prima del fatto per cui si procede. Ha quindi ritenuto che, in difetto di prova della commissione dell'azione di sottrazione, la detenzione dei cavi oggetto di furto integri il delitto di ricettazione senza che la riqualificazione si ponga in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. i I) La Corte di appello ha infine escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e della ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui la Corte di appello ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. Non è stato rispettato il diritto al contraddittorio e di difesa rispetto alla nuova imputazione, avendo il ricorrente incentrato la sua difesa sull'accusa di furto e non già di ricettazione. È stato in tal modo violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza.. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza è incorsa in contraddizione per la parte in cui ha assolto Colbea e ha invece condannato Brunchea, in quanto la mera circostanza che costui fu trovato alla guida dell'autovettura non può assurgere a indizio, in assenza di qualsiasi altra contingenza grave, precisa e concordante verso una ipotesi di colpevolezza. Non è stata poi dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., che andava riconosciuta in ragione della particolare tenuità del danno subito dalla persona offesa. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. È principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza..." - Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; v., anche, Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275770, secondo cui "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza". Tanto premesso, va evidenziato che il ricorrente ha prospettato la doglianza con un inaccettabile margine di astrattezza, perché non ha illustrato, nella concretezza della vicenda processuale, le ragioni per le quali il mutamento di qualificazione, a fronte di una contestazione in fatto immutata, abbia compromesso le sue scelte difensive. Ha condotto infatti una critica sul principio, che si è detto essere consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma non ha indicato la concreta incidenza sulla sua strategia di difesa della intervenuta riqualificazione. 2.1. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato compiutamente conto dell'affermazione di responsabilità per il ricorrente. Questi era alla guida dell'autovettura che trasportava il carico di provenienza furtiva, e alla vista dei Carabinieri effettuò una repentina manovra per sottrarsi al controllo, mutando improvvisamente direzione di marcia. In tal modo manifestò chiaramente la consapevolezza di trasportare a bordo dell'autovettura materiale di provenienza delittuosa, altrimenti non avrebbe tenuto il comportamento che ha indotto i militari ad effettuare il controllo. Né può dirsi, ha proseguito la Corte di appello, che tale comportamento non sia univocamente significativo, alla luce della concorrente circostanza costituita dall'anomalo assetto di marcia dell'autovettura, causato dal peso ingente del rame trasportato, e che non poteva non dare al guidatore la consapevolezza di un ingente carico a bordo. Ciò a tacere del fatto, ben messo in evidenza dalla impugnata sentenza, che il ricorrente era il proprietario dell'autovettura, colui che l'aveva acquistata da tale [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione resa da quest'ultimo. 2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben motivato nel negare l'attenuante invocata dal ricorrente, facendo riferimento sia al valore economico del materiale di provenienza delittuosa sia al pregiudizio subito dalla persona offesa anche e soprattutto in riferimento ai costi della ricollocazione dei cavi di rame nella rete aerea della compagnia telefonica Telecom. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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