CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7921/2022 - Consigliere 1 - ud. 7 giugno 2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna dei predetti per il reato di cui agli artt. Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi contesta la mancata concessione in appello delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, par. 2.2 del provvedimento impugnato); Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la declaratoria di inammissibilità del suo atto di appello, denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; il ricorrente, infatti, afferma che l'appello depositato in data 19/04/2021 sarebbe tempestivo, in quanto il relativo difensore non avrebbe ricevuto la necessaria - a suo dire - notificazione del deposito delle motivazioni della sentenza di prime cure; nondimeno, l'art. 548 c.p.v. c.p.p. è lampante nel chiarire che nessuna notifica è dovuta alle parti, laddove l'Autorità giudiziaria depositi la sentenza impugnata nei termini di cui all'art.544 c.p.p.; nel caso di specie, il giudice di primo grado ha pronunciato la sentenza il 30/11/2020, si è assegnato 90 giorni per il deposito dei motivi, e li ha dunque depositati, tempestivamente, in data 1/03/2020; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]