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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37072/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] AZIM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di MILANO, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale della stessa sede, di condanna, a seguito di rito abbreviato, del già menzionato, per il reato ascrittogli, detenzione al fine di cessione di involucro in cellophane contenente 0,525 gr. netti di cocaina, occultato in un soprammobile all'interno dell'abitazione di cui aveva la disponibilità (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era stato ammesso a misura alternativa alla detenzione in carcere.

Con conseguente condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1067 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato.

2. Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione stessa.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. La censura propone nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715); in particolare, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado che aveva attribuito rilievo alle circostanze emerse dal fascicolo del p.m., acquisito per il rito, relative alle analisi quali quantitative delle sostanze sequestrate ( g. 0,5 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con percentuale di purezza dell'85%,principio attivo in grammi pari a 0,452, utile al confezionamento di 3 dosi, considerevole quantità di denaro ( euro 4.810) rinvenuto suddiviso in banconote di vario taglio, assenza di attività lavorativa idonea a giustificare il possesso del denaro, taccuino con annotazioni di nomi e cifre, di cui non era stata fornita spiegazione alternativa alla natura di pro-memoria della clientela dello spaccio.

Inoltre, era stata acquisita l'ordinanza che aveva disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] AZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] AZIM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di MILANO, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale della stessa sede, di condanna, a seguito di rito abbreviato, del già menzionato, per il reato ascrittogli, detenzione al fine di cessione di involucro in cellophane contenente 0,525 gr. netti di cocaina, occultato in un soprammobile all'interno dell'abitazione di cui aveva la disponibilità (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era stato ammesso a misura alternativa alla detenzione in carcere. Con conseguente condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1067 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato. 2. Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione stessa. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. La censura propone nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715); in particolare, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado che aveva attribuito rilievo alle circostanze emerse dal fascicolo del p.m., acquisito per il rito, relative alle analisi quali quantitative delle sostanze sequestrate ( g. 0,5 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con percentuale di purezza dell'85%,principio attivo in grammi pari a 0,452, utile al confezionamento di 3 dosi, considerevole quantità di denaro ( euro 4.810) rinvenuto suddiviso in banconote di vario taglio, assenza di attività lavorativa idonea a giustificare il possesso del denaro, taccuino con annotazioni di nomi e cifre, di cui non era stata fornita spiegazione alternativa alla natura di pro-memoria della clientela dello spaccio. Inoltre, era stata acquisita l'ordinanza che aveva disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma
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