CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 11281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36309/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 691/2019,depositata il 29/05/2019 , R.G.N. 1133/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n.691/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunaledi Paola aveva accolto la domanda da quest’ultimo proposta diretta al riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, del periodo di apprendistato svolto presso la società. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio ( 13.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] comunicata in via telematica alla cancelleria di questa Corte in data 9.1.2023 congiuntamente alla notifica a [OSCURATO:PERSONA] della stessa rinuncia. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte d