CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re 2025 della Corte d'appello di Trieste;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, che ha illustrato i motivi diricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 novembre 2025 la Corte d’appello di Trieste haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 3 luglio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), in relazione alla detenzione afini di spaccio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di 36,032 grammi dicocaina, rinvenuta all’interno di un comodino a lui in uso, collocato nella camerada letto dell’abitazione comune sita in Fontanafredda (PN).L’imputato è stato invece assolto dall’accusa di aver ceduto cocaina a CimolaiPier Antonio, perché il fatto non sussiste (capo 7): per tali fatti, e per altre ipotesidi reato, si è inoltre proceduto separatamente a carico della di lui conviventeBenzant.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).Il ricorrente evidenzia innanzitutto di essere stato assolto dal capo relativoalle cessioni a Cimolai (capo 7) e condannato solo per la detenzione contestata alcapo 1, sicché la motivazione delle sentenze di merito avrebbe indebitamentevalorizzato una presunta conoscenza dei traffici della convivente, mai provata eneppure contestata.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionee, comunque, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazionedegli artt. 110 cod. pen. e 73 cit., per avere la Corte d’appello erroneamentequalificato la condotta del [OSCURATO:PERSONA] come concorso nella detenzione a fini di spaccioanziché come mera connivenza non punibile.Deduce la difesa che la sentenza fonda la prova della colpevolezza su dueelementi — il luogo di rinvenimento dello stupefacente e il supposto tentativo diritardare la perquisizione — senza spiegare in che modo essi si sarebbero tradottiin un contributo causale attivo o moralmente rafforzativo alla condotta dellaBenzant.L’affermazione secondo cui il comportamento tenuto ex post in occasionedell’accesso domiciliare dimostrerebbe una pregressa promessa di aiuto sarebbe,ad avviso del ricorrente, meramente congetturale, come pure sarebbe privo direale forza dimostrativa il dato della collocazione della droga nel comodino in usoall’imputato, ove non accompagnato da elementi certi circa la sua conoscenza deitraffici illeciti della convivente.Si deduce in ricorso che, per affermare che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare lapresenza della cocaina e che avesse concorso nella sua detenzione, la sentenzaavrebbe supposto che egli fosse consapevole dell’attività di spaccio svolta dallaBenzant e delle frequentazioni dell’abitazione da parte di assuntori.Tale premessa è sconfessata sia dal perimetro dell’imputazione, poiché lecessioni contestate ai capi 2 - 6 dell’originaria rubrica riguardavano soltanto laBenzant, sia dagli sviluppi investigativi, poiché in esito alle indagini non era stataravvisata alcuna interessenza del [OSCURATO:PERSONA] in quei traffici.Eliminata tale premessa, il rinvenimento della sostanza nel mobiletto in usoall’imputato conserverebbe una valenza neutra e non consentirebbe di superare lasoglia della mera tolleranza o comunque della connivenza non punibile, secondo iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazionee, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ederronea applicazione degli artt. 110 e 40, comma 2, cod. pen., nella parte in cuila sentenza ritiene sussistente, in capo all’imputato, un obbligo giuridico diimpedire l’evento.La difesa censura l’argomentazione secondo cui la qualifica di brigadieredell’arma dei carabinieri avrebbe imposto al [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di denunciare lecondotte della convivente e la violazione di tale obbligo sarebbe sufficiente aqualificare la sua condotta come concorso nel reato.Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe confuso la generale esistenza didoveri di servizio con la prova del contributo agevolatore causalmente rilevante,senza verificare la concreta possibilità di impedire l’evento oggettodell’imputazione, il nesso causale tra omissione ed evento, il momento diacquisizione della conoscenza e l’effettiva esigibilità dell’intervento.Quanto all’esigibilità dell’obbligo di denuncia, la difesa osserva che i giudicidi merito hanno nuovamente presupposto la conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA],delle cessioni contestate alla sola [OSCURATO:PERSONA], e da tale conoscenza non dimostratahanno fatto discendere il dovere di denuncia e il conseguente rafforzamentodell’altrui condotta criminosa.Quanto alla conoscibilità, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo giuridicogravante sul compagno, la difesa deduce che la Corte avrebbe sovrapposto duepiani distinti: la possibile convinzione della donna di non essere denunciata dalconvivente e la consapevolezza che questi, in quanto appartenente all’Arma, fossegiuridicamente tenuto ad intervenire.Solo quest’ultima, ove provata, potrebbe assumere valore rafforzativo delproposito criminoso; sul punto, tuttavia, la sentenza non offrirebbe una rispostaspecifica.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento e dagli atti richiamati, con riferimento all’affermazione diresponsabilità per il capo 1.La difesa sostiene che la Corte ha fondato la condanna su elementi aspecificie suscettibili di letture alternative, confutando invece con argomenti ipoteticicircostanze oggettive ritenute idonee ad escludere il coinvolgimento dell’imputato.Sotto un primo profilo, relativo al luogo di rinvenimento della sostanza, il ricorsorichiama la conversazione del 19 agosto 2020 nella quale la [OSCURATO:PERSONA] indicava adun acquirente un diverso luogo di occultamento della cocaina, descritto comeparticolarmente nascosto.Tale dato, secondo la difesa, dimostrerebbe non solo che la sostanza eracustodita altrove rispetto al comodino del [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la donna avevainteresse a sottrarla alla vista dell’unico convivente. La sentenza, limitandosi adipotizzare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse successivamente cambiato nascondiglio, nonavrebbe spiegato quando lo spostamento sarebbe avvenuto, né in base a qualielementi il [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe stato informato.Il ricorrente evidenzia inoltre che gli acquirenti della [OSCURATO:PERSONA] avevanodichiarato di non avere mai avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e che le cessioniavvenivano in sua assenza; inoltre, alcune conversazioni mostravano che la donnacoordinava gli incontri con i turni di lavoro del compagno, anche rinviando i contattiquando questi era presente o nelle vicinanze.La Corte avrebbe attribuito a tali elementi un significato opposto, sostenendoche l’assenza del [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la sua scelta di non esporsi a possibilichiamate in reità, ma tale passaggio sarebbe, secondo la difesa, assertivo e privodi base logica.Sempre nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente contesta chel’inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] possa essere posta a fondamento positivo dellaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa rileva che, anche qualora la versione delladonna fosse ritenuta non credibile, non ne deriverebbe automaticamente la provadella consapevolezza dell’imputato.In particolare, la sentenza avrebbe valorizzato il mancato rinvenimento dimozziconi di sigaretta nella stanza, senza confrontarsi con la censura d’appellosecondo cui il teste Genovese non ricordava in modo specifico tale circostanza, masi era limitato a richiamare ciò che di regola avviene durante le perquisizioni.Parimenti illogica sarebbe la valorizzazione dei fogli manoscritti, poiché nonsarebbe stato accertato con precisione il luogo del loro rinvenimento e il lorosignificato resterebbe dubbio, avendo la [OSCURATO:PERSONA] fornito una spiegazionealternativa e non essendo stata svolta attività investigativa idonea a collegarli aspecifici clienti o fornitori.Da ultimo, il ricorso censura la lettura del comportamento tenuto dal Carnielin occasione della perquisizione.Secondo la difesa, la Corte avrebbe omesso di confrontarsi con il dato,evidenziato nell’appello, secondo cui prima di lasciare la caserma nessuno avevachiesto all’imputato di consegnare le chiavi dell’abitazione; il [OSCURATO:PERSONA], prelevato altermine del turno mentre ancora indossava la divisa, avrebbe poi rinvenuto lechiavi solo dopo essere stato riaccompagnato in caserma ed essersi cambiatod’abito. In tale prospettiva, non sarebbe illogico ritenere che le chiavi fosserocustodite negli abiti civili e non nella divisa di ordinanza, destinata normalmente arimanere in caserma alla fine del servizio.La motivazione impugnata sarebbe dunque apparente nella parte in cuidesume dalla mancata immediata apertura della porta e dal successivoritrovamento delle chiavi la volontà di rallentare la perquisizione e di avvertire laBenzant, senza misurarsi con la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.1.1. Per una migliore comprensione dei motivi di ricorso, nonché delle ragionidella decisione, è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione deigiudici di merito, il 16 novembre 2020, nel corso di una perquisizione eseguitapresso l'abitazione condivisa dal brigadiere [OSCURATO:PERSONA] con la compagnavenivano rinvenuti, nel comodino da lui utilizzato, circa 36 grammi netti di cocaina,suddivisi in due confezioni.Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto anche un bilancino diprecisione, materiali per il confezionamento e fogli manoscritti riportantinominativi e cifre riconducibili, secondo i giudici di merito, all'attività di spaccio.Al fine di affermare il concorso del ricorrente nel reato è stato altresìvalorizzato il comportamento da costui tenuto al momento della perquisizione:l’imputato tentò prima di indirizzare i militari verso un ingresso diverso da quelloprincipale; quindi, cercò di ritardare l'accesso all'abitazione, affermandoinizialmente di non avere con sé le chiavi, e dunque suonando il campanello(invece di aprire direttamente la porta), così da avvisare la convivente dellapresenza dei carabinieri.2. Osserva innanzitutto il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, in presenza di una doppia conforme, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione (sollecitato nel ricorso), la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formandoun unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimentisi integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrentedi confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n.26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024,Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Capozio, Rv. 280654 – 01;Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000,Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145 - 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli delprimo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della primasentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova postia fondamento della decisione.2.1. Venendo allo scrutinio delle doglianze, i tre motivi, stante la loroevidente connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.In termini generali, osserva il Collegio come sia chiaro il discrimine tra laconnivenza non punibile ed il contributo concorsuale, rilevante ex art. 110 cod.pen.La connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inertedinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, finisce infatti per essere,puramente e semplicemente, la scienza che altri sta per commettere o commettaun reato.In casi del genere, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, ilsoggetto è (al più) consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi daqualsivoglia forma di opposizione, a cui non è giuridicamente obbligato (cfr., Sez.1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 – 01; Sez. 2, n. 3274del 20/11/1973, dep. 1974, Gianmarco, Rv. 126801 - 01).Il concorso, invece, si concretizza in un comportamento esteriore idoneo adarrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante ilrafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altriconcorrenti; in tal modo, infatti, il partecipe aumenta la possibilità di realizzazionedel reato, quantomeno facilitandone l'esecuzione.Il consapevole apporto all'altrui proposito criminoso può manifestarsi, comedetto, anche in forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce al correo unacerta sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare(Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 – 01; Sez. 4,n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02; Sez. 3, n. 41055 del22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 – 01).2.2. Va inoltre ricordato – poiché rilevante per lo scrutinio del secondomotivo - che, secondo l’orientamento ormai prevalente, anche in giurisprudenza,la clausola di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen., opera con riguardo a tutti i reati,siano essi di evento e di mera condotta, a forma libera e vincolata.Conseguentemente, anche la violazione dell'obbligo di impedire i reati chegrava sulle forze di polizia è idonea a giustificare il concorso per omissione,consistente appunto nell’omissione di un comportamento doveroso, di caratterepositivo che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato (in generale,sulla possibilità di configurare il concorso per omissione ex art. 40, comma 2, cod.pen., rispetto anche ai reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, Sez. 5,n. 37427 del 4/05/2023, Zhan, non mass.; con specifico riferimento al concorsodell’appartenente alle forze di polizia, Sez. 1, n. 43273 del 23/09/2013, Confuorto,Rv. 256858 – 01; Sez. 2, n. 1506 del 06/12/1991, dep. 1992, Viani, Rv. 189762– 01, con riguardo al concorso nei reati di rapina e violenza privata; Sez. 5, n.5139 del 05/04/1995, Russo, Rv. 201323 – 01).2.3. Richiamati tali principi, deve essere ora esaminato il motivo di ricorsocon cui si contesta l’affermazione per cui l’imputato fosse consapevole dellapresenza della cocaina.Al riguardo, secondo la prospettazione difensiva il Tribunale avrebbeerroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale avevarivendicato l’esclusiva proprietà della cocaina e aveva sostenuto di averla ripostasolo occasionalmente nel cassetto del compagno la sera precedente laperquisizione, mentre questi era assente.La Corte d’appello ha ritenuto infondata tale censura, reputando condivisibileil giudizio del Tribunale circa l’inattendibilità di tali dichiarazioni.In particolare, con motivazione non manifestamente illogica, ilprovvedimento impugnato ha valorizzato le risultanze della perquisizione(condotta con unità cinofile), la deposizione del luogotenente Genovese e lefotografie dei luoghi, osservando che non erano stati rinvenuti mozziconi disigaretta contenenti cocaina né tracce compatibili con la versione della donna,secondo cui ella avrebbe preparato e fumato la sostanza la sera precedente perpoi addormentarsi.La conclusione, come detto, non si fonda soltanto sulle dichiarazioni del testedi polizia giudiziaria (su cui si appunta la censura difensiva), ma anche sull’esamedel verbale di perquisizione e degli allegati fotografici.Va poi sottolineato – ed il profilo non è oggetto di specifica censura - chel’inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] è stata argomentata anche con riguardo ai profili dicontraddittorietà ed illogicità emersi nel corso della sua escussione, oltre che perle ripetute negazioni di fatti che i giudici hanno ritenuto pacificamente provati (pp.14 e ss. sentenza del Tribunale, cui rinvia anche la sentenza impugnata).Che il ricorrente fosse consapevole dell’occultamento dello stupefacente inun luogo a lui riferibile i giudici di merito lo hanno inoltre dedotto dalla presenza,nel medesimo contesto, dei suoi effetti personali (tra cui una patente ma anchegli alamari ed i gradi di appartenenza), nonché, come si dirà, dalla condotta tenutaal momento del controllo di polizia e subito dopo.La Corte ha inoltre attribuito rilievo alla circostanza che, vicino al borsellocontenente la cocaina, sono stati rinvenuti fogli manoscritti con nominativi e cifrecollegati all’attività di spaccio, ritenuti idonei a generare, soprattutto in uncarabiniere, il concreto sospetto della destinazione illecita della sostanza.Per quest’ultimo profilo, senza dedurre alcun travisamento, il ricorrenterileva in fatto come dall’esame del fascicolo fotografico non sia stato possibilestabilire dove fossero custoditi tali fogli (pp. 15 e 16 ricorso, con fascicolofotografico allegato), mentre invece la Corte territoriale ha tratto l’indicazionecontenuta in sentenza dall’esame del verbale di perquisizione, cui sono statiallegati tali appunti manoscritti (p. 4 sentenza impugnata), il cui significato ilricorrente assume essere «dubbio» in considerazione, però, delle dichiarazionidella compagna, della cui inattendibilità si è detto.La Corte d’appello ha poi escluso che la telefonata del 19 agosto 2020potesse assumere valore decisivo, essendo antecedente di circa tre mesi rispettoalla perquisizione, per cui era ben possibile che, nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] avessemutato il luogo di custodia dello stupefacente, in un contesto in cui, peraltro, lostupefacente era stato occultato da costei anche in altri punti dell’abitazione.I giudici hanno inoltre messo in evidenza l’oggettiva inverosimiglianzadell’ipotesi secondo cui la donna conservasse lo stupefacente, insieme agli appuntimanoscritti, nel comodino in uso al compagno carabiniere, senza che costui nefosse a conoscenza.Il percorso argomentativo così delineato, quindi, esamina i temi posti dalladifesa e li supera sulla scorta delle evidenze disponibili, interpretandole attraversole regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati intema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionaledella scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.A fronte di tale percorso, la denuncia del vizio ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che il testo delprovvedimento è manifestamente carente di logica, ovvero individuare laviolazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normatividi valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., o comunquel’invalidità (o la scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione trale premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse ela conclusione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non mass.sul punto; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 –01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 – 01).Al ricorrente, invece, non è consentito opporre alla valutazione dei fatticontenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magarialtrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasal'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 – 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023,Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214567- 01).Così come deve ritenersi preclusa alla Corte di cassazione la possibilità diuna nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essalogica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 - 01; Sez. 3, n. 18521dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217 - 01).2.4. Quanto, invece, all’individuazione dell’apporto del [OSCURATO:PERSONA] all'altruiproposito criminoso – che per quanto detto finora deve ritenersi consapevole – igiudici di merito hanno fatto riferimento alla violazione dei doveri su di lui gravantinella qualità di brigadiere dei carabinieri, all’ausilio fornito per la custodia e allacondotta volta a ritardare la perquisizione (pp. 4 – 6 sentenza impugnata; pp. 17e ss. sentenza del Tribunale).2.4.1. Per il primo profilo, che nell’economia della decisione impugnata nonassume rilevanza decisiva, i giudici hanno valorizzato alcune pronunce dilegittimità secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono consideratiin servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio(Sez. 6, n. 52005 del 9/12/2014, Calabrese, Rv. 261669 – 01 e conformi).È stato tuttavia evidenziato in più recenti arresti (Sez. 6, n. 3067 del20/11/2024, dep. 2025, Agrusti, Rv. 287451 – 02; Sez. 6, n. 44423 del30/09/2022, Ferrante, Rv. 284003 - 01), e va qui ribadito anche ai sensi dell’art.619 cod. proc. pen., che in tali pronunce veniva in rilievo l'esercizio della funzionedi pubblica sicurezza da parte dei carabinieri, per la quale la normativa diriferimento prevede espressamente la permanenza del servizio nei confronti degliappartenenti alle forze dell'ordine.Valorizzando, invece, l’assetto complessivo emergente dal d.lgs. n. 66 del2010 (artt. 155, 161 e 178), è stato infatti evidenziato come una analogaprevisione non riguardi le funzioni di polizia giudiziaria: pertanto, pur se in serviziopermanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni icarabinieri non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali dipolizia giudiziaria (così, in motivazione, Sez. 6, Agrusti, cit.).2.4.2. Fatta questa precisazione, osserva il Collegio che, contrariamente aquanto assume il ricorrente (ad es. p. 3 ricorso), le conformi decisioni di meritohanno evidenziato il contributo causale alla realizzazione del reato, che puòmanifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente,garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazionesulla quale poter contare (per una applicazione, proprio in tema di stupefacenti,Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454 – 01).I giudici di merito, senza fermarsi al solo dato della coabitazione, hannoinfatti accertato che una quantità non trascurabile di cocaina fosse custoditaproprio nel comodino in uso al [OSCURATO:PERSONA], tra i suoi effetti personali, all’interno dellacamera da letto comune; in tal modo, il ricorrente ha offerto la disponibilità di unluogo ritenuto sicuro, immediatamente utilizzabile per la conservazione dellasostanza.Inoltre, i giudici hanno valorizzato il comportamento tenuto dall’imputatoall’atto della perquisizione, poiché diretto, secondo l’apprezzamento in fattocontenuto nelle decisioni di merito, a ostacolare o comunque ritardare l’accessodei militari all’abitazione: a prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno consé le chiavi al momento dell’accesso dei militari, è incontestato che li indirizzòverso una delle due porte, ovvero verso quella che non dava accesso all’abitazione,trattandosi di un ingresso secondario ad un locale in cui vi erano dei lavori in corso.Tale comportamento è stato apprezzato quale manifestazione esteriore di unaiuto concreto, prestato in costanza di detenzione dello stupefacente.Rileva inoltre il Collegio che la condotta di detenzione della sostanzastupefacente ha natura permanente, la cui consumazione si protrae sino allacessazione della disponibilità della sostanza; da ciò consegue che, comecorrettamente ritenuto dai giudici di merito, l’agevolazione prestata durante lapermanenza non integra, di regola, un post factum riconducibile alfavoreggiamento personale, ma si risolve in un contributo concorsuale,quantomeno di tipo morale, al reato ancora in corso (da ultimo, Sez. 3, n. 14961del 27 marzo 2024, Medda, Rv. 286105 – 01; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep.2020, C., Rv. 278392 – 03; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724- 01).2.5. In conclusione, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate dalricorrente, avendo correttamente ravvisato nella condotta del ricorrente, sullabase di una motivazione immune da vizi logici e giuridici, non una mera connivenzanon punibile, ma un contributo positivo e consapevole alla detenzione dellasostanza stupefacente, riconducibile allo schema del concorso nel reato di cui agliartt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]