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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12711/2023

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NANZA sul ricorso 28361-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e R.G.N.28361/2017 Cron.

Rep.

C.C. 7/02/2023 giurisdizione Sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro -2 - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1 36 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’8 giugno 2017 (R.G.N. 393 /201 6 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’8 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di agente di riscossione dell’INPS, ha notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., obbligata in solido con la società I.M.T., intimazione di pagamento per il complessivo importo di Euro 140.086,42.

L’intimazione trae origine dalla cartella esattoriale 008-2007- 00033177-20, notificata il 10 aprile 2007 alla società I.M.T. a titolo di recupero di sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accolto il ricorso della società e ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento.

A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha evidenziato che la cartella esattoriale 008-2007-00033177-20, atto presupposto, è stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato e che questa nullità si riverbera anche sull’intimazione di pagamento.

L’intimazione di pagamento è nulla anche perché le pretese restitutorie inerenti al periodo dal 1996 al 2000 sono prescritte.

Il giudizio pendente in sede di legittimità, contraddistinto da un diverso petitum (opposizione contro cartella di pagamento emessa a carico della societàI.M.T.), non interrompe la prescrizione nei confronti d’una società diversae non rileva ai fini dell’eccepita litispendenza. 2.–Con sentenza n. 136 del 2017, depositata l’8 giugno 2017, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame di -3 - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in secondo luogo, ha accolto il gravame dell’INPS, con il conseguente rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA].

In questa sede vengono in rilievo le sole statuizioni che attengono al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA].

A tale riguardo, la Corte territoriale premette che l’appello è ammissibile, in quanto rispettoso dei canoni dell’art. 434 cod. proc. civ. 2.1.–La sentenza impugnata rileva che questa Corte, con sentenza n. 14385 del 2013 (recte, 2012), ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Ancona, che aveva qualificato gli sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro come aiuti de minimis e aveva erroneamente addossato all’INPS l’onere della prova dell’illegittimità dell’agevolazione concessa.

In fase di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il ricorso dell’INPS e ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di restituzione degli aiuti di Stato.

La decisione è stata impugnata in cassazione.

Infondata è la prima doglianza dell’INPS, che prospetta la litispendenza con la controversia incardinata dinanzi a questa Corte.

Ad avviso dei giudici d’appello, nel caso di specie si tratta di continenza,in quanto diverso è il petitum : in sede di legittimità non si controverte sulla legittimità dell’esecuzione esattoriale, oggetto dell’odierno contendere.

La litispendenza, peraltro, non potrebbe essere dichiarata in relazione a cause che pendono in gradi diversi. 2.2.–Merita di essere accolto il secondo motivo di gravame.

La prescrizione decennale non è maturata, anche perché occorre tener conto dell’effetto sospensivo «della pendenza del giudizio (risalente)» e [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società che ha incorporato I.M.T. -4 - s.p.a., «non può dichiararsi soggetto estraneo al debito da restituzione essendo in tale rapporto obbligatorio subentrata nel lato passivo all’originario debitore».

La nullità dell’iscrizione a ruolo «non incide sulla titolarità del credito», che spetta all’ente previdenziale dimostrare, nell’àmbito del giudizio ordinario di cognizione sul rapporto contributivo che s’instaura per effetto dell’opposizione a cartella esattoriale. 2.3.–Resta assorbita la terza doglianza dell’INPS, che verte sui vizi formali dell’intimazione di pagamento. 2.4.–Dall’accoglimento del gravame dell’INPS discende il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., «intesa a conseguire declaratoria della insussistenza della pretesa sostanziale di restituzione avanzata dall’INPS». 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre per cassazioneCISA s.p.a. e formula quattro motivi, illustrati da memoria. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo, la ricorrente denuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in primo luogo, violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ, per aver omesso di esaminare le eccezioni di nullità e d’inammissibilità dell’atto d’appello o per implicito rigetto -5 - dell’eccezione, e prospetta, su tali premesse, la nullità derivata della sentenza.

L’INPS non avrebbe ritualmente censurato le tre distinte e autonome rationes decidendisu cui si fonda la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe limitato a dolersi della declaratoria di legittimazione passiva e del rigetto dell’eccezione di litispendenza.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Ancona, pertanto, nel ritenere ammissibile il gravame,con «una formula sostanzialmente di stile».

In secondo luogo, la ricorrente allega, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e assoluta omissione della motivazione in punto di nullità e inammissibilità dell’appello dell’INPS, volto a conseguire la sola modifica della motivazione della sentenza impugnata, con la conferma del dispositivo.

L’INPS sarebbe privo d’interesse a impugnare le statuizioni rese ad abundantiamdal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed erroneamente la Corte d’appello di Ancona avrebbe disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello. 1.1.–Il motivo è inammissibile, in tutti i profili in cui si articola. 1.2.–Per giurisprudenza costante di questa Corte, non si configura il vizio di omesso esame di una questione o di un’eccezione di nullità, quandoil giudice, pur non tratta ndol e ex professo , le abbia ritenute, in maniera implicita, irrilevanti o infondate.

Una siffatta pronuncia implicita presuppone che sia esaminata e risolta in modo incompatibile un’altra questione, che implica, come necessario antecedente logico- giuridico, proprio l’irrilevanza o l’i nfondatezza delle altre questioni (Cass., sez.

II, 24 giugno 2005, n. 13649).

Peraltro, il mancato esame di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, che si ravvisa con esclusivo riferimento alle domand e di merito , e non può dunqueassurgere a causa autonoma di nullità della sentenza. -6 - Si puòprofilare una nullità , propria o derivata , della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione che il giudice ha dato implicitamente alla questione sollevata dalla parte (fra le molte, Cass., sez.

I, 28 marzo 2014, n. 7406). 1.3.– La Corte territoriale ha disatteso le eccezioni preliminari svolte dalla parte ricorrente e ha espressamente valutato la conformità dell’appello ai requisiti dell’art. 434 del codice di rito (pagina 6 della sentenza impugnata, punto 5).

Sotto tale profilo, il richiamo all’omessa pronuncianon è, pertanto, conferente.

Nello scrutinare il merito della controversia, la Corte d’appello ha poi escluso la valenza dirimente delle altre questioni pregiudiziali reiterate anche in questa sede. 1.4.–Quanto alle violazioni della legge processuale, le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

Il motivo di ricorso, nel denunciare l’error in procedendo in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa, delinea in modo apodittico l’apparenza della motivazione edè carente della necessaria specificità che il codice di rito prescrive anche per la deduzione di tali vizi (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).

Il richiamo alla sentenza di primo grado e alle doglianze veicolate dall’INPS nell’atto di gravame è parziale e irrimediabilmente generico ed è sguarnito degl’indispensabili riferimenti testuali, che soli consentirebbero di avvalorare il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, in difetto di specifiche censure su tutte le rationes decidendi idonee a sorreggerla, e la carenza d’interesse dell’INPS ad appellarla. 1.5.– Le argomentazioni, poste a fondamento del primo mezzo, neppure si confrontano con i rilievi della sentenza della Corte d’appello di Ancona. -7 - Come dimostra la dialettica processuale, che tanto i motivi di ricorso quanto il controricorso e la sentenza impugnata concorrono a ricostruire, il presente giudizio involge il merito della domanda dell’INPS.

Nel ripercorrere gli antecedenti processuali rilevanti, la sentenza impugnata riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] h a esaminato nel merito la pretesa dell’INPS.

Pretesache ha respinto in ragione tanto della nullità dell’intimazione di pagamento, corollario della nullità dell’iscrizione a ruolo (pagina 5 della sentenza d’appello, punto 3.1.), quanto della prescrizione del credito (pagina 5, punto 3.2.).

Si può dunque apprezzare ictu oculi l’interesse dell’INPS a conseguire lariforma del le statuizioni sfavorevoli d’una sentenza che ha vagliato la fondatezza della domandaproposta.

Come si evince dalle conclusioni dell’INPS riprodotte alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, l’odierno controricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha rassegnato conclusioni incentrate su l merito della pretesa , senza limitarsi a chiedere la correzione della motivazione in ordine a profili ininfluenti. 1.6.– L’appel lante ha corroborato le conclusioni sottoposte ai giudici del gravame sia con argomenti di carattere processuale (l’eccezione di litispendenza), suscettibili di precludere lo scrutinio delle contestazioni della società, in quanto già devolute in un altro giudizio, siacon rilievi d’indole sostanziale.

L’INPS, difatti, ha chiesto di dichiarare «la totale infondatezza in fatto e in diritto delle contestazioni di parte avversa» (pagina 3 della sentenza impugnata) e a tale richiesta è speculare quella dell’odierna società ricorrente, volta a «conseguire declaratoria della insussistenza della pretesa sostanziale di restituzione avanzata dall’INPS» (pagina 9 della sentenza).

Già dalla lettura delle conclusioni, si può arguire che la prospettazione difensiva dell’INPS si atteggia in termini di radicale -8 - antitesi rispetto all’impianto argomentativo della sentenza di primo grado.

Tale circostanza di per sé contraddice il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, che la ricorrente ha adombrato in questa sede con rilievi assertivi, senza neppure considerare che il giudicato , secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, è destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e no n investe le singole affermazioni della sentenza (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). 1.7.–Il motivo, infine, è irritualmente articolato, in quanto censura l’omesso esame d’una deduzione difensiva, che non è riconducibile al paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circoscritto all’omesso esame d’un fatto storico, principale o secondario (Cass., sez.

I, 18 ottobre 2018, n. 26305). 2.–Con la seconda censura, la ricorrente si duole: a) della violazione degli artt. 2964, 2943, 2945 e 1308 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.): sarebbe ampiamente decorsa la prescrizione decennale, che, per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, comincerebbe a maturare dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, recante la data del 7 marzo 2002;la pendenza d’un giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa nei confronti d’un soggetto diverso non potrebbe efficacemente interrompere la prescrizione, prescrizione che neppure la notifica alla società IMT, già estinta da sette anni, sarebbe idonea a interrompere; b) della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere pronunciato ultra petita in ordine al mancato compimento della prescrizione: l’INPS non avrebbe chiesto l’accertamento negativo dell’intervenuta prescrizione; -9 - c) dell’omesso esame d’un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e dell’omessa motivazione in ordine al dies a quodella prescrizione, all’inopponibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. della richiesta di pagamento rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]. e alla decorrenza del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo nella pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.): nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato recapitato, nell’arco del decennio, né alla IMT prima dell’estinzione né a [OSCURATO:SOCIETA]. e, ad ogni modo, l’INPS sarebbe decaduto dal diritto d’iscrivere a ruolo le somme contestate e tale profilo sarebbe stato erroneamente pretermesso dalla Corte d’appello di Ancona. 3.–Con la terza doglianza, la ricorrente deduce: a) violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); b) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere omesso di pronunciare sul giudicato interno parziale in ordine alla nullità della cartella di pagamento,della notifica e dell’iscrizione a ruolo del credito da restituzione delle somme pretese dall’INPS; c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, omessa motivazione in ordine al giudicato interno parziale e agli effetti preclusivi della nullità della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dall’INPS.

La declaratoria di nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, oramai passata in giudicato, avrebbe precluso alla Corte d’appello di Ancona di riformare la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che,sul presupposto di tale nullità , aveva rigettato la pretesa di pagamento dell’Istituto.

La sentenza impugnata sarebbe incorsa, pertanto, «nella violazione, o elusione, del giudicato». -10 - 4.– La seconda e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente e si rivelano inammissibili per una comune, dirimente, ragione. 4.1.– [OSCURATO:SOCIETA]. contesta anche nel presente giudizio la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall’INPS, sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione (seconda censura) e dell’efficacia preclusiva del giudicato sulla nullità dell’iscrizione a ruolo (terzo motivo). 4.2.–Nessuna di tali questioni può trovare ingresso in questa sede.

Con ordinanza n. 14072 del 2020, depositata il 7 luglio 2020, questa Corte ha respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dell’INPS, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale incardinato dall’odierna ricorrente e richiamato sia nella sentenza impugnata che nel ricorso per cassazione.

Con la predetta ordinanza, questa Corte ha definito il giudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 977 del 2013, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona (pagina 6 della sentenza impugnata), che, pur confermando i l «giudicato endo - processuale formatosi sulla nullità della cartella esattoriale per vizi formali», ha accolto la domanda di recupero degli aiuti di Stato. 4.3.–Quanto alla prescrizione della pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’ordinanzaha puntualizzato «che il tema controverso era stato già deciso con la sentenza di rinvio n. 14385 del 2012 di questa Corte, ove ai punti 1.2 e 1.3 (pag. 6) era stato sottolineato che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA].(già Sofer s . r . l . ) incorporato la I .

M .

T . s . p . a . nei cui confronti era stata emessa la cartella opposta, essa era succeduta sotto il profilo sostanziale nella posizione di quest’ultima e non era necessaria una formale proposizione di distinta domanda da parte dell’Istituto nei confronti della società incorporante» (punto 15).

Quanto al giudicato interno sulla nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale e della relativa notifica, questa Corte, già con la -11 - sentenza n. 14385 del 2012, depositata il 10 agosto 2012, ha osservato che «non preclude la disamina del merito della pretesa» (punto 1.3.). 4.4.–Il merito è stato definito in modo oramai incontrovertibile e si è dunque formato un giudicato esterno in ordine ai profili tratteggiati nelle censure sottoposte all’odierno scrutinio.

L’esercizio dei poteri cognitivi di questa Corte non solo non è precluso dalla mancanza d’una preventiva allegazione delle parti (Cass., sez.

II, 30 dicembre 2020, n. 29923), che del giudizio deciso con l’ordinanza richiamata hanno fatto comunque menzione e che a tale giudizio hanno partecipato, ma si rivela, nel caso di specie, necessario.

Tale conclusione s’impone alla lucedel dovere di questa Corte di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire il contrasto tra giudicati (Cass., sez.

V, 30 dicembre 2011, n. 30780).

Né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale, ha svolto rilievi critici di sorta per confutare la portata vincolante del giudicato esterno che si è formato sulla pretesa dell’INPS, all’esito d’un giudizio al quale ha partecipato. 4.5.– La decisione impugnata, nell’affermare la fondatezza dell a pretesa dell’INPS, non può dunque essere ridiscussa sotto i profili dedotti con il secondo e con il terzo mezzo e le censure tendono surrettiziamente a sovvertire un accertamento inoppugnabile.

Ne discende l’inammissibilità delle critiche svolte a tale riguardo dalla parte ricorrente. 5.–Con il quarto mezzo, infine, la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all’art. 91 cod. proc. civ. e alla tariffa forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

La sentenza impugnata sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese di lite in favore -12 - dell’INPS, a dispetto del rigetto del primo motivo di gravame e della conferma della nullità dell’intimazione di pagamento, e ha liquidato in favore dell’Istituto un importo irragionevolmente superiore rispetto a quello riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. nel rapporto processuale con Equitalia. 5.1.–Anche tale ultima censura si palesa inammissibile. 5.2.– La Corte territoriale ha individuato nell’accertamento della pretesa dell’INPS l’oggetto precipuo del contendere, come si può desumere dalle stesse conclusioni dell’odierna ricorrente, che quella pretesa ha chiesto di respingere nella sua interezza (pagina 10 della sentenza impugnata).

Dopo aver acclarato l’inconsistenza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente e dopo avere attribuito all’INPS il bene della vita richiesto, la Corte territoriale ha applicato in modo coerente il principio “Victus victori” codificato dall’art. 91 cod. proc. civ., alla luce dell’esito complessivo della lite.

Né la parte ricorrente ha dedotto in modo circostanziato la violazione dei parametri legali, con riferimento alla liquidazione dei compensi.

La quarta critica si limita a prospettare una discrepanza tra il più cospicuo importo liquidato in favore dell’INPS e quello più esiguo, attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. nel rapporto processuale con Equitalia.

Tale dato, tuttavia, di per sé non denota la violazione di legge genericamente dedotta, anche alla stregua del diverso peso che, nell’economia del processo, rivestono le questioni dibattute tra le singole parti e del potere discrezionale che al giudice compete di commisurare i compensi a tale dato, nel rispetto dei valori individuati dalla tariffa applicabile. 6.–Il ricorso, in ultima analisi, è nel suo complesso inammissibile. -13 - 7.– La ricorrente dev’essere co ndannat a a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Non si deve provvedere sulle spese con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28361-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e R.G.N.28361/2017 Cron. Rep. C.C. 7/02/2023 giurisdizione Sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro -2 - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 1 36 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’8 giugno 2017 (R.G.N. 393 /201 6 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’8 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di agente di riscossione dell’INPS, ha notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., obbligata in solido con la società I.M.T., intimazione di pagamento per il complessivo importo di Euro 140.086,42. L’intimazione trae origine dalla cartella esattoriale 008-2007- 00033177-20, notificata il 10 aprile 2007 alla società I.M.T. a titolo di recupero di sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS e con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accolto il ricorso della società e ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento. A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha evidenziato che la cartella esattoriale 008-2007-00033177-20, atto presupposto, è stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato e che questa nullità si riverbera anche sull’intimazione di pagamento. L’intimazione di pagamento è nulla anche perché le pretese restitutorie inerenti al periodo dal 1996 al 2000 sono prescritte. Il giudizio pendente in sede di legittimità, contraddistinto da un diverso petitum (opposizione contro cartella di pagamento emessa a carico della societàI.M.T.), non interrompe la prescrizione nei confronti d’una società diversae non rileva ai fini dell’eccepita litispendenza. 2.–Con sentenza n. 136 del 2017, depositata l’8 giugno 2017, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame di -3 - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in secondo luogo, ha accolto il gravame dell’INPS, con il conseguente rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. In questa sede vengono in rilievo le sole statuizioni che attengono al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]. A tale riguardo, la Corte territoriale premette che l’appello è ammissibile, in quanto rispettoso dei canoni dell’art. 434 cod. proc. civ. 2.1.–La sentenza impugnata rileva che questa Corte, con sentenza n. 14385 del 2013 (recte, 2012), ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Ancona, che aveva qualificato gli sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro come aiuti de minimis e aveva erroneamente addossato all’INPS l’onere della prova dell’illegittimità dell’agevolazione concessa. In fase di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il ricorso dell’INPS e ha riconosciuto la fondatezza della richiesta di restituzione degli aiuti di Stato. La decisione è stata impugnata in cassazione. Infondata è la prima doglianza dell’INPS, che prospetta la litispendenza con la controversia incardinata dinanzi a questa Corte. Ad avviso dei giudici d’appello, nel caso di specie si tratta di continenza,in quanto diverso è il petitum : in sede di legittimità non si controverte sulla legittimità dell’esecuzione esattoriale, oggetto dell’odierno contendere. La litispendenza, peraltro, non potrebbe essere dichiarata in relazione a cause che pendono in gradi diversi. 2.2.–Merita di essere accolto il secondo motivo di gravame. La prescrizione decennale non è maturata, anche perché occorre tener conto dell’effetto sospensivo «della pendenza del giudizio (risalente)» e [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto società che ha incorporato I.M.T. -4 - s.p.a., «non può dichiararsi soggetto estraneo al debito da restituzione essendo in tale rapporto obbligatorio subentrata nel lato passivo all’originario debitore». La nullità dell’iscrizione a ruolo «non incide sulla titolarità del credito», che spetta all’ente previdenziale dimostrare, nell’àmbito del giudizio ordinario di cognizione sul rapporto contributivo che s’instaura per effetto dell’opposizione a cartella esattoriale. 2.3.–Resta assorbita la terza doglianza dell’INPS, che verte sui vizi formali dell’intimazione di pagamento. 2.4.–Dall’accoglimento del gravame dell’INPS discende il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., «intesa a conseguire declaratoria della insussistenza della pretesa sostanziale di restituzione avanzata dall’INPS». 3.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre per cassazioneCISA s.p.a. e formula quattro motivi, illustrati da memoria. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo, la ricorrente denuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in primo luogo, violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ, per aver omesso di esaminare le eccezioni di nullità e d’inammissibilità dell’atto d’appello o per implicito rigetto -5 - dell’eccezione, e prospetta, su tali premesse, la nullità derivata della sentenza. L’INPS non avrebbe ritualmente censurato le tre distinte e autonome rationes decidendisu cui si fonda la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe limitato a dolersi della declaratoria di legittimazione passiva e del rigetto dell’eccezione di litispendenza. Avrebbe errato la Corte d’appello di Ancona, pertanto, nel ritenere ammissibile il gravame,con «una formula sostanzialmente di stile». In secondo luogo, la ricorrente allega, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e assoluta omissione della motivazione in punto di nullità e inammissibilità dell’appello dell’INPS, volto a conseguire la sola modifica della motivazione della sentenza impugnata, con la conferma del dispositivo. L’INPS sarebbe privo d’interesse a impugnare le statuizioni rese ad abundantiamdal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed erroneamente la Corte d’appello di Ancona avrebbe disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello. 1.1.–Il motivo è inammissibile, in tutti i profili in cui si articola. 1.2.–Per giurisprudenza costante di questa Corte, non si configura il vizio di omesso esame di una questione o di un’eccezione di nullità, quandoil giudice, pur non tratta ndol e ex professo , le abbia ritenute, in maniera implicita, irrilevanti o infondate. Una siffatta pronuncia implicita presuppone che sia esaminata e risolta in modo incompatibile un’altra questione, che implica, come necessario antecedente logico- giuridico, proprio l’irrilevanza o l’i nfondatezza delle altre questioni (Cass., sez. II, 24 giugno 2005, n. 13649). Peraltro, il mancato esame di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, che si ravvisa con esclusivo riferimento alle domand e di merito , e non può dunqueassurgere a causa autonoma di nullità della sentenza. -6 - Si puòprofilare una nullità , propria o derivata , della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione che il giudice ha dato implicitamente alla questione sollevata dalla parte (fra le molte, Cass., sez. I, 28 marzo 2014, n. 7406). 1.3.– La Corte territoriale ha disatteso le eccezioni preliminari svolte dalla parte ricorrente e ha espressamente valutato la conformità dell’appello ai requisiti dell’art. 434 del codice di rito (pagina 6 della sentenza impugnata, punto 5). Sotto tale profilo, il richiamo all’omessa pronuncianon è, pertanto, conferente. Nello scrutinare il merito della controversia, la Corte d’appello ha poi escluso la valenza dirimente delle altre questioni pregiudiziali reiterate anche in questa sede. 1.4.–Quanto alle violazioni della legge processuale, le censure non superano il vaglio di ammissibilità. Il motivo di ricorso, nel denunciare l’error in procedendo in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa, delinea in modo apodittico l’apparenza della motivazione edè carente della necessaria specificità che il codice di rito prescrive anche per la deduzione di tali vizi (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). Il richiamo alla sentenza di primo grado e alle doglianze veicolate dall’INPS nell’atto di gravame è parziale e irrimediabilmente generico ed è sguarnito degl’indispensabili riferimenti testuali, che soli consentirebbero di avvalorare il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, in difetto di specifiche censure su tutte le rationes decidendi idonee a sorreggerla, e la carenza d’interesse dell’INPS ad appellarla. 1.5.– Le argomentazioni, poste a fondamento del primo mezzo, neppure si confrontano con i rilievi della sentenza della Corte d’appello di Ancona. -7 - Come dimostra la dialettica processuale, che tanto i motivi di ricorso quanto il controricorso e la sentenza impugnata concorrono a ricostruire, il presente giudizio involge il merito della domanda dell’INPS. Nel ripercorrere gli antecedenti processuali rilevanti, la sentenza impugnata riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] h a esaminato nel merito la pretesa dell’INPS. Pretesache ha respinto in ragione tanto della nullità dell’intimazione di pagamento, corollario della nullità dell’iscrizione a ruolo (pagina 5 della sentenza d’appello, punto 3.1.), quanto della prescrizione del credito (pagina 5, punto 3.2.). Si può dunque apprezzare ictu oculi l’interesse dell’INPS a conseguire lariforma del le statuizioni sfavorevoli d’una sentenza che ha vagliato la fondatezza della domandaproposta. Come si evince dalle conclusioni dell’INPS riprodotte alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, l’odierno controricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha rassegnato conclusioni incentrate su l merito della pretesa , senza limitarsi a chiedere la correzione della motivazione in ordine a profili ininfluenti. 1.6.– L’appel lante ha corroborato le conclusioni sottoposte ai giudici del gravame sia con argomenti di carattere processuale (l’eccezione di litispendenza), suscettibili di precludere lo scrutinio delle contestazioni della società, in quanto già devolute in un altro giudizio, siacon rilievi d’indole sostanziale. L’INPS, difatti, ha chiesto di dichiarare «la totale infondatezza in fatto e in diritto delle contestazioni di parte avversa» (pagina 3 della sentenza impugnata) e a tale richiesta è speculare quella dell’odierna società ricorrente, volta a «conseguire declaratoria della insussistenza della pretesa sostanziale di restituzione avanzata dall’INPS» (pagina 9 della sentenza). Già dalla lettura delle conclusioni, si può arguire che la prospettazione difensiva dell’INPS si atteggia in termini di radicale -8 - antitesi rispetto all’impianto argomentativo della sentenza di primo grado. Tale circostanza di per sé contraddice il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, che la ricorrente ha adombrato in questa sede con rilievi assertivi, senza neppure considerare che il giudicato , secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, è destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e no n investe le singole affermazioni della sentenza (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). 1.7.–Il motivo, infine, è irritualmente articolato, in quanto censura l’omesso esame d’una deduzione difensiva, che non è riconducibile al paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circoscritto all’omesso esame d’un fatto storico, principale o secondario (Cass., sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305). 2.–Con la seconda censura, la ricorrente si duole: a) della violazione degli artt. 2964, 2943, 2945 e 1308 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.): sarebbe ampiamente decorsa la prescrizione decennale, che, per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, comincerebbe a maturare dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, recante la data del 7 marzo 2002;la pendenza d’un giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa nei confronti d’un soggetto diverso non potrebbe efficacemente interrompere la prescrizione, prescrizione che neppure la notifica alla società IMT, già estinta da sette anni, sarebbe idonea a interrompere; b) della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere pronunciato ultra petita in ordine al mancato compimento della prescrizione: l’INPS non avrebbe chiesto l’accertamento negativo dell’intervenuta prescrizione; -9 - c) dell’omesso esame d’un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e dell’omessa motivazione in ordine al dies a quodella prescrizione, all’inopponibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. della richiesta di pagamento rivolta a [OSCURATO:SOCIETA]. e alla decorrenza del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo nella pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.): nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato recapitato, nell’arco del decennio, né alla IMT prima dell’estinzione né a [OSCURATO:SOCIETA]. e, ad ogni modo, l’INPS sarebbe decaduto dal diritto d’iscrivere a ruolo le somme contestate e tale profilo sarebbe stato erroneamente pretermesso dalla Corte d’appello di Ancona. 3.–Con la terza doglianza, la ricorrente deduce: a) violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); b) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere omesso di pronunciare sul giudicato interno parziale in ordine alla nullità della cartella di pagamento,della notifica e dell’iscrizione a ruolo del credito da restituzione delle somme pretese dall’INPS; c) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, omessa motivazione in ordine al giudicato interno parziale e agli effetti preclusivi della nullità della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dall’INPS. La declaratoria di nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, oramai passata in giudicato, avrebbe precluso alla Corte d’appello di Ancona di riformare la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che,sul presupposto di tale nullità , aveva rigettato la pretesa di pagamento dell’Istituto. La sentenza impugnata sarebbe incorsa, pertanto, «nella violazione, o elusione, del giudicato». -10 - 4.– La seconda e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente e si rivelano inammissibili per una comune, dirimente, ragione. 4.1.– [OSCURATO:SOCIETA]. contesta anche nel presente giudizio la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall’INPS, sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione (seconda censura) e dell’efficacia preclusiva del giudicato sulla nullità dell’iscrizione a ruolo (terzo motivo). 4.2.–Nessuna di tali questioni può trovare ingresso in questa sede. Con ordinanza n. 14072 del 2020, depositata il 7 luglio 2020, questa Corte ha respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dell’INPS, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale incardinato dall’odierna ricorrente e richiamato sia nella sentenza impugnata che nel ricorso per cassazione. Con la predetta ordinanza, questa Corte ha definito il giudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 977 del 2013, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona (pagina 6 della sentenza impugnata), che, pur confermando i l «giudicato endo - processuale formatosi sulla nullità della cartella esattoriale per vizi formali», ha accolto la domanda di recupero degli aiuti di Stato. 4.3.–Quanto alla prescrizione della pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’ordinanzaha puntualizzato «che il tema controverso era stato già deciso con la sentenza di rinvio n. 14385 del 2012 di questa Corte, ove ai punti 1.2 e 1.3 (pag. 6) era stato sottolineato che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA].(già Sofer s . r . l . ) incorporato la I . M . T . s . p . a . nei cui confronti era stata emessa la cartella opposta, essa era succeduta sotto il profilo sostanziale nella posizione di quest’ultima e non era necessaria una formale proposizione di distinta domanda da parte dell’Istituto nei confronti della società incorporante» (punto 15). Quanto al giudicato interno sulla nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale e della relativa notifica, questa Corte, già con la -11 - sentenza n. 14385 del 2012, depositata il 10 agosto 2012, ha osservato che «non preclude la disamina del merito della pretesa» (punto 1.3.). 4.4.–Il merito è stato definito in modo oramai incontrovertibile e si è dunque formato un giudicato esterno in ordine ai profili tratteggiati nelle censure sottoposte all’odierno scrutinio. L’esercizio dei poteri cognitivi di questa Corte non solo non è precluso dalla mancanza d’una preventiva allegazione delle parti (Cass., sez. II, 30 dicembre 2020, n. 29923), che del giudizio deciso con l’ordinanza richiamata hanno fatto comunque menzione e che a tale giudizio hanno partecipato, ma si rivela, nel caso di specie, necessario. Tale conclusione s’impone alla lucedel dovere di questa Corte di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire il contrasto tra giudicati (Cass., sez. V, 30 dicembre 2011, n. 30780). Né la parte ricorrente, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale, ha svolto rilievi critici di sorta per confutare la portata vincolante del giudicato esterno che si è formato sulla pretesa dell’INPS, all’esito d’un giudizio al quale ha partecipato. 4.5.– La decisione impugnata, nell’affermare la fondatezza dell a pretesa dell’INPS, non può dunque essere ridiscussa sotto i profili dedotti con il secondo e con il terzo mezzo e le censure tendono surrettiziamente a sovvertire un accertamento inoppugnabile. Ne discende l’inammissibilità delle critiche svolte a tale riguardo dalla parte ricorrente. 5.–Con il quarto mezzo, infine, la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all’art. 91 cod. proc. civ. e alla tariffa forense di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. La sentenza impugnata sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese di lite in favore -12 - dell’INPS, a dispetto del rigetto del primo motivo di gravame e della conferma della nullità dell’intimazione di pagamento, e ha liquidato in favore dell’Istituto un importo irragionevolmente superiore rispetto a quello riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA]. nel rapporto processuale con Equitalia. 5.1.–Anche tale ultima censura si palesa inammissibile. 5.2.– La Corte territoriale ha individuato nell’accertamento della pretesa dell’INPS l’oggetto precipuo del contendere, come si può desumere dalle stesse conclusioni dell’odierna ricorrente, che quella pretesa ha chiesto di respingere nella sua interezza (pagina 10 della sentenza impugnata). Dopo aver acclarato l’inconsistenza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente e dopo avere attribuito all’INPS il bene della vita richiesto, la Corte territoriale ha applicato in modo coerente il principio “Victus victori” codificato dall’art. 91 cod. proc. civ., alla luce dell’esito complessivo della lite. Né la parte ricorrente ha dedotto in modo circostanziato la violazione dei parametri legali, con riferimento alla liquidazione dei compensi. La quarta critica si limita a prospettare una discrepanza tra il più cospicuo importo liquidato in favore dell’INPS e quello più esiguo, attribuito a [OSCURATO:SOCIETA]. nel rapporto processuale con Equitalia. Tale dato, tuttavia, di per sé non denota la violazione di legge genericamente dedotta, anche alla stregua del diverso peso che, nell’economia del processo, rivestono le questioni dibattute tra le singole parti e del potere discrezionale che al giudice compete di commisurare i compensi a tale dato, nel rispetto dei valori individuati dalla tariffa applicabile. 6.–Il ricorso, in ultima analisi, è nel suo complesso inammissibile. -13 - 7.– La ricorrente dev’essere co ndannat a a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Non si deve provvedere sulle spese con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 12711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris