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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02338/2023

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ricorso n. 5697- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

L PPL C N49M18C740B - elettivamente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Napoli, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] r co , n. 70 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,in persona del la dottor essa [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso ildecreto del Tribunale di Cassino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio del10 novem bre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L uciano Lu ppi domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Cassinocon sentenza n. 42/2017.

Esponeva che: a) aveva lavorato in qualità di autotrasportatore alle dipendenze della s.r.l. fallita e di pregresse società di cui la fallita costituiva mera continuitànel periodo compreso tra il 1992 ed il 2014; b) non gli era stato corrisposto il t.f.r.

Chiedeva così l’ammissione in privilegio per l’importo di euro 47.316,24. 2.Il g.d.ammetteva l’istante al passivo per la minor somma di euro 2.387,50 .

Reputava che non si era acquisito riscontro della continuità tra la società fallita e le pre cedenti società alle dipendenze delle quali il ricorrente aveva addotto di aver lavorato. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo.

Il curatore del fallimentonon si costituiva. 4.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione .

Evidenziava il tribunale che: a) ai fini della prospettata continuità tra società non avevano rilievo la c oincidenza delle compagini societarie, dei mezzi adoperati e delle sedi operative; b) in particolare la prefigurata continuità sarebbe stata da riscontrare in via documentale, con apposite “visure” e con i dati fiscali; c) siffatte circostanze neppure emergevano dai capitoli dell’articolata prova per testimoni, capitoli peraltro inammissibili siccome tendenti a dar ragione di circostanze da dimostrare in via documentale. 5.Avverso tale d e creto ha proposto rico rso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese. 6.Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione degli artt . 2 1 1 2 e 2556 co d. civ. ; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo e controverso in relazione alla mancata ammissione della prova per testimoni.

Deduce che la continuità aziendale può essere dimostrata con ogni mezzo, quindi, anche a mezzo testimoni; che l’articolata prova per testimoni è decisiva. 7.Il ricor so è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Cassino ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 8.Il ricorrente infatti correla (cfr. ricorso, pagg. 3 e 9)la continuità lavorativa, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.3.2014, non già, propriamente, al trasferimento d’azienda ma alla identitàsoggettiva, nell’arco temporale anzidetto, del datore di lavoro.

Più esattamente, egli ha addotto che ilsoggetto-datore di lavoro, dapprima, da “[OSCURATO:PERSONA] ed Italo” s.n.c. si sarebbe trasformato,quattro anni dopo la sua assunzione, cioè nel 1996,in “Unip.

Canapà” s.r.l., dipoi, tal e ultima s.r.l. si sarebbe,nel 2007,“trasformat a” recte, avrebbe modificato la “denominazione sociale”in “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . 9.Su tale scorta si osserva quanto segue.

Innegabilmente, ai sensi dell’art. 2498 cod. c iv . , nella formulazione ante cedente alla “ riforma societaria” ed applicabile ratione temporis, la trasformazione della “[OSCURATO:PERSONA] ed Italo” s.n.c. in “Unip.

Canapà” s.r.l. (avvenuta nel 1996) d o ve va risultare da atto pubblico.

All’ammissione della prova testimoniale osta, pertanto, l’art. 2700 cod.civ. (“l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, (…) delle dichiarazioni delle parti” (nella specie, delle dichiarazioni finalizzate alla trasformazionedella s.n.c. in s.r.l.)).

E tanto pur a prescindere dall’art. 2725, 2° co., cod.civ.10.

Inoltre, nella s.r.l. le modificazioni dell’atto costitutivo – tra cui evidentemente la modifica (avvenuta nel 2007) della “denominazione sociale” – devono ai sensi dell’art. 2480 cod.civ. risultare da deliberazione assembleare verbalizzata da notaio,cioè verbalizzata nella forma dell’atto pubblico.

All’ammissione della prova testimoniale, pertanto, del pari osta l’art. 2700 cod. c iv. (“l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, (…) delle dichiarazioni delle parti” (nella specie, delle dichi arazioni finalizzate alla modificazionedella denominazione sociale)).

E tanto, parimenti, pur a prescindere – ancora - dall’art. 2725, 2° co., c od . civ. 11.In questi termini, p er un verso, appieno si giustifica la declarato ria di inammissibilità della prova per testimoni cui ha fatto luogo il tribunale; per altro verso, del tutto ingiustificatoè l’assunto del ricorrente secondo cui “non solo essa articolazione di prova per testi fosse possibile, ma che fosse decisiva” (così ricorso, pag. 8). 12.Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese.

Perciò, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. –Sottosezione I d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 5697- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. L PPL C N49M18C740B - elettivamente domiciliat o , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Napoli, alla via C. [OSCURATO:PERSONA] r co , n. 70 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,in persona del la dottor essa [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso ildecreto del Tribunale di Cassino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio del10 novem bre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L uciano Lu ppi domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Cassinocon sentenza n. 42/2017. Esponeva che: a) aveva lavorato in qualità di autotrasportatore alle dipendenze della s.r.l. fallita e di pregresse società di cui la fallita costituiva mera continuitànel periodo compreso tra il 1992 ed il 2014; b) non gli era stato corrisposto il t.f.r. Chiedeva così l’ammissione in privilegio per l’importo di euro 47.316,24. 2.Il g.d.ammetteva l’istante al passivo per la minor somma di euro 2.387,50 . Reputava che non si era acquisito riscontro della continuità tra la società fallita e le pre cedenti società alle dipendenze delle quali il ricorrente aveva addotto di aver lavorato. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo. Il curatore del fallimentonon si costituiva. 4.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale che: a) ai fini della prospettata continuità tra società non avevano rilievo la c oincidenza delle compagini societarie, dei mezzi adoperati e delle sedi operative; b) in particolare la prefigurata continuità sarebbe stata da riscontrare in via documentale, con apposite “visure” e con i dati fiscali; c) siffatte circostanze neppure emergevano dai capitoli dell’articolata prova per testimoni, capitoli peraltro inammissibili siccome tendenti a dar ragione di circostanze da dimostrare in via documentale. 5.Avverso tale d e creto ha proposto rico rso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese. 6.Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione degli artt . 2 1 1 2 e 2556 co d. civ. ; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo e controverso in relazione alla mancata ammissione della prova per testimoni. Deduce che la continuità aziendale può essere dimostrata con ogni mezzo, quindi, anche a mezzo testimoni; che l’articolata prova per testimoni è decisiva. 7.Il ricor so è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Cassino ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 8.Il ricorrente infatti correla (cfr. ricorso, pagg. 3 e 9)la continuità lavorativa, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.3.2014, non già, propriamente, al trasferimento d’azienda ma alla identitàsoggettiva, nell’arco temporale anzidetto, del datore di lavoro. Più esattamente, egli ha addotto che ilsoggetto-datore di lavoro, dapprima, da “[OSCURATO:PERSONA] ed Italo” s.n.c. si sarebbe trasformato,quattro anni dopo la sua assunzione, cioè nel 1996,in “Unip. Canapà” s.r.l., dipoi, tal e ultima s.r.l. si sarebbe,nel 2007,“trasformat a” recte, avrebbe modificato la “denominazione sociale”in “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . 9.Su tale scorta si osserva quanto segue. Innegabilmente, ai sensi dell’art. 2498 cod. c iv . , nella formulazione ante cedente alla “ riforma societaria” ed applicabile ratione temporis, la trasformazione della “[OSCURATO:PERSONA] ed Italo” s.n.c. in “Unip. Canapà” s.r.l. (avvenuta nel 1996) d o ve va risultare da atto pubblico. All’ammissione della prova testimoniale osta, pertanto, l’art. 2700 cod.civ. (“l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, (…) delle dichiarazioni delle parti” (nella specie, delle dichiarazioni finalizzate alla trasformazionedella s.n.c. in s.r.l.)). E tanto pur a prescindere dall’art. 2725, 2° co., cod.civ.10. Inoltre, nella s.r.l. le modificazioni dell’atto costitutivo – tra cui evidentemente la modifica (avvenuta nel 2007) della “denominazione sociale” – devono ai sensi dell’art. 2480 cod.civ. risultare da deliberazione assembleare verbalizzata da notaio,cioè verbalizzata nella forma dell’atto pubblico. All’ammissione della prova testimoniale, pertanto, del pari osta l’art. 2700 cod. c iv. (“l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, (…) delle dichiarazioni delle parti” (nella specie, delle dichi arazioni finalizzate alla modificazionedella denominazione sociale)). E tanto, parimenti, pur a prescindere – ancora - dall’art. 2725, 2° co., c od . civ. 11.In questi termini, p er un verso, appieno si giustifica la declarato ria di inammissibilità della prova per testimoni cui ha fatto luogo il tribunale; per altro verso, del tutto ingiustificatoè l’assunto del ricorrente secondo cui “non solo essa articolazione di prova per testi fosse possibile, ma che fosse decisiva” (così ricorso, pag. 8). 12.Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. non ha svolto difese. Perciò, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. –Sottosezione I d
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