CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso e la prima doglianza svolta nel secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato dì cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione IVA del 2011 relativa alla società da lui amministrata, lamenta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale per essere stata induttivamente determinata l'imposta dovuta nonostante la smentita derivante dalla documentazione depositata dalla difesa e dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tali motivi sono inammissibili e non consentiti in questa sede perché riproduttivi di profili di censura, peraltro del tutto generici, già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta, prospettando altresì un'alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti della prova; ed invero, la sentenza ha attestato che le fatture passive prodotte dalla difesa non recavano data certa e non risultavano inserite nella inattendibile contabilità, sicché non potevano essere considerate come costi documentati detraibili ai fini IVA (cfr. Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564), mentre era stata del tutto genericamente svolta - come già riconosciuto in primo grado - la contestazione circa l'avvenuto storno di fatture emesse per la cessione di ramo di azienda ed il conseguente abbattimento dell'imposta dovuta; Considerato che il secondo profilo di doglianza svolto nel secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri., è parimenti inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che l'appellante avesse dedotto sul punto motivo di gravame o comunque richiesto l'applicazione dell'istituto ed essendo, in ogni caso, ostativo il non marginale superamento (pari a circa il 60%) della soglia di punibilità (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile - senza che inducano in contrario avviso le generiche osservazioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista della decisione, ove non si fa peraltro neppure riferimento alla questione concernente l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso