CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 09220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5392/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società per azioni russa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza del T ribunale di Bologna n. 1 637 del 20 21 pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Oggetto:Contratto di trasporto aereo – risarcimento danni da inadempimento. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5392/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al G iudice d i p ace di Bologna, per sentirla condannare a risarcirei danni conseguenti al ritardo del volo di ritorno previsto in arrivo a Venezia il 16 febbraio 2018 (mentre l’arrivo si compì il 17 febbraio 2018 a Milano, con spese aggiuntive per raggiungere Venezia). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bologna si dichiarava incompetente a favore del Giudice di pace di Veneziae la causa è stata nelle more riassunta davanti quest’ultimo. 2. Aeroflot impugna va la sentenza del Giudice di pace di Bologna e il Tribunale di Bologna rigettava l’appello, anche se con motivazione diversa, ribadendo Venezia come sede competente in quanto era quello il luogo di destinazione del volo; quanto alle spese, il Tribunale rilevava che il Giudice di pace non aveva omesso di provvedere, ma aveva disposto la compensazione, riguardo alla cui valutazione discrezionale l’appello non aveva introdotto alcuna effettiva censura. 3. Aeroflot ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi. I resistenti,sebbene intimati, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa la ricorrente denuncia con un primo motivo la violazione di norme sulla competenza di cui all’art 360, primo comma, n. 2)c.p.c. in relazione agli artt.19, 20 e 38 c.p.c. 2.Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge di cui all’art 360 n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5392/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. C on il terzo motivo lamenta la nullit à della sentenza , di cui all’art . 360, primo comma,n. 4) c.p.c. ex art 132 c.p.c. , in relazione ad entr ambi gli assunti indicati nei precedenti motivi. 4.E’ superfluo l’esame dei motivi proposti e sopra sintetizzati posto che questa Corte ha già affermato che qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo; ne consegue che, nel caso di sentenza che decida sulla competenza è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione del ricorso stesso in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine di cui all'art. 47, comma secondo. cod. proc. civ. (n. 8165 del 2003, n. 15958 del 2018, n. 34999 del 2021). È stato parimenti chiarito che l a sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi dell'art.46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza(Cass. n. 20304 del 2015 ). Alla luce dei principi richiamati, nella specie, il ricorso in esame non è convertibile in regolamento di competenza perché proposto oltre i trentagiorni C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5392/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di cui all’art. 47 c.p.c.; difatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 luglio 2021 e notificata lo stesso giorno, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Bologna, rich iesta ex officio da questo Collegio e pervenuta via posta elettronica in data 17/01/2023 ore 11.55 , mentre il ricorso risulta notificato in data 7 febbraio 2022, cioè ben oltre il termine suindicato. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Non si provvede in ordine alle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svoltodifese nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così