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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07830/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1961 avverso l'ordinanza dell'8 luglio 2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente.

Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila, sezione per il riesame, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, ha respinto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Lanciano del 14 dicembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di misura interdittiva della sospensione per 12 mesi dal servizio di funzionaria del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle imputazioni provvisorie di peculato continuato e truffa aggravata continuata.

Questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il 17 marzo 2021 la prima ordinanza del tribunale che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura interdittiva, per carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

Il tribunale, quale giudice di rinvio, pur riconoscendo un quadro di gravità indiziaria in ordine alla truffa contestata all'Avantaggiato, non ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari idonee a giustificare l'adozione di misure interdittive a causa del tempo trascorso dai fatti contestati e del trasferimento dell'indagata ad altro servizio.

Per l'effetto ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Lanciano resa il 14 dicembre 2020, che ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti dell'odierna indagata. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagata esponendo di avere interesse a chiedere l'annullamento del provvedimento poiché si vedrebbe gravata da un giudicato cautelare sulla gravità indiziaria.

Tale giudicato risulta di fatto precludere il rito abbreviato alternativo, nel quale si valutano i medesimi elementi di prova della fase cautelare, ed avrebbe ricadute sulla posizione lavorativa del dipendente pubblico, in quanto l'indagata ha già subito una sospensione amministrativa cautelare che è stata revocata soltanto dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Di conseguenza il provvedimento impugnato pur rivestendo forma di decisione favorevole, essendosi pronunziato sulla gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati, è idoneo a produrre gravi effetti sfavorevoli sostanziali nei confronti della ricorrente.

Tanto premesso deduce: 2.1 violazione di legge per omessa motivazione in ordine alle statuizioni della sentenza che ha cassato il primo provvedimento e vizio di motivazione per omessa esposizione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi a discarico offerti dalla difesa nella memoria depositata.

Dopo avere esaminato nel merito il compendio indiziario a carico dell'indagata e gli elementi offerti dalla difesa ed esposti nella memoria in atti, la ricorrente insiste nell'annullamento della ordinanza impugnata.

Con memoria trasmessa il 22 ottobre 2021 insiste nell'invocare l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ribadendo i motivi esposti in ricorso.

Con la memoria conclusiva la difesa ha dedotto che la ricorrente ha subito la sospensione amministrativa dal lavoro per la durata di cinque anni adottata ai sensi dell'art. 91 d.p.r. n.3/57. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribunale l'ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare, per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. in quanto, prima dell'annullamento ex art. 310 cod. proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio). (Sez. 2, Sentenza n. 4974 del 17/01/2017 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 268990 - 01).

Nel caso in esame l'interesse prospettato dalla difesa è un interesse meramente eventuale e non attuale e relativo al procedimento disciplinare cui l'indagata potrebbe essere sottoposta.

Ma questa Corte ha precisato che In tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare).

Sez. 6, Sentenza n. 26318 del 11/05/2017 Cc. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 270283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7917 del 02/10/2014 Cc. (dep. 23/02/2015 ) Rv. 262515 - 01 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un a somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 3000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 9 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1961 avverso l'ordinanza dell'8 luglio 2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente. Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila, sezione per il riesame, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, ha respinto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Lanciano del 14 dicembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di misura interdittiva della sospensione per 12 mesi dal servizio di funzionaria del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle imputazioni provvisorie di peculato continuato e truffa aggravata continuata. Questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il 17 marzo 2021 la prima ordinanza del tribunale che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura interdittiva, per carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Il tribunale, quale giudice di rinvio, pur riconoscendo un quadro di gravità indiziaria in ordine alla truffa contestata all'Avantaggiato, non ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari idonee a giustificare l'adozione di misure interdittive a causa del tempo trascorso dai fatti contestati e del trasferimento dell'indagata ad altro servizio. Per l'effetto ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Lanciano resa il 14 dicembre 2020, che ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti dell'odierna indagata. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagata esponendo di avere interesse a chiedere l'annullamento del provvedimento poiché si vedrebbe gravata da un giudicato cautelare sulla gravità indiziaria. Tale giudicato risulta di fatto precludere il rito abbreviato alternativo, nel quale si valutano i medesimi elementi di prova della fase cautelare, ed avrebbe ricadute sulla posizione lavorativa del dipendente pubblico, in quanto l'indagata ha già subito una sospensione amministrativa cautelare che è stata revocata soltanto dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Di conseguenza il provvedimento impugnato pur rivestendo forma di decisione favorevole, essendosi pronunziato sulla gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati, è idoneo a produrre gravi effetti sfavorevoli sostanziali nei confronti della ricorrente. Tanto premesso deduce: 2.1 violazione di legge per omessa motivazione in ordine alle statuizioni della sentenza che ha cassato il primo provvedimento e vizio di motivazione per omessa esposizione delle ragioni per le quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi a discarico offerti dalla difesa nella memoria depositata. Dopo avere esaminato nel merito il compendio indiziario a carico dell'indagata e gli elementi offerti dalla difesa ed esposti nella memoria in atti, la ricorrente insiste nell'annullamento della ordinanza impugnata. Con memoria trasmessa il 22 ottobre 2021 insiste nell'invocare l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ribadendo i motivi esposti in ricorso. Con la memoria conclusiva la difesa ha dedotto che la ricorrente ha subito la sospensione amministrativa dal lavoro per la durata di cinque anni adottata ai sensi dell'art. 91 d.p.r. n.3/57. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse. In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribunale l'ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare, per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. in quanto, prima dell'annullamento ex art. 310 cod. proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio). (Sez. 2, Sentenza n. 4974 del 17/01/2017 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 268990 - 01). Nel caso in esame l'interesse prospettato dalla difesa è un interesse meramente eventuale e non attuale e relativo al procedimento disciplinare cui l'indagata potrebbe essere sottoposta. Ma questa Corte ha precisato che In tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile, in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare). Sez. 6, Sentenza n. 26318 del 11/05/2017 Cc. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 270283 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7917 del 02/10/2014 Cc. (dep. 23/02/2015 ) Rv. 262515 - 01 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un a somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 9 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]
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