CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ;- intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 1653/2018 depositata il 26 settembre 2018 ;Udita la relazione svolta nella camera di consi glio del 24 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Asp di Cosenza propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 787/2008, notificato il 19 luglio 2008, con il quale il Tribunale di Cosenza aveva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 54.014,27 oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima farmacia, a titolo di interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 per il ritardato pagamento dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente, per il periodo compreso tra ottobre 2003 e novembre 2007; contestò, infatti, l'applicabilità di detta disposizione per non essere i rapporti in oggetto qualificabili come transazioni commerciali e per essere stati gli interessi di mora legittimamente liquidati e corrisposti sulla base del tasso concordato tra [OSCURATO:PERSONA], Regione Calabria e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo, avendo ritenuto inapplicabile alla fattispecie, ratione temporis, la normativa evocata a fondamento della pretesa. 2. Con sentenza n. 1653/2018, depositata il 26 settembre 2018, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato tale decisione, seppure con diversa motivazione. Ha infatti rilevato, richiamando il principio affermato da Cass. n. 5042 del 2017, che «il rapporto che si instaura fra il servizio sanitario nazionale e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale in quanto rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2). Si tratta di rapporto sottratto alla autonomia privata in forza della natura del fenomeno, che è erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto dell'Azienda sanitaria locale. Il 2Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza farmaceutica in favore della popolazione mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio (le quali sono titolari di una concessione di pubblico servizio)» I giudici d'appello hanno in tal senso ulteriormente osservato che «come prevede l'art. 28 della legge istitutiva del SSN (legge n. 833 del 1978), l'Asl eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate con il SSN. La cessione dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario avviene attraverso i principi e le norme che disciplinano il funzionamento del SSN. «Neppure l'autonomia delle singole prestazioni rese dai farmacisti in favore degli assistiti è argomento che può essere utilmente speso per sottoporre dette prestazioni alla nuova normativa contenuta del d.lgs. n. 231 del 2002. «Si tratta, dunque, di attività disciplinata quanto ai principi dalla legge, e nel dettaglio, sulla base di tali principi, dal regolamento amministrativo che recepisce l'accordo collettivo nazionale cui la legge rinvia. «Su tale scorta deve condividersi quanto argomentato dal Tribunale in relazione alla inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231/2002, stante l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2, ed al relativo regolamento». 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi. L'A.S.P. di Cosenza non svolge difese nella presente sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 3Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione ed omessa applicazione delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nei rapporti tra aziende sanitarie e farmacie in conseguenza del mancato riconoscimento della loro natura negoziale». Sostiene che: — quanto ai presupposti soggettivi, le [OSCURATO:PERSONA], parti contraenti dotate di personalità giuridica in quanto articolazioni della Regione sul territorio nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, rientrano a pieno regime tra gli organismi di diritto pubblico contemplati nella previsione di cui al citato art. 2 d.lgs. cit.; — sotto l'aspetto oggettivo, le transazioni commerciali concluse dai titolari di farmacia, i quali svolgono la loro professione nell'esercizio di un'impresa organizzata per l'erogazione di farmaci e medicinali agli assistiti per conto del S.S.N., non possono che rientrare a pieno titolo tra la consegna di merci e le prestazioni di servizi di cui all'art. 2 lett. a) d.lgs. cit.; né si può dubitare del carattere negoziale del rapporto disciplinato dal d.P.R. n. 371 del 1998, in quanto fondato su di una marcata corrispettività delle reciproche prestazioni, fissate in un accordo raggiunto a seguito di apposita contrattazione, e reso efficace erga omnes con il d.P.R. citato. 2. La censura è infondata. Con essa invero si prospetta questione che, sot:to tutti i profili dedotti, è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26496 del 20/11/2020, la quale — in fattispecie analoga 4ed in sostanziale continuità con il principio affermato dal precedente di Cass. n. 5042 del 2017 (richiamata dal giudice a quo) — ha affermato il principio di diritto secondo cui «qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all'articolo 5 del suddetto d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale». 3. A confutazione degli argomenti esposti in ricorso a fondamento della tesi opposta, giova qui di seguito ricordare, adesivamente, quanto in proposito evidenziato in tale pronuncia, attraverso la riproposizione di quelli che possono considerarsi i passaggi cardine dell'ampio ed esaustivo percorso motivazionale. 3.1. «Non si discute dell'applicabilità o meno degli interessi moratori di origine comunitaria nei rapporti contrattuali in cui una parte è una pubblica amministrazione, id est non si mette in dubbio l'idoneità in generale della pubblica amministrazione a stipulare una "transazione commerciale", species negoziale introdotta nel sistema normativo interno dal d.lgs. n. 231 del 2002. Oggetto della discussione è, invece, la sussistenza o meno di una "transazione commerciale" tra le aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale e il farmacista allorquando questi effettua assistenza farmaceutica dispensando, a seguito ciii prescrizione medica a sua volta emessa in conformità alle regole governanti il servizio sanitario nazionale, al soggetto assistito i farmaci di classe A, ovvero i farmaci per cui il farmacista non riceve corrispettivo dall'assistito bensì ottiene, parzialmente in anticipo e parzialmente in epoca successiva, 5un riequilibrio in termini economici dalla competente azienda sanitaria locale. Occorre quindi chiarire se tale riequilibrio economico integra nell'ottica giuridica la prestazione corrispettiva di una "transazione commerciale" oppure costituisce un ristoro non incastonabile in un siffatto negozio ..., bensì direttamente ed esclusivamente inserito entro il paradigma del funzionamento del servizio sanitario nazionale in quanto tale» (Cass. Sez. U. n. 26496 del 2020, in motivazione, § 7.1). 3.2. Avuto riguardo alla normativa attinente all'attività farmaceutica (art. 28 legge 23 dicembre 1978, n. 833; I. 8 novembre 1991 n. 362; art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; art. 8 d.P.R. 8 luglio 1998 n. 271), si tratta di domandarsi «se il regolamento in cui viene riversato l'accordo collettivo nazionale ne divenga unicamente, per così dire, una esteriorità formale, poiché l'accordo permane a costituire la fonte regolante del rapporto tra la pubblica amministrazione e il farmacista ... oppure se, in netta alternativa, la fonte della disciplina si "stacchi" radicalmente dall'accordo per collocarsi nel decreto, valente appieno come regolamento» (soluzione, quest'ultima, accolta da Cass. n. 5042 del 2017). In tale esegesi occorre peraltro considerare l'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il quale, al secondo comma, si riferisce espressamente al «rapporto con le farmacie pubbliche e private» per stabilire che venga governato mediante convenzioni triennali «conformi agli accordi pluriennali nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale», seguendo i principi indicati nella successiva parte del comma, tra cui, alla lettera b), quello - che assume dunque inequivoco livello legislativo - che sbarra la strada a ogni convenzione di "interessi superiori a quelli legali". Ciò - osservano le sezioni unite -- «di per sé solo parrebbe 6consentire il superamento della criticità interpretativa riguardante l'accordo collettivo nazionale e la sua susseguente "regolamentizzazione", ponendosi in effetti tale norma al di fuori - e anche al di sopra - dell'oggetto dell'accordo stesso, in quanto il legislatore ha direttamente pre-determinato la regola degli interessi, che varrebbe quindi anche se non fosse espressamente inserita nel testo negoziale in fieri che poi si fa regolamentare. «Questa normativa, tuttavia, è sorta in epoca ben anteriore all'intervento della prima direttiva comunitaria da cui è sortito il d.lgs. n. 231 del 2002; il che - essendo l'ottica sistemica il più valido strumento per percepire la necessità delle evoluzioni interpretative — potrebbe, per salvaguardare l'intento del decreto di non trascurabile origine comunitaria, anche aprire ed esplorare uno spiraglio, per così dire, di recupero della sostanza contrattuale che è sine dubio l'origine di quel che si riversa poi nel regolamento: ciò, appunto, allo scopo di non neutralizzare nel settore la "lotta" alla morosità imposta da tale iniziativa europea, e da cui, in generale, non può effettivamente essere esonerata la pubblica amministrazione, considerata l'ampiezza del paradigma definitorio riversato poi nell'art. 2 dello stesso d.lgs.». Tale prospettiva è però respinta sul rilievo che «gli obiettivi perseguiti dall'intervento comunitario ..., pur avendo la direttiva introdotto nell'ambito di interesse pure l'attività dei liberi professionisti, si incentrano sul profilo della concorrenza che, se non fosse attivata e praticata rettamente, integra intralcio al "successo del mercato unico" .... «Nessun sostegno ad una qualche apertura appare poi rinvenibile nell'applicazione ... del d.lgs. n. 231 del 2002 ai crediti delle strutture private accreditate, riconosciuta ormai in modo stabile e, d'altronde del tutto condivisibile per quanto rilevato nel pertinente orientamento di questa Suprema Corte. «Invero ... in quest'ultima fattispecie - a tacer d'altro - non si 7inserisce alcun accordo collettivo: la struttura, una volta ottenuta la concessione, "condetermina" insieme all'ente pubblic:o le necessarie regole mediante uno specifico apposito contratto (lo rammenta proprio per segnalare l'ontologica diversità rispetto alla fattispecie delle farmacie Cass. 5042/2017)». 3.3. E in effetti «il nucleo che ... impronta la fattispecie in esame risiede ... nella specificità, ontologica e pertanto teleologica, dell'assistenza farmaceutica, sussistente in misura tale da incidere anche sulla natura di chi, in correlazione/coordinazione con altri compartecipi, la pratica. «La dispensazione dei c.d. farmaci di classe A si differenzia, invero, in modo netto da ogni altra attività del farmacista, in quanto per questo genere di farmaci la dispensazione non può giustificare un immediato corrispettivo dell'assistito, essendo questo titolare del diritto a riceverli quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., di cui l'abbisognare di tali farmaci costituisce una species dei presupposti dell'esercizio .... Qualificarne la dispensazione come "attività economica organizzata" da parte del farmacista o anche soltanto svolgimento di "libera professione" (in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 231 del 2002) non trova dunque supporto nella reale configurazione di una siffatta attività, che si inserisce in toto nell'espletamento del servizio sanitario nazionale quanto, appunto, alla assistenza farmaceutica in senso proprio, e che si colloca nel rapporto stretto e diretto, proprio della sua piena realizzazione, con il pubblico interesse sotteso a detto servizio, a sua volta riconducibile all'obbligo dello Stato, condiviso con le Regioni ex art. 117, terzo comma, Cost., di tutelare il diritto alla salute - non a caso infatti ... l'art. 32 Cost. è strutturato prendendo le mosse non dal diritto individuale e dall'interesse collettivo, bensì dall'obbligo istituzionale: "La Repubblica tutela la salute ... "». (Cass. Sez. U. n. 26496 del 2020, in motivazione, § 7.3) 83.4. «Né tale inserimento in parte qua della farmacia nel servizio sanitario nazionale, non solo quale suo strumento ma proprio quale suo segmento, ha mai trovato ostacolo, in generale, nei principi eurounitari «La Corte di giustizia dell'Unione Europea ... ha sempre seguito una linea di riconoscimento della discrezionalità degli Stati membri in tema di farmacie, sia per l'esigenza di tutela della salute pubblica, sia per i peculiari effetti ... del tipo di merce rappresentato dai farmaci, così da non ravvisare in genere violazione delle norme Tfue invocate avverso la disciplina interna dei singoli Stati (cfr. in particolare, le seguenti sentenze; 19 dicembre 2019,A.V. e BU, C-465/2018; 5 dicembre 2013,Venturini e a., C-159/2012 e C-161/2012; Grande Sezione, 1 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA], C-570/2007; Grande Sezione, 19 maggio 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, C-171/07, e [OSCURATO:PERSONA]Seiwert, C- 172/07;Grande Sezione, 19 maggio 2009, Commissione c. Italia, C-531/06); specificamente per quanto concerne la natura dei farmaci, la Corte di Lussemburgo ha appunto precisato che la restrizione dei principi evincibili dal trattato "può essere giustificata dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica, in particolare dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità", considerando che "i medicinali, in ragione dei loro effetti terapeutici, che li distinguono sostanzialmente dalle altre merci, possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione", il che si inserisce proprio nella "facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica" (CGUE Grande Sezione, 19 maggio 2009, Commissione c. Italia, C-531/06). (v. Cass. Sez. U. sentenza cit., in motivazione, § 7.6) 3.5. «E dunque, dissezionando la giustapposta duplice natura dell'attività del farmacista - riconducibile l'una alla libera professione 9e l'altra al pubblico servizio - così da estrarre quella che viene in gioco ai fini della dispensazione dei farmaci di classe A, non può non concludersi che in questa il farmacista è direttamente e specificamente inserito nel servizio sanitario nazionale, come suo segmento, onde non è qualificabile, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera c), del suddetto decreto legislativo. Il che, collocandosi a monte di ogni altra questione - inclusa quella della natura normativa del divieto di interessi al tasso diverso da quelli legali già presente nel diritto interno prima dell'inserimento in esso di quanto disposto nella direttiva comunitaria elide ogni questione e ogni correlato dubbio in ordine all'applicabilità o meno degli interessi moratori previsti in tale decreto nel caso di ritardato versamento della seconda quota di riequilibrio economico (va sempre ricordato, in effetti, il versamento anticipato previsto dalla normativa) dall'ente pubblico al farmacista che dispensa detti farmaci» (v. sentenza cit., in motivazione, § 7.7). 4. Alla luce dunque dell'esposto principio, al quale va qui data continuità, e delle ripercorse motivazioni che ne sono alla base, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbito l'esame dei restanti motivi, con i quali peraltro la ricorrente ha inteso soltanto riproporre questioni che essa stessa afferma essere rimaste assorbite nel giudizio di primo grado. Si tratta comunque di motivi — rispettivamente volti a: contestare la ritenuta, dal primo giudice, inapplicabilità alla fattispecie del d.lgs. n. 231 del 2002 in quanto regolata da accordo nazionale concluso anteriormente (secondo motivo); denunciare l'illegittimità della decisione di primo grado poiché inosservante del primato riconoscibile alle norme di origine euronitaria (terzo e quarto motivo) — che trovano tutti confutazione nei sopra esposti rilievi, ai quali va anche 10fatto rimando per evidenziare l'insussistenza di profili interpretativi inesplorati che richiedano di investire della questione, come in fine sollecitato dalla ricorrente ancora in memoria, la Corte di giustizia con ordinanza di rinvio pregiudiziale. Tanto meno sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale nella disciplina come sopra ricostruita. 5. Non avendo, l'intimata, svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. P.Q.M