Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 40226/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 gennaio 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto ch ,E , per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partj colare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e cdngiu-ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cømmì 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'e- tità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indica; :ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come a5cadui o nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha desunto l'oggettiva gravità del fatto, animE :o peraltro da dolo intenso del soggetto agente, dalla circostanza che la condotta da questi tenut: - di possesso di carta d'identità contraffatta, esibita in sede di controllo da parte della polizia giuciziaria - fosse stata posta in essere per celare i suoi 53 precedenti penali per furti in abitazidne e l'esistenza di un provvedimento di espulsione pendente a suo carico; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cor la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00 ,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentu delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 gennaio 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto ch ,E , per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partj colare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e cdngiu-ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cømmì 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'e- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indica; :ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come a5cadui o nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha desunto l'oggettiva gravità del fatto, animE :o peraltro da dolo intenso del soggetto agente, dalla circostanza che la condotta da questi tenut: - di possesso di carta d'identità contraffatta, esibita in sede di controllo da parte della polizia giuciziaria - fosse stata posta in essere per celare i suoi 53 precedenti penali per furti in abitazidne e l'esistenza di un provvedimento di espulsione pendente a suo carico; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cor la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00 ,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentu delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris