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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 10165/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAeate-aaFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza del TRIBUNALE di TREVISO del 29/09/2016 riduceva la pena inflitta a CENA] DAVIT in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.pr. 309/90 e 56- 629 cod. pen.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il difetto di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena oggetto dell'accordo tra le parti.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla congruità della pena ossia sulla sua adeguatezza rispetto all'Imputazione è precluso; il giudice di appello, infatti, verificata la conformità a legge della pena, "proporzionata alla offensività dei fatti oggetto di accertamento e all'agire colpevole dell'imputato", ha recepito la richiesta delle parti, secondo il paradigma dell'art. 599 bis cod. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAeate-aaFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza del TRIBUNALE di TREVISO del 29/09/2016 riduceva la pena inflitta a CENA] DAVIT in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.pr. 309/90 e 56- 629 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il difetto di motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena oggetto dell'accordo tra le parti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla congruità della pena ossia sulla sua adeguatezza rispetto all'Imputazione è precluso; il giudice di appello, infatti, verificata la conformità a legge della pena, "proporzionata alla offensività dei fatti oggetto di accertamento e all'agire colpevole dell'imputato", ha recepito la richiesta delle parti, secondo il paradigma dell'art. 599 bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris