CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05579/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18757-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]\ 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOLS10; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata il 15 gennaio 2020, la Corte d'appello di Catania in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, ha ritenuto l'obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2010; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo all'omessa statuizione in ordine all'obbligo di iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto insussistente qualsivoglia sospensione del termine prescrizionale per effetto della dedotta omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'INPS, affidandolo ad un unico motivo; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all'art. 2, commi 26-31 L. n. 335/1995, comma 12, D.L. n. 98/2011 e 1 D. Lgs. n. 462/1997 e 10, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997; - il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ.; - deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nr. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) l'orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello si è conformata a tale consolidato orientamento rilevando come, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento di essa; - in particolare, questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione Ric. 2020 n. 18757 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- stabilite (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) non, invece, per quelli previsti in forma onerosa (cfr. Cass. n. 23040 del 2019); - quanto alla questione, centrale, della dedotta mancata compilazione del quadro RR, va rilevato come la Corte territoriale si sia correttamente conformata all'orientamento di questa Corte secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (cfr., ex p/urimis:, Cass. n. 14410 del 2019; Cass. n. 21567 del 2014); - ne consegue che non si impone la necessità di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento" in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr., sul punto, Cass. n. 14410/2019 cit.); - nulla è stato addotto da parte ricorrente circa l'impossibilità di superare l'impedimento con gli ordinari controlli mentre, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; ?A 1(4 4~U i Uotoif ./ • tlp-ri3 btel/Qh—e,1441 oUctda - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/0 e accessori di legge...> Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2020 n. 18757 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 9 novembre 2021.