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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06037/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alterio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo periodo di pagina 2) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, alla non sussistenza dei presupposti legittimanti il rivendicato stato di necessita e alla ritenuta inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp alla luce della non lieve offensività della condotta in ragione delle connotazioni oggettive della condotta e anche della ( implicitamente rimarcata) intensità del dolo che ebbe a sorreggere l'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADCUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alterio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall'ultimo periodo di pagina 2) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all'evasione contestata, alla non sussistenza dei presupposti legittimanti il rivendicato stato di necessita e alla ritenuta inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp alla luce della non lieve offensività della condotta in ragione delle connotazioni oggettive della condotta e anche della ( implicitamente rimarcata) intensità del dolo che ebbe a sorreggere l'azione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06037/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris