CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35868/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8365-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61 C, presso i signori Gelodi-Amoroso, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1553/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo la condanna di quest'ultima alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno, deducendo di avere acquistato dalla società convenuta un'autovettura il cui chilometraggio era stato falsato. Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo di aver acquistato a sua volta l'autovettura oggetto di causa da tale società, alla quale soltanto si doveva imputare la contraffazione del contachilometri. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la chiamata in causa del proprio venditore [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti, da imputarsi esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sassuolo, con sentenza n. 220/2013 - dopo aver deferito al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] il giuramento estimatorio sulla quantificazione dei danni sofferti in seguito all'alterazione del contachilometri - condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 2.700 in favore della società attrice. 2. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. e l'omesso accertamento della responsabilità concorrente di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 13 settembre 2017, n. 1553, il Tribunale di Modena, preliminarmente dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'infondatezza delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & c. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. Con provvedimento n. 20796/2019 questa Corte, constatato che dal fascicolo non risultava l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e ravvisata la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio dei pregressi gradi di merito, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei due gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che la società ricorrente ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione, ma che è stato acquisito unicamente il fascicolo del secondo grado di giudizio e che non è stato trasmesso il fascicolo di primo grado, necessario ai fini della decisione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, Zamandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo del primo grado del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Sassuolo, erroneamente non trasmesso a seguito della prima ordinanza interlocutoria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020.