CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 33760/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26584-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e )[OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono procura speciale estesa in foglio allegato al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore 3 - intimato - avverso la la sentaiumzi j-5942/2016) della zCO4MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della O M [OSCURATO:PERSONA] depositata il 0.6/11/201J R.G. 26584/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/4/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in . epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 20953/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione TARI annualità 2014 emesso dal Comune di Casoria; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciarsi su «tutti i motivi preliminari e pregiudiziali posti a fondamento dell'appello» ed in particolare in merito alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato in ordine alla scelta del metodo di misurazione presuntivo, alla mancata specifica individuazione ed indicazione dei coefficienti di produzione rifiuti, alla domanda di accertamento in ordine ai costi non commisurati ai «volumi e alla natura dei rifiuti producibili» ed infine circa la mancata considerazione dei mezzi di prova offerti dalla ricorrente; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. il Giudice, infatti, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito, al che consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione R.G. 26584/2017 adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. nn. 12652/2020, 7662/2020, 20718/2018); 1.4. nel caso in esame, la CTR si è pronunciata, rigettandole, sulle censure mosse dall'appellante alla statuizione del primo giudice secondo cui il Giudice di primo grado « ... (avrebbe).., omesso di esaminare e pronunciarsi su specifici motivi del ricorso, non avrebbe tenuto conto della . normativa di riferimento, si ...(sarebbe)... pronunciato su questioni non proposte e sulla base di fatti e circostanze estranee alla controversia senza accertare la producibilità dei rifiuti da parte della ricorrente disattendendo quanto, in merito, stabilito dalla Corte di Giustizia» .; 1.5. la CTR ha invero condiviso la statuizione della CTP, pronunciandosi quindi, sui motivi di appello, ritenendo che il regolamento comunale alla base dell'atto impugnato, che prevede un coefficiente 3,90 per la categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), rientra nell'ambito degli intervalli richiamati dal d.p.r. n. 158/1999 e non sia in contrasto con la normativa europea, e che non era stata dimostrata la sussistenza di idonei elementi fattuali per disapplicare la suddetta normativa, non essendo «emersi costi (addebitati al contribuente) manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da esso producibili», concludendo, inoltre, che «le ulteriori questioni sollevate nel primo grado del giudizio e non espressamente riproposte devono intendersi rinunciate a mente dell'art. 346 c.p.c.»; 2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (art.115 c.p.c.) per avere i Giudici del merito omesso di porre a fondamento del rigetto della domanda del ricorrente le prove documentali dallo stesso fornite circa la quantità di rifiuti producibili, senza fornire motivazione né al riguardo, né in merito al rigetto della richiesta di c.t.u., e senza tenere in considerazione i fatti non specificamente contestati dall'amministrazione emersi dalle perizie di parte; 2.2. con il terzo motivo si lamenta parimenti violazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c., art. 117 Cost.) per avere la CTR omesso di valutare le prove ed i fatti di causa in merito alla lamentata «manifesta non commisurazione del tributo» ai volumi ed alla natura dei rifiuti R.G. 26584/2017 producibili prevista dalla normativa europea, senza fornire alcuna motivazione al riguardo; 2.3. va premesso che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr. Cass. n. 15879/2018); 2.4. ciò posto, le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono inammissibili, perché il ricorrente, pur denunciando un vizio di violazione di legge, in sostanza censura l'accertamento di fatto della CTR circa la congruità della Tariffa applicata dal Comune alla categoria «autorimesse», laddove il Giudice di appello ha altresì evidenziato che gli elaborati peritali di parte attestavano una «cifra assolutamente irrisoria ... per un'area di quasi 3.000 metri quadri, quale quella occupata dalla ricorrente ... (e che)... proprio l'estensione dell'area adibita ad autorimessa, occupata dalla [OSCURATO:SOCIETA], induce(va).. a ritenere del tutto congrua la tariffa applicata, che si traduce in una produzione giornaliera di rifiuti del tutto irrisoria»; 2.3. tale censura risulta anch'essa inammissibile, perché è formulata senza il rispetto del paradigma fissato dal nuovo testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., vale a dire senza indicare fatti storici, discussi tra le parti, il cui esame sarebbe stato trascurato dal Giudice di merito e che, per la loro connotazione di decisività, avrebbero condotto tale giudice, se esaminati, ad un diverso accertamento dei fatti di causa, essendosi limitata la ricorrente ad argomentare circa la pretesa «idoneità delle perizie e delle transazioni» dalla medesima depositate a dimostrare la «manifesta non commisurazione del tributo» ai volumi ed alla natura dei rifiuti; 3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune di Casoria R.G. 26584/2017 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 22.4.2021. Il