CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in data 03/02/2021, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cosenza in data 19/05/2020 in forza della quale, all' esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione, tramite rispettivi difensori di fiducia, tutti e due gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte di appello attribuito valore probatorio al riconoscimento fotografico operato dalla P.G. La difesa del ricorrente assume che la corte territoriale era pervenuta alla conferma dell'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di alcuni testimoni, dichiarazioni che avrebbero trovato riscontro, ad opera degli operanti di P.G. nelle immagini estrapolate dall' impianto di videosorveglianza. Lamenta che i giudici territoriali non aveva considerato che non trattavasi di un riconoscimento fotografico in senso tecnico, difettando un apposito verbale e non essendo stata adeguatamente vagliata la metodologia dell'assunzione di tale atto da parte degli agenti operanti ai fini della verifica dell'attendibilità; b. vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, al calcolo della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non riconosciute senza valutazione alcuna in ordine agli elementi di segno positivo allegati dalla difesa. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen. La difesa assume che la corte territoriale aveva omesso di valutare il ruolo marginale dell'imputato il quale, dopo avere accompagnato l'imputato, non aveva poi atteso il complice per la fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La corte di merito è pervenuta alla conferma dell'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di rapina contestato sulla scorta del riconoscimento fotografico compiuto dagli agenti di RG., degli esiti della perquisizione domiciliare e sulla scorta delle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici non colgono nel segno le censure del ricorrente che si è limitato ad evidenziare la inutilizzabilità del riconoscimento fotografico operato dalla P.G. non avendo la . corte adeguatamente motivato circa la metodologia di assunzione da parte degli operanti. Va, tuttavia, rilevato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. (Sez. 5, Sentenza n. 6456 del 01/10/2015 Ud. (dep. 17/02/2016) Rv. 266023 - 01 e che i giudici di appello ne hanno evidenziato la rilevanza a fini probatori - avendo gli agenti di RG. riconosciuto il Ritacca già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia - sulla scorta degli ulteriori elementi istruttori quali il rinvenimento presso l' abitazione dell' imputato di un paio di scarpe da tennis blu con strisce rosse ed un piccolo disegno - (esattamente corrispondenti a quelle usate dal rapinatore al momento della rapina) nonché le dichiarazioni spontanee auto ed etero accusatorie del coimputato del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulle quali la difesa nulla ha dedotto in questa sede. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). La motivazione della sentenza impugnata, in punto di affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato di rapina sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie non è, quindi, in alcun modo inficiata dalle censure di parte ricorrente la quale non si confronta con il complessivo iter argomentativo della pronunzia impugnata. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Osserva la Corte che il tribunale ha riconosciuto la contestata recidiva evidenziando: "proprio alla luce del casellario giudiziario del Ritacca va riconosciuta a quest' ultimo la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale". A fronte di specifico motivo di appello, pure richiamato nella parte espositiva della sentenza, la corte di appello non ha esaminato la censura dedotta non tenendo, quindi, conto della pronunzia della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva, limitandosi a rilevare che "alla luce del casellario giudiziario e del comportamento processuale del Ritacca non sussistono i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti in punto di pena": in tal modo è incorsa nel vizio di omessa pronunzia che impone l' annullamento della sentenza impugnata, rimando assorbite le ulteriori questioni sollevate con il secondo motivo di ricorso. Va, dunque, disposto l'annullamento la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. La corte territoriale, nell' escludere l'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen., valutate le complessive emergenze processuali, ha evidenziato che il ricorrente aveva contributo in modo consapevole al compimento della rapina materialmente eseguita dal Ritacca in quanto non si era limitato solamente a condurre quest' ultimo sui luoghi ma aveva atteso l'arrivo in macchina della persona offesa spostandosi con la moto in [OSCURATO:PERSONA], ove aveva atteso il complice. In ordine alla lamentata violazione della norma da ultimo citata in punto di diritto va, in particolare, rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 - Cass. 11380/2006 riv 233664. La corte territoriale ha, invero, correttamente negato la concessione della richiesta attenuante non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell'evento dannoso il suo ruolo fondamentale per la riuscita del piano offrendo un rilevate contributo di supporto: si tratta di motivazione congrua e logica rispetto agli indicati elementi fattuali sicché la doglianza deve ritenersi del tutto infondata. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] che va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca