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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 00857/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/07/2025 del Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo.

Ricorso trattato con procedura camerale non partecipata, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nell’applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (concorso in furto aggravato di autovettura usata per commettere la rapina aggravata in concorso descritta al capo b), nella misura di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la continuazione tra i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 240 cod. pen.) e la distruzione di quanto in sequestro (verbale del 16 marzo 2025), compreso il tel. cellulare marca Samsung, mod.

Galaxy S8, in quanto tutti beni usati per commettere i reati descritti in imputazione, soggetti quindi a confisca obbligatoria.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo:

2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 240 cod. pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del telefono cellulare, senza punto argomentare circa la strumentalità del bene rispetto ai reati consumati.

3. In data 30 ottobre 2025, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo.

4. Il motivo di ricorso è ammissibile (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), giacché introduce il tema della illegalità della misura di sicurezza, estranea all’accordo intervenuto tra le parti.

4.1. La disposta confisca non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione capace di argomentare le ragioni della ablazione e seguente distruzione di un bene, che per struttura e funzione astratta non è necessariamente funzionale alla commissione dei reati predatori contestati al ricorrente.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali rispetto alla consumazione dei reati, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ha l'obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso.

Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto capo, essendosi solo apoditticamente affermato che anche l’apparecchio cellulare è (tra gli altri in sequestro) bene usato per consumare i reati per i quali si procede, il che non rappresenta di per sé una affermazione contrastante con dettato normativo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata, profonda e congrua motivazione.

5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente alla confisca del telefono cellulare marca Samsung, mod.

Galaxy S8, in danno di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Cuneo, diverso G.u.p., perché argomenti funditus le ragioni della ritenuta strumentalità del telefono cellulare rispetto si fatti contestati.

5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca del telefono cellulare sequestrato il 16/03/2025 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica.

Così deciso il 9 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/07/2025 del Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. Ricorso trattato con procedura camerale non partecipata, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nell’applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (concorso in furto aggravato di autovettura usata per commettere la rapina aggravata in concorso descritta al capo b), nella misura di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la continuazione tra i reati indicati in imputazione, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 240 cod. pen.) e la distruzione di quanto in sequestro (verbale del 16 marzo 2025), compreso il tel. cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in quanto tutti beni usati per commettere i reati descritti in imputazione, soggetti quindi a confisca obbligatoria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, in carenza assoluta di motivazione specifica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 240 cod. pen.), vizi deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del telefono cellulare, senza punto argomentare circa la strumentalità del bene rispetto ai reati consumati. 3. In data 30 ottobre 2025, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’apparecchio cellulare dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo. 4. Il motivo di ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), giacché introduce il tema della illegalità della misura di sicurezza, estranea all’accordo intervenuto tra le parti. 4.1. La disposta confisca non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione capace di argomentare le ragioni della ablazione e seguente distruzione di un bene, che per struttura e funzione astratta non è necessariamente funzionale alla commissione dei reati predatori contestati al ricorrente. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali rispetto alla consumazione dei reati, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ha l'obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso. Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto capo, essendosi solo apoditticamente affermato che anche l’apparecchio cellulare è (tra gli altri in sequestro) bene usato per consumare i reati per i quali si procede, il che non rappresenta di per sé una affermazione contrastante con dettato normativo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 - 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata, profonda e congrua motivazione. 5. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente alla confisca del telefono cellulare marca Samsung, mod. Galaxy S8, in danno di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Cuneo, diverso G.u.p., perché argomenti funditus le ragioni della ritenuta strumentalità del telefono cellulare rispetto si fatti contestati. 5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca del telefono cellulare sequestrato il 16/03/2025 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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