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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43958/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce: con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione della condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo B), in quanto la pronuncia assolutoria relativa ai capi A) e D) sarebbe fondata sulle medesime dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo l'illogicità della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva, fondata su precedenti penali risalenti; con il terzo motivo, la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta esclusione della recidiva, al contenimento della pena base nel minimo edittale e alla determinazione in misura inferiore degli aumenti di pena per la continuazione; Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di questioni già disattese con motivazione congrua e corretta giuridicamente dalla sentenza impugnata e, comunque, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo la nullità della sentenza per effetto dell'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari, che avrebbe giudicato delle dichiarazioni di Prioriello nel precedente procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R., con il secondo motivo, la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (ex plurimis: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01) e il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il terzo motivo proposto per Giuliani, relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata o alla concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile per aspecificità e si risolve nella proposizione di mere censure di merito, che non dimostrano l'illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce: con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione della condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo B), in quanto la pronuncia assolutoria relativa ai capi A) e D) sarebbe fondata sulle medesime dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo l'illogicità della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva, fondata su precedenti penali risalenti; con il terzo motivo, la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta esclusione della recidiva, al contenimento della pena base nel minimo edittale e alla determinazione in misura inferiore degli aumenti di pena per la continuazione; Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di questioni già disattese con motivazione congrua e corretta giuridicamente dalla sentenza impugnata e, comunque, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo la nullità della sentenza per effetto dell'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari, che avrebbe giudicato delle dichiarazioni di Prioriello nel precedente procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R., con il secondo motivo, la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (ex plurimis: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01) e il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il terzo motivo proposto per Giuliani, relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata o alla concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile per aspecificità e si risolve nella proposizione di mere censure di merito, che non dimostrano l'illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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