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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19909/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; considerato che: - il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione, segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare al fine della qualificazione del fatto sub specie dell'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico poiché non indica in alcun modo quale ordine di allegazioni sarebbe stata disattesa; - il secondo motivo - con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione esposta al punto 4 della sentenza di secondo grado, rispetto alle doglianze contenute nell'atto di appello sempre relative alla mancata valutazione delle richieste difensive - è parimenti del tutto assertivo e privo di indicazioni relative al tenore di tali doglianza (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione sulla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il fatto a lui contestato - si affida ad asserti parimenti generici che non possono costituire una compiuta censura di legittimità alla motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versati in fatto perché volti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; considerato che: - il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione, segnatamente in quanto non si sarebbe argomentato su quanto rassegnato dalla difesa in particolare al fine della qualificazione del fatto sub specie dell'art. 648 cod. pen. - è del tutto generico poiché non indica in alcun modo quale ordine di allegazioni sarebbe stata disattesa; - il secondo motivo - con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione esposta al punto 4 della sentenza di secondo grado, rispetto alle doglianze contenute nell'atto di appello sempre relative alla mancata valutazione delle richieste difensive - è parimenti del tutto assertivo e privo di indicazioni relative al tenore di tali doglianza (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione sulla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il fatto a lui contestato - si affida ad asserti parimenti generici che non possono costituire una compiuta censura di legittimità alla motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versati in fatto perché volti a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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