Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0480_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-480/93 P,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto lussemburghese, con sede a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede a Bergamo (Italia),
Massinvest SA, società di diritto svizzero, con sede a Mendrisio (Svizzera),
con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, del foro di Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], solicitor, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso volto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 ottobre 1993 nella causa T-83/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1169),
procedimento in cui l' altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 6 luglio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 dicembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:SOCIETA] e la Massinvest SA (in prosieguo: le "ricorrenti"), ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia hanno impugnato la sentenza 28 ottobre 1993, causa T-83/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1169; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il loro ricorso diretto all' annullamento della decisione che allegavano essere contenuta nella lettera 31 luglio 1992, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti, lettera nella quale si negava la riapertura del procedimento nella pratica n. IV/M.159 ° [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (GU 1991, C 334, pag. 23).
2 Come si evince dalla sentenza impugnata (punti 1-6), il 27 novembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: "[OSCURATO:PERSONA]") ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 14; in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), l' operazione mediante la quale ha aumentato la propria partecipazione nel capitale delle [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: le "[OSCURATO:PERSONA]") dal 5,98% al 12,84%.
3 Con decisione 19 dicembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, ha disposto che l' operazione notificatale non rientrava nell' ambito di applicazione del regolamento, atteso che, a seguito di tale operazione, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di svolgere, da sola o insieme ad altre imprese, un' "influenza determinante" sulle [OSCURATO:PERSONA].
4 Il 19 marzo 1992 il quotidiano italiano [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore ha pubblicato un articolo recante il testo integrale di un accordo, che fino ad allora sarebbe rimasto segreto, sottoscritto a Parigi il 26 giugno 1985 tra le [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], loro azionista principale, e la [OSCURATO:PERSONA] de Paris (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), la cui controllata Euralux SA era il secondo azionista delle [OSCURATO:PERSONA] con il 4,77% del capitale. L' accordo prevedeva in particolare l' istituzione di un comitato direttivo, composto da rappresentanti delle [OSCURATO:PERSONA] e dai loro due principali azionisti, incaricato di esaminare i problemi di interesse comune delle [OSCURATO:PERSONA] e di intervenire nella nomina di una parte dei componenti degli organi amministrativi e direttivi di tale società.
5 Le ricorrenti, che affermano di aver avuto conoscenza di tale articolo "verso la fine di marzo o l' inizio di aprile del 1992", il 6 maggio 1992 hanno preso contatto ufficiosamente con i servizi della [OSCURATO:PERSONA], prima di proporre una formale domanda di riapertura del procedimento con lettera 26 giugno 1992. Nella domanda hanno dedotto essenzialmente che la decisione 19 dicembre 1991 si fondava su una valutazione erronea dell' influenza e del controllo effettivamente esercitati da [OSCURATO:PERSONA], da sola o insieme alla [OSCURATO:PERSONA], prima dell' aumento della sua quota, valutazione che poteva dipendere soltanto dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse insufficientemente o erroneamente informata del contenuto dell' accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
6 Con lettera 31 luglio 1992 la [OSCURATO:PERSONA], a firma del direttore generale della concorrenza, ha respinto la domanda replicando, in particolare, che la decisione 19 dicembre 1991 non era affatto fondata su informazioni erronee, come veniva allegato, in quanto "la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell' accordo di Parigi del 1985 e ne (aveva) tenuto conto nell' adottare la decisione".
7 Il 30 settembre 1992 le ricorrenti hanno proposto al Tribunale un ricorso d' annullamento avverso la decisione che asserivano essere contenuta nella lettera 31 luglio 1992. I motivi su cui si fonda il ricorso sono esposti ai punti 19-21 della sentenza impugnata.
8 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l' irricevibilità del ricorso, deducendo in particolare (v. punti 14-18 della sentenza impugnata) che la lettera 31 luglio 1992 non costituiva un atto che riguardasse direttamente e individualmente le ricorrenti, atteso che queste non erano legittimate a contestare la decisione iniziale 19 dicembre 1991 né a chiedere la riapertura del procedimento sfociato nella decisione in parola.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l' eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il ricorso irricevibile.
10 Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul merito.
11 Occorre anzitutto accertare se la lettera 31 luglio 1992 costituisca un atto impugnabile. La questione è stata peraltro sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.
12 Occorre rilevare in proposito che la pubblicazione dell' articolo sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] 24 Ore, all' origine delle domande sottoposte dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA], non ha costituito, considerate le circostanze del caso, un fatto nuovo. Si evince infatti dal testo stesso della decisione 19 dicembre 1991, come pubblicato, e ancor più nella versione riservata di tale decisione, resa nota alle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell' accordo menzionato dal quotidiano italiano allorché ha adottato la decisione 19 dicembre 1991. D' altra parte, le ricorrenti non contestano in realtà nell' ambito della presente impugnazione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente dell' accordo al momento in cui ha adottato la decisione, ma censurano la valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto di tale accordo.
13 In questo contesto, la risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 1991 costituiva, come la stessa sostiene, una decisione meramente confermativa della propria decisione 19 dicembre 1991. Essa si limitava infatti a comunicare alle ricorrenti che la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell' accordo e che non riteneva necessario, pertanto, modificare la propria decisione.
14 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non è un atto impugnabile (v., in particolare, sentenze 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1875, punto 4, e 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 6473, punto 16).
15 Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale era irricevibile e poteva soltanto essere respinto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata, seppure per motivi di diritto diversi da quelli esposti dal Tribunale, è fondato (v. ordinanza 3 dicembre 1992, causa C-32/92 P, Moat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6379, punto 11).
16 Il ricorso proposto avverso la sentenza de qua deve essere pertanto respinto, senza che occorra esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e devono pertanto essere condannate alle spese del presente grado del giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.