CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45714/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, è assolutamente generico per indeterminatezza perché non si confronta minimamente con il contenuto della sentenza impugnata che ha (cfr., 1-2) esposto gli elementi fondanti la valutazione di colpevolezza, completamente ignorati dal ricorrente e con cui, al contrario, avrebbe dovuto criticamente rapportarsi; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è a sua volta generico e, comunque, manifestamente infondato a fronte di una motivazione che, sul punto (cfr., pag. 2) è congruamente ancorata alle risultanze fattuali e non manifestamente illogica - e perciò incensurabile - ma con rispetto alla quale la censura difensiva si pone in termini meramente controvalutativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C