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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40245/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in quattro anni di reclusione la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per le connesse violazioni in materia di armi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge per l'affermazione di responsabilità a titolo di tentato omicidio, con riferimento all'art. 43 cod. pen, in relazione all'elemento intenzionale.

3. Il difensore della parte civile costituita ha presentato una memoria, trasmessa digitalmente in data 7/9/2021, in cui si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso spiegato dall'imputato.

Ha altresì chiesto la liquida- zione delle competenze per le spese sostenute per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.

Nell'unico motivo di impugnazione si è fatto riferimento alla violazione di legge, ma le censure sono di merito ed attengono alla ricostruzione del fatto contestando le valutazioni del GUP del Tribunale di Palmi in ordine al dolo omici- diario, sicché è verosimile che si tratti della riproposizione dell'atto di appello, pur essendo mutata l'intestazione in ricorso per cessazione.

In ogni caso, deve qui rilevarsi che i profili dedotti sono ormai preclusi dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la legge citata.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cessazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla deter- minazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa data quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

È appena il caso di evidenziare che la pena applicata con l'impugnata sentenza è perfettamente conforme all'accordo intervenuto tra le parti - che prevedeva anche la rinuncia agli ulteriori motivi di gravame, come espressa- mente riportato nell'impugnata sentenza - sicché non si ravvisa alcuno dei profili di illegittimità denunciati nel ricorso.

5. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in rélazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

Va altresì pronunciata condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per la difesa nel presente giudizio, con le modalità indicate in dispositivo, trattandosi di parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760: "In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.").

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente _.> [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in quattro anni di reclusione la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per le connesse violazioni in materia di armi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge per l'affermazione di responsabilità a titolo di tentato omicidio, con riferimento all'art. 43 cod. pen, in relazione all'elemento intenzionale. 3. Il difensore della parte civile costituita ha presentato una memoria, trasmessa digitalmente in data 7/9/2021, in cui si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso spiegato dall'imputato. Ha altresì chiesto la liquida- zione delle competenze per le spese sostenute per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nell'unico motivo di impugnazione si è fatto riferimento alla violazione di legge, ma le censure sono di merito ed attengono alla ricostruzione del fatto contestando le valutazioni del GUP del Tribunale di Palmi in ordine al dolo omici- diario, sicché è verosimile che si tratti della riproposizione dell'atto di appello, pur essendo mutata l'intestazione in ricorso per cessazione. In ogni caso, deve qui rilevarsi che i profili dedotti sono ormai preclusi dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cessazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla deter- minazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa data quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). È appena il caso di evidenziare che la pena applicata con l'impugnata sentenza è perfettamente conforme all'accordo intervenuto tra le parti - che prevedeva anche la rinuncia agli ulteriori motivi di gravame, come espressa- mente riportato nell'impugnata sentenza - sicché non si ravvisa alcuno dei profili di illegittimità denunciati nel ricorso. 5. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in rélazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01), con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. Va altresì pronunciata condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per la difesa nel presente giudizio, con le modalità indicate in dispositivo, trattandosi di parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760: "In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R."). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente _.> [OSCURATO:PERSONA]
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