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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14471/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17842/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliatain Ancona, corso Garibaldi, n. 124 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (roberta.montenovo@pec - ordineavvocatiancona.it), elettivamente domiciliato in Ancona, via Giannelli, n. 36, presso lo studiodel difensore. - controricorrente - - avversola sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 342/2020, pubblicata in data 23 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ancona l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo dichiarare inadempiente alle obbligazioni professionali contrattualmente assunte e per l’effetto sentirlo dichiarare tenuto e condannare al risarcimento del danno cagionatole.

Allegava la Sartini di aver conferito mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione di domanda di insinuazione al passivo per i crediti a lei spettanti per retribuzioni e TFR a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento dellaManifattura abbigliamento [OSCURATO:SOCIETA]. e che l’avvocato non aveva proposto opposizione al provvedimento di esclusione del credito.

Si costituiva il convenuto contestando la fondatezza della domanda attorea.

Con sentenza del 20 luglio 2015 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda attorea.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla Corte d’appello di Ancona enel giudizio si costituiva ritualmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 342/2020 pubblicata il 23 aprile 2020 la Corte rigettava l’appello.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione articolato in due motivi.

Si costituisce l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc . civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il controricorrente hadepositato memoria illustrativ a .Ragioni della decisione

1. Con il primomotivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte d'appello di Ancona non avrebbe percepito l'esatta rilevanza della sentenza del Tribunale del Lavoro di Ancona n. 301 del 2012, che avrebbe dichiarato che l’intero rapporto intercorso traSartini Fiorella e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevanatura subordinata. 1.1 Il motivo è inammissibile nella misura in cui non censura specificamente la ratio decidendidella sentenza impugnata: invero la Corte d'appello, come già il giudice di primo grado, ha preso in considerazione la sentenza del giudice del lavoro ed ha accertato in via del tutto dirimente che la decisione si riferiva ad un periodo lavorativo pregresso rispetto a quello vantato in sede di insinuazione al passivo, deducendone dunque che la Sartini non aveva idoneamente provato l’esistenza del rapporto di lavoro.

2. Quale secondo motivo, articolato in tre censure,la ricorrente deduce illegittimità per violazione di norme di legge (artt. 2967 cod. civ., 115 comma 2,183 comma 6 e 360 n. 3 cod. proc. civ.). 2.1 Il motivo è inammissibile in relazione alledue iniziali censure che lo compongono (v. pp. 11 e 12) in cui la ricorrente per un verso deduce che lo stesso legale, costituendosi in prime cure, aveva ammesso di aver redatto la ammissione allo stato passivo e, per altro verso, che anche a voler considerare il legale solo domiciliatario, la sua responsabilità comunque sussisterebbe per non averle tempestivamente comunicato l’esclusione del credito da parte del giudice delegato.

La ricorrente infatti non censura specifici punti di motivazione della sentenza impugnata, ma si limita, anche in maniera contraddittoria, a riproporre circostanze di fatto volte a sollecitare un ampio riesame del merito della controversia, inammissibile nella presente sede di legittimità, in cui è precluso sindacare l’apprezzamento del giudice del merito sotto il profilo della interpretazione e valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (v. ex multis Cass., 28/02/2020, n. 5519). 2.2 Con una terza ed ultima censura la ricorrente si duole che la Corte d’appello non ha considerato che il giudice di primo grado aveva rigettato la sua richiesta di termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.

La censura è inammissibile oltre che infondata, in quanto la ricorrente non dice se in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado avesse reiterato la richiesta di concessione del termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., né se in sede di gravame avesse prospettato le proprie istanze istruttorie.

La Corte d’appello di Ancona ha peraltro espressamente motivato la sua decisione in quanto l’appellante avrebbe dovuto articolare le proprie richieste istruttorie già nell’impugnazione , e dunque conformemente al costante orientamento di questa Corte secondo cui la parte può comunque articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, purchè precisi nell’atto di impugnazione la decisività e rilevanza delle prove non ammesse, nonché il pregiudizio da essa subito a causa del mancato svolgimento dell’udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente chiesto la fissazione (Cass., 30/09/2016, n. 19568).

Inoltre, argomentando ai sensi degli artt. 187 e 80-bis disp. att. cod. proc. civ., la richiesta della parte di concessione del termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione (v.

Cass., 11/03/2016, n. 4767; Cass., 23/03/2017, n. 7474).

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17842/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliatain Ancona, corso Garibaldi, n. 124 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (roberta.montenovo@pec - ordineavvocatiancona.it), elettivamente domiciliato in Ancona, via Giannelli, n. 36, presso lo studiodel difensore. - controricorrente - - avversola sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 342/2020, pubblicata in data 23 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ancona l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo dichiarare inadempiente alle obbligazioni professionali contrattualmente assunte e per l’effetto sentirlo dichiarare tenuto e condannare al risarcimento del danno cagionatole. Allegava la Sartini di aver conferito mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione di domanda di insinuazione al passivo per i crediti a lei spettanti per retribuzioni e TFR a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento dellaManifattura abbigliamento [OSCURATO:SOCIETA]. e che l’avvocato non aveva proposto opposizione al provvedimento di esclusione del credito. Si costituiva il convenuto contestando la fondatezza della domanda attorea. Con sentenza del 20 luglio 2015 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda attorea. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla Corte d’appello di Ancona enel giudizio si costituiva ritualmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 342/2020 pubblicata il 23 aprile 2020 la Corte rigettava l’appello. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione articolato in due motivi. Si costituisce l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc . civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente hadepositato memoria illustrativ a .Ragioni della decisione 1. Con il primomotivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte d'appello di Ancona non avrebbe percepito l'esatta rilevanza della sentenza del Tribunale del Lavoro di Ancona n. 301 del 2012, che avrebbe dichiarato che l’intero rapporto intercorso traSartini Fiorella e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevanatura subordinata. 1.1 Il motivo è inammissibile nella misura in cui non censura specificamente la ratio decidendidella sentenza impugnata: invero la Corte d'appello, come già il giudice di primo grado, ha preso in considerazione la sentenza del giudice del lavoro ed ha accertato in via del tutto dirimente che la decisione si riferiva ad un periodo lavorativo pregresso rispetto a quello vantato in sede di insinuazione al passivo, deducendone dunque che la Sartini non aveva idoneamente provato l’esistenza del rapporto di lavoro. 2. Quale secondo motivo, articolato in tre censure,la ricorrente deduce illegittimità per violazione di norme di legge (artt. 2967 cod. civ., 115 comma 2,183 comma 6 e 360 n. 3 cod. proc. civ.). 2.1 Il motivo è inammissibile in relazione alledue iniziali censure che lo compongono (v. pp. 11 e 12) in cui la ricorrente per un verso deduce che lo stesso legale, costituendosi in prime cure, aveva ammesso di aver redatto la ammissione allo stato passivo e, per altro verso, che anche a voler considerare il legale solo domiciliatario, la sua responsabilità comunque sussisterebbe per non averle tempestivamente comunicato l’esclusione del credito da parte del giudice delegato. La ricorrente infatti non censura specifici punti di motivazione della sentenza impugnata, ma si limita, anche in maniera contraddittoria, a riproporre circostanze di fatto volte a sollecitare un ampio riesame del merito della controversia, inammissibile nella presente sede di legittimità, in cui è precluso sindacare l’apprezzamento del giudice del merito sotto il profilo della interpretazione e valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (v. ex multis Cass., 28/02/2020, n. 5519). 2.2 Con una terza ed ultima censura la ricorrente si duole che la Corte d’appello non ha considerato che il giudice di primo grado aveva rigettato la sua richiesta di termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. La censura è inammissibile oltre che infondata, in quanto la ricorrente non dice se in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado avesse reiterato la richiesta di concessione del termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., né se in sede di gravame avesse prospettato le proprie istanze istruttorie. La Corte d’appello di Ancona ha peraltro espressamente motivato la sua decisione in quanto l’appellante avrebbe dovuto articolare le proprie richieste istruttorie già nell’impugnazione , e dunque conformemente al costante orientamento di questa Corte secondo cui la parte può comunque articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, purchè precisi nell’atto di impugnazione la decisività e rilevanza delle prove non ammesse, nonché il pregiudizio da essa subito a causa del mancato svolgimento dell’udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente chiesto la fissazione (Cass., 30/09/2016, n. 19568). Inoltre, argomentando ai sensi degli artt. 187 e 80-bis disp. att. cod. proc. civ., la richiesta della parte di concessione del termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione (v. Cass., 11/03/2016, n. 4767; Cass., 23/03/2017, n. 7474). 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto