CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 14661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato in fatto e in diritto 1. Con memoria depositata in udienza in data 11 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di astensione nei confronti del GIP del Tribunale di Napoli dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e di rimessione degli atti all'[OSCURATO:PERSONA] competente. Il giudice procedente - riqualificata l'istanza alla stregua di richiesta di rimessione del processo - ha disposto la trasmissione degli atti presso questa Corte. 1.1. L'istante ha successivamente depositato memoria a ulteriore sostegno della richiesta rimessione del processo. 2. Dal contenuto dell'istanza, delle allegate denunce e delle successive memorie si desume che il richiedente afferma sussistere una situazione di incompatibilità ambientale derivante da una serie di denunciate manovre ai suoi danni ad opera del Procuratore della Repubblica di Napoli di concerto con numerosi sostituti procuratori, ufficiali e agenti di PG e con una serie di giudici che si sono occupati di processi ricollegabili alla persona del VARRIALE. Con il passare del tempo, tali manovre avrebbero visto come protagonisti un ulteriore novero di sostituti procuratori e giudici del Tribunale di Roma che si sono occupati di ulteriori denunce presentate dal VARRIALE medesimo. Tali condotte si sarebbero anche inserite in "un sistema illecito finalizzato a far fallire le aziende già adottato in altri casi giudiziari balzati alla cronaca" per favorire "il monolitico blocco di potere esistente in Italia costituito dal partito dei PM alla cui testa vi è l'organo di stampa delle procure, cioè il [OSCURATO:PERSONA], diretto da [OSCURATO:PERSONA]". Nell'istanza e nelle denunce allegate si afferma in sostanza che tali manovre da parte dei magistrati denunciati sarebbero consistite nell'orientare illecitamente la propria funzione tramite indagini "palesemente inquinate da impianti accusatori falsi e precostituiti" utilizzando una serie di "testi non neutrali" e spingendo una serie di soggetti a rendere dichiarazioni false ai danni del VARRIALE al fine di delegittinnarlo in quanto avversario politico e "punto di riferimento per milioni di telespettatori per la sua attività di informazione indipendente e non subordinata a quella pilotata dalla Procura di Napoli, attuata arruolando ed assoggettando stuoli di giornalisti- zerbino, sempre pronti a violare il segreto istruttorio e diramare notizie in favore della Procura e delle sue inchieste, senza mai dare spazio alla difesa, né alle vittime degli abusi giudiziari"giungendo così ad "affossare" le società 3ulie Italia, Universo, Soprodimec e Orione di cui avrebbero causato il fallimento e a favorire "noti plurimi pregiudicati, conclamati soggetti in odor di camorra e pubblici ufficiali corrotti, responsabili di avere lucrato somme in nero da miliardi di euro sottraendo allo stato frequenze televisive, spartendone i profitti tra loro utilizzando tali canali per la diffusione di cantanti neo melodici di propaganda di clan camorristici". I magistrati della Procura di Napoli sarebbero poi stati "premiati" con incarichi graditi o di prestigio ad opera del Procuratore capo il che ulteriormente dimostrerebbe la presenza di un clima di assoluta prevenzione nei confronti dell'imputato " tenuto in arresto per 11 mesi, pur sapendolo innocente, pur sapendo che tali accuse sono palesemente false ed infondate, potendo contare sulla complicità di giornalisti asserviti, definiti dalla stampa giornalisti "pattumiera" e "al soldo dei servizi segreti deviati". 2. L'istanza di remissione del processo è inammissibile. 2.1. Non risultano infatti adempiuti gli oneri formali conseguenti alla proposizione dellristanza di rimessione in quanto la stessa -a norma dell'art. 46 cod. proc. pen.- deve essere notificata a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito nella Cancelleria. Tale adempimento formale è previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen. e non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580) 3. All'inammissibilità della richiesta conseguono le pronunce di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il