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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32952/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 41, 1.A.c.<440 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 10 settembre 2021, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. Pen.

Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta e Genova, ha posto in evidenza: - il ruolo di vertice ricoperto per un lungo periodo nell'omonima cosca gelese, inserita in Cosa nostra nissena, attualmente operativa non solo nel territorio siciliano in collusione con esponenti del clan Rinzivillo, dopo L na lunga guerra nel corso della quale erano stati commessi numerosi omicidi, ma anche a Genova e nel Varesotto; - l'elevatissima caratura criminale derivatagli dall'essersi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue e l'altrettanto elevato prestigio acquisito all'interno del clan che lo hanno portato ad essere considerato, ancora oggi, un punto di riferimento per gli associati in libertà; - l'attuale vitalità dell'organizzazione mafiosa di appartenenza che, nonostante il lungo periodo di detenzione dei capi storici E l'uccisione del più importante capo della famiglia, è ancora operativa con caratteristiche analoghe a quelle del passato, come dimostrato dalle indagini attuali ed in particolare dalla recente condanna di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 26 febbraio 2020 che lo ha riconosciuto, sulla scprta di convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quale capo del clan [OSCURATO:PERSONA] dedito ad attività estorsive e al traffico di stupefacenti. - l'assenza di qualunque presa di distanza dal contesto mafioso e la formulazione, nei colloqui con familiari nonché in un libro di recente pubblicazione, di sprezzanti giudizio sullo Stato accompagnati dall'esaltazione come veri e propri martiri di personaggi di spicco della criminalità organizzata come [OSCURATO:PERSONA], di cui è ripetutamente sottolineata la nobiltà mafiosa della famiglia.

2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui denuncia, a mente dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis, comma 2, Ord. pen.,anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - non i contiene concreti riferimenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a considerazioni generiche ed assertive senza verificare la sussistenza in concreto degli elementi di fatto idonei a giustificare la proroga, continuando ad attribuire valenza decisiva ai gravi delitti commessi dal condannato durante lo stato di libertà, all'assenza di collaborazione e alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA].

Non considera, tuttavia, che in passato questi stesi elementi sono stati valutati in favore del condannato, il quale ha ripetutamente beneficiato della revoca dell'applicazione del regime differenziato, fondata sulla mancata acquisizione di circostanze recenti o fatti concreti da cui possa desumersi il perdurare del vincolo associativo ed il mantenimento di una posizione di preminenza.

Anziché acquisire evidenze dotate di pregnanza innovativa tale da superare le valutazioni espressamente considerate insufficienti dai precedenti annullamenti, il Tribunale di sorveglianza ha, ancora una volta, attribuito rilevanza decisiva all'asserito ruolo verticistico del ricorrente, rimasto, però, allo stato di suggestione, e alla perdurante attività del sodalizio pur in assenza di elementi concreti sulla identità della struttura e della composizione a quelle esistenti quando il condannato era libero; accertamento quanto mai necessario ove si consideri che il clan di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto negli anni una riorganizzazione ed un nuovo assetto di interessi tale da renderlo una compagine completamente diversa da quella cui il ricorrente si rapportava quasi trenta anni fa.

L'uccisione del fratello dell'odierno ricorrente è stata valor zzata per desumere l'assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo verticistico ricoperto dal congiunto ucciso, pur in assenza di elementi probatori idonei ad avvalorare l'ipotesi investigativa.

Ai fini della valutazione della cessazione della pericolosità sociale non sono stati, invece, presi in esame né l'assenza di condotte in costanza di regime penitenziario suscettibili di essere interpretate come indicative della perduranza della sua volontà partecipativa.

E' stato ignorato che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre positivamente partecipato al trattamento, dimostrando in concreto l'intervenuta dissociazione anche astenendosi dal commettere infrazioni disciplinari e financo evitando colloqui visivi con i familiari.

Sono stati valorizzati a sostegno della pericolosità del ricorrente i risultati dell'attività di indagine a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nell'esercizio della professione forense in dinamiche illecite legate a contesti mafiosi di cui, a tutto concedere, faceva parte uno dei fratelli di [OSCURATO:PERSONA].

Sono censurabili i riferimenti sia ai colloqui telefonici, perché privi dell'indicazione della data e della testuale trascrizione e ccimunque avente un contenuto di generiche lamentele, sia alla pubblicazione di un libro composto di lettere di [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato assertivamente accostato alla comunicazione di messaggi criptici in palese violazione del principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41 -bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accelamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale :sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione

3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusiDne delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n.41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41 -bis comma 2, i:it., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.

4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41 -bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2 -sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale.

4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazior e delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 202D).

4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del reg me differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma„ ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2 -sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010).

Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).4.3.

Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale ci sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.

Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

5. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento secondo quanto già giudizialmente accertato ed mantenimento anche in costanza di detenzione di un attegg amento di convinta adesione, da parte sua e degli apparenti alla sua famiglia, ai valori mafiosi dell'omertà e della contrapposizione allo Stato, esaltati in più colloqui intercettati anche in epoca recente, il cui contenuto è stato in sintesi riportato nel corpo del provvedimento (pag. 3).Il Tribunale evidenzia opportunamente non solo la concreta possibilità di utilizzare strumentalmente la pubblicazione del libro e la partecipazione ai blog per comunicazioni con persone libere attinenti alla vita associativa, ma soprattutto la attualità vitalità del clan di appartenenza capace, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, di rigenerarsi e di reclutare sodali come dimostrato dalla recente sentenza di condanna in primo grado, che ha accertato, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia l'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], in stretti rapporti con Cosa nostra della provincia di Caltanissetta ed in particolare con il clan Rinzivillo, non solo nel settore degli stupefacenti ma anche in quello delle estorsioni, grazie al mantenimento della forza di intimidazione nei confronti dei commercianti e degli operatori economici, per nulla scalfita dal lungo periodo di detenzione degli esponenti di vertice.

Anche la vicenda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata inquadrata quale indicatore della forza di penetrazione dell'organizzazione pur sempre a base familistica: è vero che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era entrata in rapporti diretti con il fratello dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], garantendogli un costante canale di comunicazione all'esterno del circuito carcerario; ma è altrettanto vero che [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo arco temporale aveva effettuato colloqui telefonici con il fratello.

5.1. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati.

Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione e principi giurisprudenziali di cui non si rileva in concreto la violazione, fanno riferimento, in termini generici, ,all'omesso esame di deduzioni difensive e di documentazione, di cui non è chiarita la decisività, quindi a criticità, al più, di taluni aspetti della motivazione comunque inidonei a rendere la stessa apparente o mancante, e appaiono, perciò, estranei al sindacato del giudice della legittimità, circoscritto alla violazione di legge.

D'altra parte, l'ordinanza in verifica, lungi dal pretendere la collaborazione del detenuto, quale unico strumento per sottrarsi alla proroga del regime differenziato, del tutto plausibilmente non ha considerato indicativi di resipiscenza o comunque segnali chiari di allontanamento dai valori e dalla sub cultura mafiosa, condivisa per un lungo periodo di tempo quale modello comportamentale totalizzante cui ispirare ogni scelta di vita, anche se implicante il sistematico ricorso al delitto ed il disprezzo della vita umana

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inarr missibile e la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 41, 1.A.c.<440 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 10 settembre 2021, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. Pen. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative inviate dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta e Genova, ha posto in evidenza: - il ruolo di vertice ricoperto per un lungo periodo nell'omonima cosca gelese, inserita in Cosa nostra nissena, attualmente operativa non solo nel territorio siciliano in collusione con esponenti del clan Rinzivillo, dopo L na lunga guerra nel corso della quale erano stati commessi numerosi omicidi, ma anche a Genova e nel Varesotto; - l'elevatissima caratura criminale derivatagli dall'essersi reso responsabile nel corso degli anni di efferati delitti di sangue e l'altrettanto elevato prestigio acquisito all'interno del clan che lo hanno portato ad essere considerato, ancora oggi, un punto di riferimento per gli associati in libertà; - l'attuale vitalità dell'organizzazione mafiosa di appartenenza che, nonostante il lungo periodo di detenzione dei capi storici E l'uccisione del più importante capo della famiglia, è ancora operativa con caratteristiche analoghe a quelle del passato, come dimostrato dalle indagini attuali ed in particolare dalla recente condanna di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 26 febbraio 2020 che lo ha riconosciuto, sulla scprta di convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quale capo del clan [OSCURATO:PERSONA] dedito ad attività estorsive e al traffico di stupefacenti. - l'assenza di qualunque presa di distanza dal contesto mafioso e la formulazione, nei colloqui con familiari nonché in un libro di recente pubblicazione, di sprezzanti giudizio sullo Stato accompagnati dall'esaltazione come veri e propri martiri di personaggi di spicco della criminalità organizzata come [OSCURATO:PERSONA], di cui è ripetutamente sottolineata la nobiltà mafiosa della famiglia. 2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui denuncia, a mente dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis, comma 2, Ord. pen.,anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - non i contiene concreti riferimenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a considerazioni generiche ed assertive senza verificare la sussistenza in concreto degli elementi di fatto idonei a giustificare la proroga, continuando ad attribuire valenza decisiva ai gravi delitti commessi dal condannato durante lo stato di libertà, all'assenza di collaborazione e alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA]. Non considera, tuttavia, che in passato questi stesi elementi sono stati valutati in favore del condannato, il quale ha ripetutamente beneficiato della revoca dell'applicazione del regime differenziato, fondata sulla mancata acquisizione di circostanze recenti o fatti concreti da cui possa desumersi il perdurare del vincolo associativo ed il mantenimento di una posizione di preminenza. Anziché acquisire evidenze dotate di pregnanza innovativa tale da superare le valutazioni espressamente considerate insufficienti dai precedenti annullamenti, il Tribunale di sorveglianza ha, ancora una volta, attribuito rilevanza decisiva all'asserito ruolo verticistico del ricorrente, rimasto, però, allo stato di suggestione, e alla perdurante attività del sodalizio pur in assenza di elementi concreti sulla identità della struttura e della composizione a quelle esistenti quando il condannato era libero; accertamento quanto mai necessario ove si consideri che il clan di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto negli anni una riorganizzazione ed un nuovo assetto di interessi tale da renderlo una compagine completamente diversa da quella cui il ricorrente si rapportava quasi trenta anni fa. L'uccisione del fratello dell'odierno ricorrente è stata valor zzata per desumere l'assunzione da parte di quest'ultimo del ruolo verticistico ricoperto dal congiunto ucciso, pur in assenza di elementi probatori idonei ad avvalorare l'ipotesi investigativa. Ai fini della valutazione della cessazione della pericolosità sociale non sono stati, invece, presi in esame né l'assenza di condotte in costanza di regime penitenziario suscettibili di essere interpretate come indicative della perduranza della sua volontà partecipativa. E' stato ignorato che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre positivamente partecipato al trattamento, dimostrando in concreto l'intervenuta dissociazione anche astenendosi dal commettere infrazioni disciplinari e financo evitando colloqui visivi con i familiari. Sono stati valorizzati a sostegno della pericolosità del ricorrente i risultati dell'attività di indagine a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nell'esercizio della professione forense in dinamiche illecite legate a contesti mafiosi di cui, a tutto concedere, faceva parte uno dei fratelli di [OSCURATO:PERSONA]. Sono censurabili i riferimenti sia ai colloqui telefonici, perché privi dell'indicazione della data e della testuale trascrizione e ccimunque avente un contenuto di generiche lamentele, sia alla pubblicazione di un libro composto di lettere di [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato assertivamente accostato alla comunicazione di messaggi criptici in palese violazione del principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41 -bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accelamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale :sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusiDne delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n.41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41 -bis comma 2, i:it., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. 4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41 -bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2 -sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale. 4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazior e delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 202D). 4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del reg me differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma„ ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2 -sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale ci sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 5. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento secondo quanto già giudizialmente accertato ed mantenimento anche in costanza di detenzione di un attegg amento di convinta adesione, da parte sua e degli apparenti alla sua famiglia, ai valori mafiosi dell'omertà e della contrapposizione allo Stato, esaltati in più colloqui intercettati anche in epoca recente, il cui contenuto è stato in sintesi riportato nel corpo del provvedimento (pag. 3).Il Tribunale evidenzia opportunamente non solo la concreta possibilità di utilizzare strumentalmente la pubblicazione del libro e la partecipazione ai blog per comunicazioni con persone libere attinenti alla vita associativa, ma soprattutto la attualità vitalità del clan di appartenenza capace, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, di rigenerarsi e di reclutare sodali come dimostrato dalla recente sentenza di condanna in primo grado, che ha accertato, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia l'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], in stretti rapporti con Cosa nostra della provincia di Caltanissetta ed in particolare con il clan Rinzivillo, non solo nel settore degli stupefacenti ma anche in quello delle estorsioni, grazie al mantenimento della forza di intimidazione nei confronti dei commercianti e degli operatori economici, per nulla scalfita dal lungo periodo di detenzione degli esponenti di vertice. Anche la vicenda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata inquadrata quale indicatore della forza di penetrazione dell'organizzazione pur sempre a base familistica: è vero che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era entrata in rapporti diretti con il fratello dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], garantendogli un costante canale di comunicazione all'esterno del circuito carcerario; ma è altrettanto vero che [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo arco temporale aveva effettuato colloqui telefonici con il fratello. 5.1. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione e principi giurisprudenziali di cui non si rileva in concreto la violazione, fanno riferimento, in termini generici, ,all'omesso esame di deduzioni difensive e di documentazione, di cui non è chiarita la decisività, quindi a criticità, al più, di taluni aspetti della motivazione comunque inidonei a rendere la stessa apparente o mancante, e appaiono, perciò, estranei al sindacato del giudice della legittimità, circoscritto alla violazione di legge. D'altra parte, l'ordinanza in verifica, lungi dal pretendere la collaborazione del detenuto, quale unico strumento per sottrarsi alla proroga del regime differenziato, del tutto plausibilmente non ha considerato indicativi di resipiscenza o comunque segnali chiari di allontanamento dai valori e dalla sub cultura mafiosa, condivisa per un lungo periodo di tempo quale modello comportamentale totalizzante cui ispirare ogni scelta di vita, anche se implicante il sistematico ricorso al delitto ed il disprezzo della vita umana 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inarr missibile e la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussis
Decreto Cassazione n. 32952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris