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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30523/2026

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nzadi Catanzaro ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato disorveglianza e, per l’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con effetto dal 23 aprile2025;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla valutazione effettuata quanto al fallimento della misura applicata eall’effettiva violazione del programma trattamentale che il condannato avrebbecommesso e circa la decorrenza della revoca;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse quanto alrecente episodio, compiutamente accertato e verificato anche incidentalmente ealla comunicazione notizia di reato in atti anche in ordine alla condottacomplessivamente tenuta dal ricorrente sin da tempo risalente, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura, ciò anchegiustificando la decorrenza della stessa, e tale valutazione, che risulta coerente elogica, non è sindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzadi Catanzaro ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato disorveglianza e, per l’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con effetto dal 23 aprile2025;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimentoalla valutazione effettuata quanto al fallimento della misura applicata eall’effettiva violazione del programma trattamentale che il condannato avrebbecommesso e circa la decorrenza della revoca;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse quanto alrecente episodio, compiutamente accertato e verificato anche incidentalmente ealla comunicazione notizia di reato in atti anche in ordine alla condottacomplessivamente tenuta dal ricorrente sin da tempo risalente, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura, ciò anchegiustificando la decorrenza della stessa, e tale valutazione, che risulta coerente elogica, non è sindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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