CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdatn-a3A490-age-Part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i2D1209"' -2 R.G. Motivi della decisione IL. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ; a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla qualificazione giuridica del fatto, essendo stata riconosciuta l'aggravwue prevista dall'art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90. 2. il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'or!. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono no richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51 o 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso pe; cessazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione qH - ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448 ; comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un =t:va di ricorso, formalmente consentito; la contestazione dell'erronea qualificazKme giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di CC,».JJ:. nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifica un diverso inquadramento giuridico dei fatto, neppure indicato, o sos(anzierit! i'r- - ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enuncco scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti irnmoti .v'eta: che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez 6. ord. n. 2721 dei 8/1/2018, BC);,3- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'arr.. comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo rerronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento ('2 limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in pe - tico;are escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale neces,-,r: passaggio logico de! motivo dei ricorso, aspetti in fatto e probatori che non con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ora. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], AH;.o. „ R v 272252); e, ael pari, è stato affermato che n terna di applicazione deila su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, ai dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fato ilY>g /2022, R.G. in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente. ian -ernia sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evoen o ce testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 2726..0); 3. E' da tempo consolidato, peraltro, l'indirizzo di questa Corte di eq: Ucrnta secondo cui, in terna di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassaii_io -i - deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve e ssere imitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso ir. la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella quali'ricazione (jet cc i alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza agora. ,ai:o., di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da f_ jr.t,,. aa imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf. Sez. del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10E92 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 241666). La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea cu el i ficazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini ; è limitata ai casi e i:aie non è quello che ci occupa- in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa diatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di irnputazi. e. dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che riche irL quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 7, Ord. n. del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766). Va considerato, infatti, che la modifica normativa ha inteso circoscrivei-e casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, i- avverso la sentenza di patteggiamento al fine di contenere e limitare i rieceeo spesso strumentali, proposti avverso detto tipo di sentenza, che origina deii:::ie- cordo tra le parti e presuppone l'implicita rinuncia dell'imputato a question colpevolezza ovvero di tutte le parti che hanno partecipato all'accordo alla dive ._ qualificazione dei fatti reato e su profili fattuali, non apprezzabili in sede Oi mita, nonché la carenza di interesse a contestare l'applicazione della pena, ,oeio misura proposta, purché legale, e ad esigere una articolata motivazione su ucs punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà pattizia del giudicabile. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputez.:cne, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti 'rianno l ramente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. W51/2022 R.G. 4. Peraltro, costituisce ius receptum anche il principio che una volta che ;'ac- cordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a qaella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come reL,1 specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena), che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve iiter.ei-s assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva .valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/ 1,9e.)( dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1.86 d2I 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente ai pagamento delle spese dei proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura h dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della casse dek ammende. Così