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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20318/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa considerazione delle prove a discarico dell'imputato (le emergenze processuali non consentendo di escludere che la persona vista alla guida dell'autovettura dall'ufficiale di polizia giudiziaria fosse il cugino dell'imputato, a lui somigliante e che indossava una maglietta identica) (motivi 1 e 2); applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (motivi 3 e 4); rilevato che nella sentenza è riferito come non soltanto l'operante avesse dichiarato di aver visto chiaramente l'imputato (che conosceva bene poiché da lui arrestato in precedenza) alla guida dell'auto, ma anche che questi, alla vista dei militari, si diede alla fuga, aggiungendo che la pattuglia si recò presso il luogo dei suoi arresti domiciliari, notò il cancello carrabile che si stava chiudendo e verificò pure che il motore dell'auto era ancora caldo, argomentando, quindi, le ragioni per cui la versione difensiva non venne ritenuta attendibile; rilevato, dunque, che i primi due motivi prospettano una valutazione alternativa delle fonti di prova, apprezzate in modo completo e logico dalla Corte di appello; rilevato, quanto ai motivi terzo e quarto, che del pari esente da censure è il giudizio della Corte d'appello, là dove — con insindacabile, in questa sede, giudizio di fatto — ha ravvisato la recidiva, risultando l'imputato gravato da «plurimi precedenti di particolare gravità, commessi senza soluzione di continuità e a breve distanza tra loro, espressivi della medesima devianza posta alla base del fatto per cui si procede» e negato la presenza di elementi utili al riconoscimento delle all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P. P.Q.MO letta Di , v'n . \,r 4I / U 2026 Pult ›so4k•wisr?4OAlterà /41116

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa considerazione delle prove a discarico dell'imputato (le emergenze processuali non consentendo di escludere che la persona vista alla guida dell'autovettura dall'ufficiale di polizia giudiziaria fosse il cugino dell'imputato, a lui somigliante e che indossava una maglietta identica) (motivi 1 e 2); applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (motivi 3 e 4); rilevato che nella sentenza è riferito come non soltanto l'operante avesse dichiarato di aver visto chiaramente l'imputato (che conosceva bene poiché da lui arrestato in precedenza) alla guida dell'auto, ma anche che questi, alla vista dei militari, si diede alla fuga, aggiungendo che la pattuglia si recò presso il luogo dei suoi arresti domiciliari, notò il cancello carrabile che si stava chiudendo e verificò pure che il motore dell'auto era ancora caldo, argomentando, quindi, le ragioni per cui la versione difensiva non venne ritenuta attendibile; rilevato, dunque, che i primi due motivi prospettano una valutazione alternativa delle fonti di prova, apprezzate in modo completo e logico dalla Corte di appello; rilevato, quanto ai motivi terzo e quarto, che del pari esente da censure è il giudizio della Corte d'appello, là dove — con insindacabile, in questa sede, giudizio di fatto — ha ravvisato la recidiva, risultando l'imputato gravato da «plurimi precedenti di particolare gravità, commessi senza soluzione di continuità e a breve distanza tra loro, espressivi della medesima devianza posta alla base del fatto per cui si procede» e negato la presenza di elementi utili al riconoscimento delle all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P. P.Q.MO letta Di , v'n . \,r 4I / U 2026 Pult ›so4k•wisr?4OAlterà /41116
Sentenza Cassazione n. 20318/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris