CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiummarulo Michele, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChiummaruloGianluigi, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 62/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con provvedimento del 1966, l’ERSAP (Ente di sviluppo in Puglia,Lucania e Molise) assegnava a [OSCURATO:PERSONA], con pattodi riservato dominio, il podere n. 28 sito in agro di Candela (FG),località Canestrelle, con pagamento del prezzo in trenta rate annuali.Deceduto l’assegnatario il 4 dicembre 1981, nel 2004 alcuni deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] presentavano istanzaall’amministrazione regionale per la cancellazione del riservatodominio e l’affrancazione del fondo. [OSCURATO:PERSONA] autorizzava lacancellazione del riservato dominio e, con atto notarile del 23settembre 2004 (atto Vassalli), veniva dichiarato l’acquisto dellapiena proprietà del fondo in capo agli eredi dell’originarioassegnatario.Sulla base di tale atto, i germani Michele e [OSCURATO:PERSONA] ed ottenevano, ante causam, il sequestro giudiziario delpodere, per poi chiedere, nel susseguente giudizio di merito, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo scioglimento dellacomunione ereditaria e la divisione del fondo.[OSCURATO:PERSONA], costituitosi, contestava la domanda,eccependo, fra l’altro, l’intervenuta prescrizione del diritto diaccettare l’eredità dell’assegnatario da parte degli altri coeredi.Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] decedeva e il processoproseguiva nei confronti dei suoi eredi ([OSCURATO:PERSONA], Leonarda,Elena, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA]).Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 327/2014, rigettava ledomande di divisione proposte da Michele e [OSCURATO:PERSONA] e ladomanda, di analogo contenuto, proposta da [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Chiummarulo, dichiarandolo unico proprietario dell’unità poderale n.28 oggetto della causa e, per effetto della successione, riconosceva ildiritto a favore dei suoi eredi.In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione deldiritto di accettare l’eredità sollevata dal convenuto AntonioChiummarulo, e tanto in base al rilievo che il fondo era entrato a farparte dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] prima del suodecesso, avendo questi acquistato la proprietà del bene ai sensidell’art. 10 della legge n. 386 del 1976 per effetto del pagamentodella quindicesima annualità. Conseguentemente, il terminedecennale per l’accettazione dell’eredità decorreva dall’apertura dellasuccessione, avvenuta il 4 dicembre 1981. Ciò posto, il Tribunalerilevava che gli attori non avevano fornito prova di una tempestivaaccettazione dell’eredità, neppure in forma tacita, e che tale rilievoassorbiva ogni ulteriore questione concernente l’assegnazione delfondo, l’indivisibilità del medesimo e l’eventuale individuazionedell’assegnatario. Riteneva invece che [OSCURATO:PERSONA] avesseaccettato tacitamente l’eredità per effetto della pacifica disponibilità econduzione del fondo.La Corte d’appello di Bari, adita con appello principale da Michele eSanta Chiummarulo e con appello incidentale da GerardoChiummarulo, con la sentenza n. 62/2019, ha rigettato la primaimpugnazione e dichiarato inammissibile la seconda.In particolare, la Corte d’appello ha giudicato corretta l’applicazione,da parte del primo giudice, dell’art. 10 della L. n. 386/1976, qualenormativa speciale prevalente sull’art. 1523 c.c. Essa ha quindiriconosciuto che l’originario assegnatario del fondo, avendo pagato laNumero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026quindicesima annualità del prezzo prima del decesso, avvenuto il 4dicembre 1981, era divenuto proprietario del fondo ipso iure, conconseguente caduta del bene in successione. Pertanto, i chiamatiavrebbero dovuto accettare l’eredità entro il termine decennale di cuiall’art. 480 c.c., il che non era invece avvenuto. Secondo la Corted’appello l’atto di assenso alla cancellazione del riservato dominio,rilasciato dalla Regione Puglia a favore dei figli dell’assegnatario, nonaveva alcuna incidenza sul decorso dalla prescrizione del diritto diaccettare l’eredità, trattandosi una mera formalità inidonea adeterminare ex novo il trasferimento della proprietà, già verificatosiper legge con il pagamento della quindicesima annualità.In replica alla deduzione degli appellanti, secondo i quali lacomunione ereditaria del podere derivava anche alla successione dellacomune madre [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito rilevava che lastessa deduzione introduceva una causa petendi nuova, inammissibilein appello; la Corte aggiungeva che mancava in ogni caso la prova diuna tempestiva accettazione dell’eredità del coniuge da parte dellaCavaliere, «sicché l’eccezione di prescrizione sollevata daChiummarulo Antonio nei confronti dei germani, sarebbe risultataparimenti fondata anche nei confronti della madre».Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Michele eSanta Chiummarulo sulla base di sette motivi, al quale hanno resistitocon controricorso i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo, Antonietta,Gianluigi ed [OSCURATO:PERSONA].Nell’imminenza dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il Sostituto procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concui ha chiesto l’accoglimento del secondo e quinto motivo di ricorso el’inammissibilità e rigetto dei restanti motivi.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo denunzia difetto di giurisdizione in relazione all’art. 7T.U. 1034/1971 e art. 7 L. 204/2010 nonché in relazione all’art. 37c.p.c. La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella parte incui si chiedeva di “annullare per violazione di legge l’atto di assensoalla cancellazione del riservato dominio”, ricevuto dal notaio GustavoVassalli di Foggia in data 23 settembre 2004, rep. n, 4569, implicavala giurisdizione del giudice amministrativo.La censura è irrilevante, per le ragioni che si comprenderanno inseguito e per questo motivo non ricorre l’ipotesi di trasmissione degliinammissibile, in quanto il supposto difetto di giurisdizione è statoproposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Gli attualiricorrenti, infatti, già soccombenti nel merito in primo grado, hannoimpugnato la decisione senza formulare alcuna eccezione sullagiurisdizione, così prestando acquiescenza al capo implicito sullagiurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329,comma 2, c.p.c. (Cass. S.U., n. 24883/2008; S.U., n. 28179/2020; n.19498/217; n. 27094/2024).Il secondo motivo, rubricato “Art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell’art.102 c.p.c. – litisconsorzio necessario – omessa integrazione delcontraddittorio”, denunzia l’omessa integrazione del contraddittorionei confronti della Regione Puglia, che aveva dato l’assenso allacancellazione del riservato dominio in favore degli eredidell’assegnatario originario.Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha posto l’accento sulfatto, emergente expressis verbis dalla determinazione del dirigentedella Regione Puglia n. 498 in data 31 maggio 2004, chel’assegnatario [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato ilpagamento delle quindici annualità e che pertanto aveva maturatoope legis il diritto alla cancellazione di riservato dominio. Ciò posto,richiamati consolidati principi di giurisprudenza, ne ha tratto laconseguenza che l’assegnatario era divenuto proprietario del beneprima della morte, essendo pertanto il bene compreso nellasuccessione. Con la conseguenza che i diritti degli attori, derivandodalla già avvenuta acquisizione del podere da parte del genitore,implicavano l’assunzione della qualità di erede del medesimo, tramitel’accettazione.È effettivamente vero, come si sostiene nel ricorso, che il convenuto,con la comparsa di risposta, aveva contestato l’atto di assenso allacancellazione del riservato dominio, facendo valere un propriopersonale diritto al subentro nel rapporto agrario; tuttavia, con lamedesima comparsa, aveva eccepito la prescrizione del diritto deglidai giudici di merito; e tale statuizione, in quanto esclude in radiceogni diritto degli attori sul fondo compreso nell’eredità del genitore,costituisce una ratio assorbente della decisione, che tuttavia non èogni interesse dei ricorrenti a interloquire nella vicenda. Ed invero, inconseguenza dell’accoglimento di tale eccezione, il giudice di primogrado aveva rigettato la domanda di divisione proposta dagli originariNumero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il terzo motivo, rubricato “Art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti”, sotto impropria rubrica censura la decisione per avereritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda con la quale glidell’assegnatario, nel, possesso del fondo era subentrata la madreLeonarda Cavaliere, in possesso dei requisiti per subentrare nellaconduzione del medesimo. Ad ogni modo, anche nella prospettivafatta propria dai giudici di merito (del già perfezionato acquisto dellaproprietà in capo all’originario assegnatario), occorreva considerarel’«insuperabile questione della successione pro quota, apertasi con lamorte della madre dei ricorrenti avvenuta nel 2003»Il motivo è fondato relativamente ai soli profili ereditari derivanti dallasuccessione della madre delle parti in causa, infondato quanto alresto per le ragioni anticipate nell’esame del secondo motivo.A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile inappello, quando la modifica della domanda originaria si risolva in unapretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valerein primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentitaemendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incideresul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea alegittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda (Cass. S.U., n. 19750/2025).Nel proporre la domanda di divisione del fondo, gli attori avevanorivendicato la comproprietà del medesimo in forza della successionedel genitore. In appello hanno in dedotto che la comunione rinvenivaanche dalla successione della madre. Tale deduzione ha lasciatoimmutata la domanda iniziale, costituendo una precisazione di essa,Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026in quanto riferita pur sempre al medesimo bene e alla medesimasuccessione dell’assegnatario, rispetto alla quale si chiariva che fra isuccessibili ex lege era incluso anche il coniuge del defunto, a suavolta deceduto e al quale gli attori assumevano di essere subentrati.La domanda, in altre parole, è rimasta quella iniziale, fatta salva laprecisazione relativa alla provenienza, che era in parte mediata anchedalla successione dell’altro genitore. Quanto al rilievo proposto dallaCorte d’appello, secondo cui «l’eccezione di prescrizione sollevata daChiummarulo Antonio nei confronti dei germani, sarebbe risultataparimenti fondata anche nei confronti della madre», trattasi diargomento ab abundantiam, proposto persino in forma ipotetica, alquale non può riconoscersi il rilievo di ratio concorrente delladecisione.Il quarto motivo, rubricato “Art. 360 nn. 3 e 5 – Violazione di norme edi diritto – omesso esame circa un fatto decisivo della controversia”,censura la decisione nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile laproduzione di documenti in appello, in difetto della prova che neaveva reso impossibile la produzione in primo grado.Il motivo è infondato. La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, dinuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di nonavere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trovaapplicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in baseal generale principio processuale tempus regit actum, quando lasentenza conclusiva del giudizio di primo grado siastata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (Cass. n. 21606/2021). Inquanto al rilievo che si trattava di documentazione già prodotta inNumero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026primo grado all’udienza del 3 dicembre 2012, con richiesta dirimessione in termini, la Corte d’appello ha tenuto conto dellarichiesta (v. nota 6 a pag. 12 della sentenza), ritenendo tuttavia chenon ci fossero i presupposti per l’accoglimento. Tale statuizione non èstata impugnata, sottolineando piuttosto i ricorrenti l’indispensabilitàai fini del decidere, che è requisito irrilevante secondo la normaratione temporis applicabile.Il quinto motivo, rubricato “Art. 360 nn. 4 e 5 in relazione ai puntidella sentenza CAB n. 62/2019 da 1 a 5”, è inammissibile. Il motivoriprende le censure di cui ai motivi precedenti, deducendo, qualeprofilo aggiuntivo, il vizio di extra petizione, in rapporto al petitum,incentrato sul diritto al subingresso nell’assegnazione previadeclaratoria di illegittimità della determinazione della Regione Puglia.Per questa parte il motivo è assorbito nei sensi già indicati, avutoriguardo alla ratio della decisione impugnata, incentrata, da un lato,nella ricomprensione del fondo nell’eredità del genitore, dall’altro,fondata sulla riconosciuta prescrizione del diritto degli attualiricorrenti di accettare l’eredità.Il sesto motivo, rubricato “art. 360 nn. 3 e 4 – Violazione dell’art.2700 c.c., comportante nullità della impugnata sentenza, conriferimento ai punti 4 e 5 della decisione n. 62/2019” denunzial’errore commesso dalla decisione per avere disatteso ladeterminazione della Regione Puglia nel concedere il nulla ostaall’assenso alla cancellazione del riservato dominio.Il motivo è infondato. L’atto di assenso è neutro rispetto alla materiacontroversa. Esso non pregiudica, né condiziona in alcun modol’identificazione degli eredi dell’assegnatario, da farsi secondo lecomuni regole del diritto successorio.Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026È infondato il settimo motivo, rubricato “art. 360 n. 5 – sullaprescrizione”, il quale denunzia l’errore commesso dalla decisione pernon avere fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data delnulla osta, che segnava il trapasso della proprietà. Come ampiamentechiarito, la Corte d’appello ha riconosciuto che, al momento dellamorte dell’assegnatario, il bene faceva già parte del patrimonioereditario e non si tratta quindi di una acquisizione successiva.Si può aggiungere che, seppure si fosse trattato di acquisizionesuccessiva, l’acquisto avrebbe operato in favore degli eredi, daidentificarsi secondo le regole della successione, anche conriferimento al termine concesso per l’accettazione da parte deichiamati, senza nessuno spostamento in avanti della decorrenzarispetto all’apertura della successione.In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo assorbiti i restanti.La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversacomposizione, la quale provvederà all’esame della deduzione degliappellanti secondo cui, nella ricostruzione della vicenda, occorrevaconsiderare anche la morte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto chiamatain concorso con i figli all’eredità del coniuge, il tutto limitatamente aisolo profili ereditari.La Corte di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo,rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 14485/2019Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 12987/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso