CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22569/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F.80012000826) in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e di-feso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]).RicorrentecontroAutotrasporti [OSCURATO:PERSONA] a r.l., P.I. n.00229790845, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Sambuca di Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] I, n. 190,rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita su separato do-cumento e depositata in allegato al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67M23 C342U, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], num [OSCURATO:TELEFONO]), elettivamenteNumero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; lacontroricorrente chiede di volere ricevere le comunicazioni e le notificazio-ni relative al presente procedimento presso l'indirizzo telematico del sopraindicato procuratore [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 678 depositata il 2maggio 2025.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottor [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto la reiezione del ricorso e, solo ovenon sia possibile accertare direttamente l'intervenuta condizione di esigibi-lità del credito, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, de-mandando al giudice di merito l'accertamento puntuale della condizione diesigibilità del credito e la data di decorrenza e la natura degli interessi;udito per il ricorrente l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chie-sto l'accoglimento del ricorso;udito per il controricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1.- [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., esercente attività ditrasporto pubblico locale (TPL) su gomma – premesso di essere creditricedi euro 261.894,48 nei confronti dell'Assessorato infrastrutture e mobilitàdella Regione Sicilia a titolo di contributi previsti dalle leggi n° 58/2005 en° 296/2006 a copertura dei maggiori oneri relativi agli anni 2014-2017derivanti dagli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2004-2007 del set-tore autotrasporti – ciò premesso, lo conveniva davanti al Tribunale di Pa-lermo chiedendone la condanna al pagamento della predetta somma.Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/20262.- Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte territoriale, adita dalconvenuto soccombente, confermava la decisione del primo Giudice, ri-formandola solo in punto di spese di lite sull'appello incidentale dellaAdranone.Osservava il secondo giudice che il d.l. n° 16/2005 e la legge n°296/2006 non stabilivano alcuna condizione per l'erogazione delle sommestanziate a titolo di contributo per i maggiori oneri retributivi e, pertanto,in attesa dell'approvazione dei provvedimenti del Ministero, l'Assessoratoregionale avrebbe dovuto comunque provvedere all'erogazione di esse allasocietà di trasporto, sulla base dei riparti precedentemente approvati e invirtù dei dati comunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di accon-to, potendo operare successivamente il conguaglio.L'Amministrazione appellante si era limitata a ribadire la necessità disiderare la sussistenza in capo ad essa dell'obbligo di provvedere alla li-quidazione delle somme – almeno come acconto - in favore della societàappellata, come espressamente previsto dalle norme in precedenza ri-chiamate.D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 929/2022) ravvise-rebbe un diritto soggettivo, in capo all'impresa di autotrasporti, a riceverela sovvenzione prevista dalle citate norme.In conclusione, l'importo da liquidare non poteva essere limitato uni-camente ai corrispettivi direttamente inerenti ai contratti stipulati tra laRegione e le varie aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale,ma andava esteso anche alle somme statali extracontrattuali provenientidal d.l. n° 16/2005 e dalla legge n° 296/2006.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'Asses-sorato, affidando il gravame ad un solo mezzo illustrato da memoria.Resiste la Adranone con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'infondatezza dell'impugnazione, ma sollevando anche, preli-Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026minarmente, eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazionedel giudicato, per genericità dei motivi, per l'esistenza di una doppia moti-vazione conforme e per sopravvenuta carenza di interesse della PA.Su istanza della parte ricorrente del 18 marzo 2026 la causa è stataassegnata per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 377 cod.proc. civ., con decreto del Presidente del 25 marzo 2026.Il Procuratore generale ha concluso come riportato in intestazione.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni formulatedall'impresa di TPL ai paragrafi n° 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l'eccezione di giudicato che, a dire della Adrano-ne, deriverebbe dall'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. n° 938/2025emessa dal Tribunale di Palermo nel diverso giudizio RG 2477/2023 (traAdranone soc. coop. a r.l., Assessorato alle infrastrutture e Mobilità e [OSCURATO:PERSONA] e Trasporti), sol che si consideri che il giudicato (purastrattamente invocabile davanti a questa Corte, in quanto formatosi suc-cessivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti alla Cor-te d'appello, svoltasi il 3 ottobre 2024 e documentato dal certificato exart. 124 disp. att. cod. proc. civ.) riguarda i contributi per gli anni 2014-2017 (sentenza pagina 3).Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciuto al-la parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero, esplicareefficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso ed in relazioneagli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell'ambito di rapporti giuri-dici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costi-tuiscono il contenuto (ex multis: Cass., sez. I, 19 aprile 2023, n° 10430,con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si verta in un rapporto di dura-ta o di obbligazioni periodiche tra Regione e singola impresa di autotra-Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026sporto: col che è anche escluso che l'ordinanza n° 938/2025 abbia l'effettopredicato dalla Adranone.5.- Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità del ri-corso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è del tut-to chiara.In sostanza, l'Assessorato lamenta che la Corte abbia fatto discenderedalle norme indicate dalla sentenza di secondo grado (art. 1, secondo eterzo comma, del d.l. n° 16/2005 e art. 1, comma 1230, della legge n°296/2006) il diritto dell'impresa di TPL a percepire immediatamente esenza l'intervento dello Stato i cofinanziamenti per i maggiori oneri deri-vanti dal CCNL 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale:donde la violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltro già riconosciutada questa Corte nel precedente specifico indicato dall'Assessorato (Cass.,sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437).Alla questione dell'art. 200, comma 5-ter, introdotto nel d.l. 19 maggio2020 n° 34 dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n° 77, enunciata dal-la resistente alle pagine 27-28 del controricorso, si farà cenno nei succes-sivi paragrafi di questa sentenza, non senza rammentare, per il momento,che essa pone il tema della violazione di tali disposti normativi e che, per-tanto, avrebbe dovuto essere fatta valere con un motivo di ricorso inci-dentale condizionato all'accoglimento di quello principale.6.- L'eccezione di inammissibilità per l'esistenza di una doppia motiva-zione conforme è del tutto priva di pregio, dato che il gravame dell'Asses-sorato si basa sul disposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., che non èprecluso dalla ricorrenza della doppia conforme.7.- Del pari da respingere è l'eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla resistente sul rilievo che sarebbe-ro stati nuovamente iscritti nel bilancio statale i capitoli di spesa perenti acausa dell'inerzia della Regione e che le somme dovute sarebbero stateerogate dall'Assessorato.Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026La resistente produce nella presente sede i documenti n° 13-18, madalla stessa sua allegazione (controricorso pagina 24) emerge che tali do-cumenti vennero versati in atti davanti alla Corte all'udienza del 2 ottobre2024, sicché trattasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminatidalla Corte di merito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazionedella materia del contendere, mentre nella presente sede di legittimità laresistente avrebbe dovuto formulare un ricorso incidentale condizionato alfine di denunciare il travisamento per omissione dei predetti documenti el'omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere e di so-pravvenuta carenza di interesse dell'Assessorato.8.- Si passa pertanto all'esame del ricorso dell'Assessorato.Col primo ed unico motivo l'Assessorato si duole della violazione e/ofalsa applicazione del d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 e dell'art. 1, comma1230, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.La Corte ha ritenuto che le norme di rango primario attribuiscano alleimprese di TPL un diritto incondizionato e diretto, mentre i fondi assegnatidallo Stato alle Regioni per compensare l'adeguamento dei maggiori oneriderivanti dall'applicazione del CCNL 2004-2007 del settore autoferrotran-viario vengono dapprima assegnati alla Regione Sicilia e, quindi, da questaalle imprese di TPL sulla base di un procedimento amministrativo consi-stente nell'appostazione in bilancio delle somme previamente trasmessedal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella redazione di un pia-no di riparto da parte della Regione e nella successiva approvazione di es-so da parte del Ministero, con la conseguenza che solo all'esito di tale ul-tima approvazione sorge il diritto delle singole imprese di TPL a ricevere icontributi previsti.9.- Il motivo è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmente interve-Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026nuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale servizio nonostan-te la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro per l'ordinamen-to, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Isti-tuzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e pergli investimenti nel settore”) lo Stato ha, dunque, provveduto alla istitu-zione di fondi, di sovvenzioni e di compartecipazioni a gettiti statali da as-segnare alle singole regioni in base a riparti discussi ed approvati in primoluogo a livello centrale (anche col concorso delle regioni stesse) e secon-dariamente a livello locale.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale per il ri-piano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti” (en-trambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12): (i) l'attribu-zione di una quota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione(art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995 n° 549); (ii) itrasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del tra-sporto pubblico locale previsti dall'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003, n°355, dall'art. 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n° 16, e dall'art. 1,comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n° 296; (iv) l'importo (acompensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensatadal maggior gettito delle tasse automobilistiche) riconosciuto dall'articolo1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “comparteci-pazione” al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all'art. 1,commi 295 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha so-stituito alcuni dei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondonazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasportopubblico locale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis deld.l. 6 luglio 2012 n° 95, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto2012 n° 135), ripartito con i criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 eNumero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026successivamente con i criteri previsti dall'art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n°50 e del d.l. 10 agosto 2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fon-do per lo sviluppo e la coesione, in attuazione della delibera del CIPE n.1/2011 dell'11 gennaio 2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delleRegioni verso le imprese di TPL, previsto dall'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla legge diconversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesi necessa-rie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) si annoveravano,dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa (e sopra menzio-nate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1, secondo e terzocomma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art. 1, comma 1230),onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti al rimborso, in favore delleimprese di TPL, dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del primo (d.l. n°16/2005) e del secondo biennio (legge n° 296/2006) del CCNL 2004-2007relativo al servizio di TPL: contribuzioni poi confluite nella “compartecipa-zione” prevista dalla legge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma di contribuzionestatale al servizio pubblico in questione, destinata a compensare un parti-colare costo del trasporto locale (ossia i costi per l'incremento stipendialedei dipendenti di quel settore derivanti da CCNL), questa Corte ha recen-temente osservato che il passaggio dei fondi statali al bilancio regionaleavviene mediante un procedimento amministrativo multilivello (Cass., sez.I, 10 giugno 2025, n° 15437 e n° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridici econtabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n° 16/2005 econ la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza del personale in ser-vizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò che concerne il d.l. n° 16) e“la consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006”(per ciò che concerne la legge n° 296).Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia della rappresen-tazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singole imprese per gliincrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL 2004-2007, checontribuiscono a formare nel loro complessivo importo la proposta che lasingola Regione va a formulare allo Stato, avente ad oggetto la distribu-zione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti abbia definitivamente accertato l'importo totale da distribuire el'importo da assegnare alla singola Regione, è quest'ultima che provvedealla assegnazione delle “risorse” (art. 1, terzo comma, d.l. n° 16/2005) odel “cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n° 296/2006) in favoredelle singole imprese, previa ricezione della sovvenzione statale nel pro-prio bilancio regionale.Ne deriva che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non èautomatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministero competentevenga a determinare, con il riparto percentuale delle risorse, la cifra con-cretamente spettante a ciascuna regione.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema di ri-partizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quello dellalegislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativo di accer-tamento delle complessive pretese economiche delle imprese di trasportoe di successiva erogazione delle somme ricevute (art. 13 della legge reg.14 giugno 1983 n° 68).L'orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 – colquale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore del trasportopubblico locale di ottenere l'impiego da parte delle Regioni del(co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistentein quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorse medesime alleRegioni da parte dello Stato” – trova un precedente specifico di conferma(sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte) che riguarda non la faseNumero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026statale, ma proprio il procedimento regionale, che si svolge a valle di quel-lo di rango superiore.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, ben chia-rito che l'erogazione degli importi dovuti alla singola impresa di autotra-sporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, a sua voltafrutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8 legge 151/1981ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che la Regione annual-mente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di un tetto alla erogabi-lità delle vecchie e nuove "compensazioni" oggettivamente costituito -come d'obbligo trattandosi di erogazione di contributi pubblici - dalle risor-se finanziarie disponibili ed impegnate”: principio pienamente applicabileanche ai trasferimenti per cui è lite.In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quelli diretti acompensare i maggiori costi per l'incremento delle nuove retribuzioni daCCNL) il diritto soggettivo dell'impresa sorge non solo dopo la conclusionedel procedimento amministrativo a livello centrale (col quale vengono in-dividuate le risorse da attribuire alla singola regione), ma anche dopo laconclusione di quello decentrato, a livello regionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corte territoriale,secondo la quale le norme citate non stabilirebbero alcuna condizione perl'erogazione delle somme, con la conseguenza che, in attesa dell'approva-zione dei provvedimenti del Ministero, l'Assessorato regionale avrebbe do-vuto comunque provvedere all'erogazione degli importi alla società di tra-sporto sulla base dei riparti precedentemente approvati e in virtù dei daticomunicati in via previsionale, quantomeno a titolo di acconto, potendooperare successivamente il conguaglio (sentenza pagina 11), giacché laconclusione del procedimento di approvazione delle proposte di ripartoavanzate dalle Regioni, se vale ad attribuire alle singole imprese un dirittosoggettivo, non vale, da sola, a rendere tale diritto esigibile da parte delleNumero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026singole imprese di autotrasporto, occorrendo a valle un ulteriore procedi-mento amministrativo di competenza regionale.Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza di legit-timità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario (co-me ha fatto Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le volte in cuinon siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momenti di ponde-razione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco; altro conto èse il diritto dell'impresa di TPL sia in concreto sorto per la realizzazione ef-fettiva delle condizioni di legge: questione che non riguarda la giurisdizio-ne, ma il merito (così Cass., Sez. Un., 6 settembre 2013, n° 20576, già ci-tata).Da ultimo, l'accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col quale l'Ammi-nistrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministero non è ele-mento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione del finanziamento, ma,al più, a fondare un’eventuale e distinta azione, di carattere evidentemen-te risarcitorio, nei confronti della Regione stessa per il ritardo nello svol-gimento della parte di sua pertinenza del procedimento amministrativomultilivello.Infine, anche il richiamo all'art. 200, comma 5-ter, del d.l. n° 34 del2020 appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazione emergenziale e,come tale, destinata a trovare una soluzione di brevissimo periodo alla no-ta crisi economica sorta a causa del Covid, sia perché, ancora una volta, lanorma disciplina il procedimento amministrativo nel rapporto tra Stato eRegioni, dunque ad un livello diverso da quello nel quale è reso esigibile ildiritto nel rapporto tra Regione e singola impresa.10.- In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, conconseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversacomposizione, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giu-dizio.Numero registro generale 20274/2025Numero sezionale 2042/2026Numero di raccolta generale 22569/2026Data pubblicazione 01/07/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d'appello diPalermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudi-zio.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il Consigliere estensore Il presidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]