CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 3.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo del ricorso, inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il GIP di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione in concorso (con altri separatamente giudicati) e, escluse le contestate aggravanti, ritenute per contro le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Caparano chiedendo: 2.1 l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio. di motivazione: rileva che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente si fosse appropriato dei beni descritti nel capo di imputazione ribadendo la qualificazione della vicenda in termini di ricettazione consumata e disattendendo invece le argomentazioni difensive volte a sollecitarne la riqualificazione in termini di tentativo; segnala, invero, che la Corte di Appello ha fondato le proprie conclusioni su una ricostruzione del fatto diversa da quella reale non risultando che il ricorrente si fosse impossessato dei beni predetti che non erano ancora entrati nella sua sfera di disponibilità esclusiva; 2.2 l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva: rileva che la Corte di Appello poco o nulla ha argomentato in punto di recidiva tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti e delle non allarmanti modalità della condotta in esame oltre che delle condizioni personali e socio-familiari del ricorrente che, complessivamente considerati, non consentivano di valutare l'episodio quale manifestazione di una maggiore capacità a delinquere; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per la fondatezza del secondo motivo: rileva infatti che il primo motivo riguarda il perfezionamento della fattispecie delittuosa alla luce della ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata; segnala, invece, la fondatezza del secondo motivo del ricorso difettando ogni motivazione sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. L'esame del primo motivo di ricorso impone un sia pur sommario riferimento al fatto come ricostruito all'esito di una conforme valutazione, nei due gradi di giudizio, delle medesime emergenze istruttorie. Dalla lettura delle due sentenze di merito risulta che alle ore 14.45 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] militari della Tenenza dei Carabinieri di Pagani, a séguito di notizia confidenziale, avevano fatto irruzione in un deposito sito in via Adriana di Angri dove si erano imbattuti in tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario dei locali il quale, alla loro vista, aveva fatto cenno di allontanarsi a due soggetti intenti a maneggiare alcuni scatoloni imballati mentre un terzo era intento a prendere appunti su un block notes; costoro, dopo un breve inseguimento, venivano fermati e, tra loro, era stato identificato il Caparano. La merce, di varia natura e tipologia, era risultata frutto di una rapina consumata in un'area di sosta nei pressi di Capua alle ore 6,00 dello stesso giorno ed oggetto denunzia da parte del titolare della ditta di trasporti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Parma. Sempre secondo la ricostruzione operata nelle due sentenza di merito il Ceparano aveva sul momento ammesso di essersi recato presso il capannone per acquistare "un po' di roba". Sulla scorta di tale ricostruzione i giudici di merito hanno ritenuto non soltanto la (in ogni caso incontestata) consapevolezza della provenienza delittuosa della merce ma, per altro verso, e per quanto interessa in questa sede, l'avvenuta e "consumata" sua ricezione da parte dell'odierno ricorrente sorpreso a maneggiare gli scatoloni. 1. Tanto premesso in punto di ricostruzione in fatto dell'episodio, il primo motivo di ricorso si risolve, dunque, nella riproposizione della censura già articolata con l'atto di appello ed alla quale la Corte ha fornito una risposta che, per un verso, risulta coerente con la ricostruzione in fatto e, dall'altro, corretta in diritto. I giudici del gravame di merito hanno infatti spiegato che "l'imputato veniva sorpreso in un capannone adibito a deposito ... nel quale si trovava la merce provento di rapina, che egli assieme ad altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era intento a disimballare e catalogare, dandosi poi alla fuga a séguito della segnalazione da parte del proprietario del capannone ..." (cfr, pag, 4 della sentenza) e che "... la relazione del prevenuto con la merce, espressa nella condotta di liberare la stessa dai cartoni per impedire di individuarne la illecita provenienza ed al contempo a catalogarla, costituisce estrinsecazione della condotta tipica di ricettazione' contestata in rubrica ..." aggiungendo che "... la nozione di possesso assunta in ambito penalistico ... evoca una signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato ..." (cfr., ivi). È vero che la giurisprudenza di questa Corte non esclude, in astratto, la configurabilità del "tentativo" di ricettazione; si è affermato, infatti, che il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa, di modo che nel caso in cui all'accordo tra le parti non segua la "traditio" della "res", l'agente risponde di tentativo di ricettazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240406). Nel caso di ricettazione mediante "acquisto", invero, si è anche detto che il delitto si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17821 del 15/04/2009, Feng, Rv. 243954; conf., Sez. 2, Sentenza n. 46899 del 07/12/2011, Carelli ed altro, Rv. 251454; Sez. 2, Sentenza n. 33957 del 14/06/2017, Carbone, Rv. 270734; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 12/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264559 in cui la Corte ha puntualmente distinto l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione della merce di provenienza delittuosa). Se non ché, nel caso di specie, la ricostruzione dell'episodio non consente di nutrire dubbio alcuno sulla correttezza della qualificazione della condotta del ricorrente in termini di ricettazione consumata piuttosto che tentata laddove, a ben guardare, la censura difensiva, benché formulata "in diritto", sconta in realtà una diversa rappresentazione della vicenda quale risultante dagli elementi acquisiti e di cui non è stato nemmeno genericamente dedotto l'avvenuto travisamento. Ed in effetti, ed ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, l'operazione corretta è quella che contesti la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso si deduce, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di recidiva facoltativa è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove la applichi sia ove la escluda (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) potendo attribuirle unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Tanto premesso, si deve convenire nel senso che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato una valutazione complessivamente appagante dei presupposti per la applicazione della recidiva: vero che la Corte di Appello, affrontando il motivo di doglianza articolato dalla difesa, ha motivato in maniera eccessivamente lapidaria affermando che "... non può essere esclusa la recidiva contestata che trova conferma nel certificato penale in atti da cui si evincono i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata); vero, anche, che sul punto era stata più appagante ed esaustiva la motivazione della sentenza di primo grado (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado) in cui il GIP aveva ritenuto la recidiva "... correttamente contestata dal PM sulla base di un condivisibile valutazione della indubbia pericolosità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti per delitti tutti contro il patrimonio, alcuni dei quali anche molto recenti ..." (cfr., ivi). In altri termini, il primo giudice, con argomentazione sintetica ma con la quale, a ben guardare, l'appellante non si è adeguatamente confrontato, aveva spiegato che la necessità di una risposta sanzionatoria più severa si giustificava per la progressiva perdita di freni inibitori e la ingravascente incapacità dell'imputato di contenere le proprie spinte criminali anche indipendentemente dalla oggettiva e concreta utilità ricavata dalla singola e specifica condotta delittuosa. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr