CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato, essendo l'euro moneta avente corso legale in Italia, tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 34695 del 06/06/2003, Seferi, Rv. 225991); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11111 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3145/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38563/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato, essendo l'euro moneta avente corso legale in Italia, tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 34695 del 06/06/2003, Seferi, Rv. 225991); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M