CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08769/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21656/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Torino n. 36/2017 pubblicatail 6 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4 agosto 2015 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era dipendente dell’Agenzia delle Entrate ed aveva partecipato alle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree sulla base dei criteri e con le decorrenze indicate negli accordi del 1° dicembre 2010; tali procedure si erano concluse con l’approvazione della graduatoria finale, ove egli si era collocato in posizione non utile in quanto non gli era stato riconosciuto il punteggio di due punti previsto per i titolari di abilitazione specifica post diploma. Egli ha chiesto, quindi, che fosse dichiarato illegittimo il mancato riconoscimento da parte del datore di lavoro del punteggio aggiuntivo in questione, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate a riformulare la graduatoria approvata, con ottenimento della progressione economica orizzontale e corresponsione delle somme da lui non percepite. L’Agenzia delle Entrate si è costituita. Il Tribunale di Aosta, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, con sentenza del 2016 ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Torino, costituitasi la sola Agenzie delle Entrate, con sentenza n. 36/2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato un semplice atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 6, 7 ed 8 del CCNL comparto agenzie fiscali in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che legittimamente la P.A. aveva individuato con proprio atto unilaterale, successivo all’instaurazione della procedura, quali titoli dovessero essere considerati specifici ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione senza raggiungere un accordo con i sindacati. Inoltre, egli evidenzia che, in occasione della progressione interna del 2015, analogo titolo era stato ritenuto idoneo a giustificare il conferimento del punteggio in esame. Con il secondo motivo ilricorrente deduce la nullità della sentenza per omesso esame delle eccezioni da lui sollevate in appello con riguardo agli artt. 35 d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che le linee guida del 26 novembre 2012 si ponevano in contrasto con la normativa menzionata, atteso che la procedura contestata si sarebbe svolta in maniera contraria a buona fede, non imparziale e non trasparente. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e la contraddittorietà della sentenza. Egli lamenta che la decisione sarebbe stata priva di motivazione e che non gli sarebbero mai stati comunicati i criteri di assegnazione dei punteggied i parametri osservati. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] contesta l’omesso esame della questione della tardività del deposito della documentazione di controparte concernente la tabella B allegata al documento 14 CTP, primo grado di giudizio e dei documenti depositati con memoria del 12 ottobre 2016 sub nn. 4 e 5 fasc. 2° grado. Si duole della circostanza che la menzionata tabella B sarebbe stata depositata tardivamentee del fatto che il giudice di appello non avrebbe valutato i documenti depositati il 12 ottobre 2016, da cui sarebbe emerso che l’Agenzia delle Entrate aveva assegnato al suo titolo 16 punti in occasione della successiva procedura del 2015, mentre ne aveva attribuiti 14 in quella, oggetto del contendere, tenutasi nel 2012. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate. Non è contestato che l’accordo sindacale integrativo stipulato il 1° dicembre 2010 con le organizzazioni sindacali, che regolava la procedura selettiva per gli sviluppi economici all’interno delle aree oggetto del contendere, prevedesse l’attribuzione di 16 punti ai titolari di diploma universitario o abilitazione specifica post diploma. Il ricorrente lamenta che la sua “abilitazione alla professione di consulente del lavoro” fosse stata considerata fra i titoli meritevoli di ricevere 14 e non 16 punti, pur avendo carattere di specificità post diploma. In particolare, rileva che l’Agenzia delle Entrate avrebbe emanato delle linee guida il 26 novembre 2012, pochi giorni prima del completamento delladetta procedura, con le quali avrebbe elencato i titoli che avrebbero ricevuto un punteggio pari a 16, fra i quali non figurava quello in suo possesso. La Corte d’appello di Torino, peraltro, pur dando atto dell’esistenza di tali linee guida, non le ha ritenute illegittime perché il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aveva semplicemente interpretato il significato del termine “specifica” usato dalla contrattazione integrativa per qualificare l’abilitazione post diploma ritenuta meritevole del riconoscimento di un punteggio pari a 16.Lo stesso giudice di secondo grado ha, quindi, valutato il contenuto della citata contrattazione integrativa e ha affermato che l’interpretazione del requisito della specificità seguita dalla P.A. era del tutto conforme adetto contenuto, così di fatto escludendo che vi fosse stata una qualsiasi violazione dell’art. 35 citato e degli artt. 3 e 97 Cost. La corte territoriale ha affermato che la specificità alla quale si riferiva l’accordo integrativo del 1° dicembre 2010 non poteva riferirsi al diploma di consulente del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la relativa professione non presentava alcuna attinenza con le attività e competenze dell’Agenzia delle Entrate che, nel caso de quo, riguardavano l’Agenzia del Territorio e “il compito di assicurare una efficace gestione dell’anagrafe dei beni immobiliari”. Il ricorrente era tenuto a contestare, allora,non tanto le citate linee guida, ma l’interpretazione dell’accordo sindacale integrativo del 1° dicembre 2010 fornita dal giudice d’appello,il quale ha basato la sua sentenza non sulla legittimità delle linee guida de quibus, ma su una lettura dell’aggettivo “specifica” che escludeva l’abilitazione post diploma di [OSCURATO:PERSONA] dal novero di quelle meritevoli di essere valutate con un punteggio pari a 16. L’atto d’impugnazione avrebbe dovuto, dunque, essere fondato sulla violazione degli artt. 1362 c.c. ss. e contenere l’indicazione del criterio interpretativo non rispettato, nonché delle parti dell’intesa con i sindacati dalle quali desumere che, in realtà, era l’interpretazione dell’accordo propugnata da [OSCURATO:PERSONA] l’unica ragionevole da seguire. Al contrario, l’interpretazione dell’accordo del 2010 accolta dalla Corte d’appello di Torino non è stata specificamente contestata dal ricorrente e, quindi, sul punto, si è formato il giudicato.Per le ragioni esposte, non hanno rilievo le doglianze relative al contenuto della citata tabella Be alle produzioni del 12 ottobre 2016, non incidendo sulla ratio della decisione di appello. Quanto alla circostanza che nel 2015 il titolo de quosarebbe stato valutato 16 punti, si rileva che non è stato chiarito se in questa occasione fosse stato applicato ancora l’accordo sindacale del 1° dicembre 2010. 2)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo nessuno degli intimati svolto difese. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrent e di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del