CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 11147/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Trieste;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,udito il difensore dell'imputato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 febbraio 2024, il Tribunale di Pordenone, all’esito digiudizio celebratosi con rito abbreviato condizionato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000, incontestazione ai capi sub a), c), d), e) del procedimento principale n. 1171/2018R.G.N.R. e sub a) del proc. n. 79/2020 R.G.N.R. riunito, contestati nella sua qualitàdi amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa e della ObiettivoUno soc. coop., nonché di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e della Meccanosoc. coop. Con la stessa sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato, sempre in qualitàdi amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),colpevole dei reati di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma2, n. 2, r.d. 267/1942), bancarotta documentale semplice e per aggravamento deldissesto (per non averne chiesto il fallimento, essendovene le condizioni già nel2018), reati rispettivamente contestati ai capi di imputazione sub a), b), c) delprocedimento riunito n. 4316/2020 R.G.N.R.L'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleritenute aggravanti (pluralità dei fatti di bancarotta e danno patrimoniale dirilevante gravità), ritenuta la continuazione tra tutti i reati e applicata ladiminuente per il rito, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro direclusione. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000,la confisca fino a concorrenza del valore di euro 3.416.968,42.2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2025, la Corte d'appello di Trieste, inparziale riforma della suddetta pronuncia, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], per prescrizione, in ordine ai reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000di cui ai capi c) e – limitatamente alla fattura n. 9 del 30/5/2014 – d) delprocedimento principale. Per l'effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la penainflitta per i restanti reati in tre anni, un mese e diciotto giorni di reclusione,riducendo altresì l'importo della confisca di euro 299.430,12.La Corte territoriale, condividendo l'impianto accusatorio di primo grado, haritenuto provata la gestione, di diritto o, comunque, di fatto da parte dell'imputatosia della società fallita che delle società "cartiere" utilizzate per il meccanismofraudolento, fondando il proprio convincimento su risultanze documentali (email),dichiarazioni testimoniali e sulla gestione dei rapporti con professionisti e istitutidi credito.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione ilPecorari, articolando due motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’errata applicazione degli artt.2639 cod. civ., 223 r.d. 267/1942, 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000, nonchémancanza di motivazione o sua illogicità in ordine alla sussistenza della qualificadi amministratore di fatto della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa.La difesa contesta che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito sianoidonei a dimostrare l'esercizio "continuativo e significativo" dei poteri tipicidell'amministratore, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Inparticolare, si evidenzia la sporadicità degli elementi indiziari: le email scambiatedal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quantitativamente esigue (circa quaranta in un arcotemporale di cinque anni, dal 2014-2019) e inidonee a provare una gestionesistematica. Inoltre, il ricorrente lamenta il travisamento di alcune risultanzeprobatorie, sottolineando come la chiavetta USB contenente documenti societarifosse nella disponibilità di altra dipendente ([OSCURATO:PERSONA]), e come il reportsulle "anomalie di gestione" rinvenuto sulla scrivania del [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla"[OSCURATO:PERSONA]" (di cui egli era legale rappresentante) e non alla fallita "WorkAmbiente". Tali elementi, secondo la difesa, sarebbero compatibili con il ruolo didipendente addetto al personale e alla sicurezza, privo di autonomia decisionalein ambito gestorio.3.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 27, comma 1,Cost., dell'art. 42 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente, in relazioneall'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto delle società "cartiere"([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia operato un'inammissibile"doppia presunzione": avrebbe dedotto la gestione unitaria delle società "cartiere"sulla base di mere similitudini nelle loro vicende societarie (sedi fittizie, stessotenutario delle scritture, mancati adempimenti fiscali) e, da tale premessa,avrebbe automaticamente inferito che l'amministratore di fatto fosse il [OSCURATO:PERSONA],senza individuare specifici atti di gestione da lui compiuti per ciascuna di esse.Tale ragionamento, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una forma diresponsabilità oggettiva, attribuendo all'imputato fatti reato altrui in assenza diprova del suo concreto e consapevole contributo causale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della qualifica diamministratore di fatto della fallita, si risolve in una critica fattuale alle valutazionidei giudici di merito.2.1. La qualifica di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ.,può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva dirilevante importanza per la vita della società, ad esempio quando attuativa deldisegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero dell’ideazione del meccanismo fraudolento(Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l'esercizio in modosignificativo, non episodico o occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipicadella medesima qualifica, non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati(Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez.5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838-01, in motivazione).Insomma, sintomatico del menzionato ruolo, in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, è l’espletamentodi poteri gestionali apicali, esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero inambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez.5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n.42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo nonesiguo, l’impresa. Ma non è necessario, ai detti fini, che il soggetto eserciti tutti ipoteri tipici dell'organo di gestione, essendo sufficiente – come detto –che pongain essere un'attività gestoria significativa e continuativa, anche se limitata aspecifici settori nevralgici dell'impresa (confronta, ex multis, nuovamente Sez. 5,n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, nonché Sez. 5, n. 8479 del28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101-01, in motivazione, laddove evidenzia che«significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti ipoteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabileTrattasi, evidentemente, di valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Trieste ha fornito unamotivazione congrua, logica e priva di aporie, sottraendosi così alle censure dilegittimità.I giudici di merito non si sono limitati a conteggiare il numero delle email,come vorrebbe la prospettazione difensiva che atomizza gli indizi, ma hannovalutato il contenuto pregnante delle comunicazioni intercorse tra l'imputato e ivari interlocutori (banche, studi professionali, il commercialista Pizzutilo).In particolare, secondo la sentenza d’appello, “gli interlocutori di WorkAmbiente, clienti, fornitori, professionisti e impiegati di banca si rivolgevano inmodo continuativo a [OSCURATO:PERSONA]” per vicende inerenti alla società, concomportamenti, da parte dell'imputato, che trascendevano “la posizione di meroreferente amministrativo”.Dalla sentenza emerge chiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] non si limitasse acompiti esecutivi, ma interloquisse direttamente e gestisse l’attivitàamministrativo-finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, la nominadelle cariche sociali (inclusa quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), i compensi degliamministratori, l'individuazione delle sedi operative e logistiche e le strategie dibilancio.Tra le altre, la sentenza d’appello valorizza una email nella quale il [OSCURATO:PERSONA],rispondendo allo studio Zagolin, afferma espressamente: “ti darò indicazioni abreve per comunicarti chi si prenderà l’onere di diventare amministratore di WorkAmbiente dal 1.1.2015 ... attendo copia procure e verbali da far firmare ai sociper ratificare quanto sopra scritto”.Da tali elementi la Corte d'appello ha, in modo certamente nonmanifestamente illogico o altrimenti viziato, desunto il ruolo di amministratore difatto della fallita in capo all'imputato.Parte ricorrente non si confronta con tali elementi, logicamente ecorrettamente valorizzati dal giudice d’appello.Per giunta, la doglianza relativa alla "sporadicità" delle email non scalfisce latenuta logica della decisione neppure sotto altro aspetto, non avendo consideratocome il giudice d’appello abbia correttamente inserito tali elementi documentali inun quadro probatorio più ampio, comprendente, tra l’altro, le dichiarazioni delteste Uliana. Questi, incaricato dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] di verificare irequisiti di mutualità e buona gestione della [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che ilPecorari “rispondeva alle domande sulla società in luogo di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante”, ed era colui con cui si era interfacciato, “per ricevere ladocumentazione amministrativo-contabile” e che “gli ha fornito il suo telefonocellulare per eventuali chiarimenti” (pagina 14 sentenza d’appello).Dunque, le censure mosse (ivi incluse quella su un assunto travisamento peromissione di alcune risultanze probatorie, in particolare, come quella relativa alpossesso della chiavetta USB contenente documenti societari da parte di unadipendente, [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono non certo travisamenti peromissione decisivi, “destabilizzanti” il quadro tracciato dai giudici di merito, bensìobiezioni di natura squisitamente fattuale, miranti a far esprimere un difformegiudizio di merito, in base a prove ritenute – da parte ricorrente – da preferire.Invero, il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettandosolo al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimentoe controllarne l'attendibilità e la concludenza, salvo che ciò non faccia conmotivazione in qualche modo viziata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. consente l’esamedella congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e ladecisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendioprobatorio riservata al giudice di merito.Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissionimotivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzioneproposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv.285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresentisolo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv.274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).La Corte territoriale, nella specie, non ha, come detto, travisato – ove pureper omissione – dati decisivi, ma ha semplicemente, e con ragionamento immuneda vizi logici, evidenziato la sussistenza di indici sintomatici da cui desumere ilruolo di reale ed effettivo amministratore in capo al ricorrente: conclusione, perquanto già detto, che è incensurabile in questa sede.3. Anche il secondo motivo, relativo alla presunta responsabilità oggettivaper la gestione delle società "cartiere" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), èinammissibile.La difesa lamenta l'utilizzo di una "doppia presunzione", ma in realtà la Corted'appello ha fatto corretta applicazione delle regole sulla prova indiziaria (art. 192,comma 2, cod. proc. pen.). Il ragionamento dei giudici di merito non si fonda suun automatismo privo di riscontro, bensì sulla convergenza di molteplici elementiche collegano il [OSCURATO:PERSONA] non solo alla "[OSCURATO:PERSONA]", ma all'intero sistemafraudolento.La sentenza d’appello richiama, in particolare, alcune missive(analiticamente indicate) con lo studio Pizzutilo, le quali confermavano “ancorauna volta il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],società create e utilizzate solo per l’emissione di documenti passivi a fronte dioperazioni inesistenti in modo da consentire a [OSCURATO:PERSONA] di abbatterel’imposta a debito” (pagina 15 sentenza d’appello).La sentenza impugnata evidenzia, tra l’altro, i seguenti specifici elementi diconnessione dell'imputato con dette “cartiere”:- le similitudini di dette società, che ne palesavano il ruolo di “cartiere” alservizio di quella fallita, amministrata dall'imputato, tra cui: (1) lacostituzione nello stesso periodo; (2) le loro sedi fittizie o, comunque,presso edifici residenziali; (3) la mancata presentazione delle dichiarazionifiscali; (4) il sistematico omesso versamento delle imposte; (5) ilsuccessivo trasferimento delle sedi presso lo studio Pizzutilo;- il ruolo centrale del commercialista Pizzutilo, custode delle scritture ditutte le società coinvolte;- la fitta corrispondenza in merito a dette società intrattenuta dal Pecoraricon il menzionato commercialista;- la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] e la sua estinzione nello stessogiorno il 20/11/2017 “senza incassare i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]”(pagina 15 sentenza d’appello).Parte ricorrente non si confronta neppure con la sentenza di primo grado,menzionata da quella d’appello ad essa conformatasi, laddove, a pagina 6, si citauna email del 2/12/2014 in cui il direttore della banca Monte dei Paschi di Sienascriveva a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il saldo del debito sul conto corrente della"[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione" e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva dandodisposizioni di "saldare e chiudere" ed indicando anche la provvista.Ed ancora, la difesa dell'imputato non si confronta neppure con le email citatea pagina 7 della sentenza di primo grado, da cui si desume che il commercialistaPizzutilo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] "di aver controllato tutti i movimenti del contoCRISTALLO" e gli esponeva il resoconto e si evince, infine, che "la contabilitàveniva ritoccata in base alle esigenze della cooperativa".Non si versa, dunque, in un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione,come si sostiene da parte ricorrente. Nel contesto di una frode carosello o di unsistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti gestito con una “regiaunitaria”, non è affatto irragionevole che la prova del ruolo del reale dominus, oltreche del dolo, sia logicamente tratta dal coordinamento di una serie di elementi,volti a far emergere come le diverse strutture societarie fossero finalizzateall'evasione fiscale della beneficiaria principale ([OSCURATO:PERSONA]), che sempre ilPecorari (per i rilievi sopra ricordati) pacificamente gestiva.Insomma, la Corte di merito ha logicamente inferito che chi gestiva la societàbeneficiaria e interloquiva costantemente con il professionista depositario dellescritture delle società "cartiere", dando disposizioni anche su queste ultime e sullagestione dei loro conti, fosse il medesimo soggetto che reggeva le fila dell'interomeccanismo. Tale deduzione, lungi dal costituire motivazione apparente, carenteo manifestamente illogica, rappresenta un congruo accertamento di fatto,incensurabile in questa sede.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11147/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1634/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Trieste;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,udito il difensore dell'imputato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 febbraio 2024, il Tribunale di Pordenone, all’esito digiudizio celebratosi con rito abbreviato condizionato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000, incontestazione ai capi sub a), c), d), e) del procedimento principale n. 1171/2018R.G.N.R. e sub a) del proc. n. 79/2020 R.G.N.R. riunito, contestati nella sua qualitàdi amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa e della ObiettivoUno soc. coop., nonché di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e della Meccanosoc. coop. Con la stessa sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato, sempre in qualitàdi amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),colpevole dei reati di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma2, n. 2, r.d. 267/1942), bancarotta documentale semplice e per aggravamento deldissesto (per non averne chiesto il fallimento, essendovene le condizioni già nel2018), reati rispettivamente contestati ai capi di imputazione sub a), b), c) delprocedimento riunito n. 4316/2020 R.G.N.R.L'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleritenute aggravanti (pluralità dei fatti di bancarotta e danno patrimoniale dirilevante gravità), ritenuta la continuazione tra tutti i reati e applicata ladiminuente per il rito, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro direclusione. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000,la confisca fino a concorrenza del valore di euro 3.416.968,42.2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2025, la Corte d'appello di Trieste, inparziale riforma della suddetta pronuncia, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], per prescrizione, in ordine ai reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000di cui ai capi c) e – limitatamente alla fattura n. 9 del 30/5/2014 – d) delprocedimento principale. Per l'effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la penainflitta per i restanti reati in tre anni, un mese e diciotto giorni di reclusione,riducendo altresì l'importo della confisca di euro 299.430,12.La Corte territoriale, condividendo l'impianto accusatorio di primo grado, haritenuto provata la gestione, di diritto o, comunque, di fatto da parte dell'imputatosia della società fallita che delle società "cartiere" utilizzate per il meccanismofraudolento, fondando il proprio convincimento su risultanze documentali (email),dichiarazioni testimoniali e sulla gestione dei rapporti con professionisti e istitutidi credito.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione ilPecorari, articolando due motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’errata applicazione degli artt.2639 cod. civ., 223 r.d. 267/1942, 2, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000, nonchémancanza di motivazione o sua illogicità in ordine alla sussistenza della qualificadi amministratore di fatto della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa.La difesa contesta che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito sianoidonei a dimostrare l'esercizio "continuativo e significativo" dei poteri tipicidell'amministratore, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Inparticolare, si evidenzia la sporadicità degli elementi indiziari: le email scambiatedal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quantitativamente esigue (circa quaranta in un arcotemporale di cinque anni, dal 2014-2019) e inidonee a provare una gestionesistematica. Inoltre, il ricorrente lamenta il travisamento di alcune risultanzeprobatorie, sottolineando come la chiavetta USB contenente documenti societarifosse nella disponibilità di altra dipendente ([OSCURATO:PERSONA]), e come il reportsulle "anomalie di gestione" rinvenuto sulla scrivania del [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla"[OSCURATO:PERSONA]" (di cui egli era legale rappresentante) e non alla fallita "WorkAmbiente". Tali elementi, secondo la difesa, sarebbero compatibili con il ruolo didipendente addetto al personale e alla sicurezza, privo di autonomia decisionalein ambito gestorio.3.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 27, comma 1,Cost., dell'art. 42 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente, in relazioneall'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto delle società "cartiere"([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia operato un'inammissibile"doppia presunzione": avrebbe dedotto la gestione unitaria delle società "cartiere"sulla base di mere similitudini nelle loro vicende societarie (sedi fittizie, stessotenutario delle scritture, mancati adempimenti fiscali) e, da tale premessa,avrebbe automaticamente inferito che l'amministratore di fatto fosse il [OSCURATO:PERSONA],senza individuare specifici atti di gestione da lui compiuti per ciascuna di esse.Tale ragionamento, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una forma diresponsabilità oggettiva, attribuendo all'imputato fatti reato altrui in assenza diprova del suo concreto e consapevole contributo causale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della qualifica diamministratore di fatto della fallita, si risolve in una critica fattuale alle valutazionidei giudici di merito.2.1. La qualifica di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ.,può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva dirilevante importanza per la vita della società, ad esempio quando attuativa deldisegno fraudolento di dismettere i beni della fallita (Sez. 5, n. 30197 del01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero dell’ideazione del meccanismo fraudolento(Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l'esercizio in modosignificativo, non episodico o occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipicadella medesima qualifica, non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati(Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez.5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838-01, in motivazione).Insomma, sintomatico del menzionato ruolo, in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, è l’espletamentodi poteri gestionali apicali, esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero inambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez.5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n.42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo nonesiguo, l’impresa. Ma non è necessario, ai detti fini, che il soggetto eserciti tutti ipoteri tipici dell'organo di gestione, essendo sufficiente – come detto –che pongain essere un'attività gestoria significativa e continuativa, anche se limitata aspecifici settori nevralgici dell'impresa (confronta, ex multis, nuovamente Sez. 5,n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, nonché Sez. 5, n. 8479 del28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101-01, in motivazione, laddove evidenzia che«significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti ipoteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabileTrattasi, evidentemente, di valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Trieste ha fornito unamotivazione congrua, logica e priva di aporie, sottraendosi così alle censure dilegittimità.I giudici di merito non si sono limitati a conteggiare il numero delle email,come vorrebbe la prospettazione difensiva che atomizza gli indizi, ma hannovalutato il contenuto pregnante delle comunicazioni intercorse tra l'imputato e ivari interlocutori (banche, studi professionali, il commercialista Pizzutilo).In particolare, secondo la sentenza d’appello, “gli interlocutori di WorkAmbiente, clienti, fornitori, professionisti e impiegati di banca si rivolgevano inmodo continuativo a [OSCURATO:PERSONA]” per vicende inerenti alla società, concomportamenti, da parte dell'imputato, che trascendevano “la posizione di meroreferente amministrativo”.Dalla sentenza emerge chiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] non si limitasse acompiti esecutivi, ma interloquisse direttamente e gestisse l’attivitàamministrativo-finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, la nominadelle cariche sociali (inclusa quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), i compensi degliamministratori, l'individuazione delle sedi operative e logistiche e le strategie dibilancio.Tra le altre, la sentenza d’appello valorizza una email nella quale il [OSCURATO:PERSONA],rispondendo allo studio Zagolin, afferma espressamente: “ti darò indicazioni abreve per comunicarti chi si prenderà l’onere di diventare amministratore di WorkAmbiente dal 1.1.2015 ... attendo copia procure e verbali da far firmare ai sociper ratificare quanto sopra scritto”.Da tali elementi la Corte d'appello ha, in modo certamente nonmanifestamente illogico o altrimenti viziato, desunto il ruolo di amministratore difatto della fallita in capo all'imputato.Parte ricorrente non si confronta con tali elementi, logicamente ecorrettamente valorizzati dal giudice d’appello.Per giunta, la doglianza relativa alla "sporadicità" delle email non scalfisce latenuta logica della decisione neppure sotto altro aspetto, non avendo consideratocome il giudice d’appello abbia correttamente inserito tali elementi documentali inun quadro probatorio più ampio, comprendente, tra l’altro, le dichiarazioni delteste Uliana. Questi, incaricato dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] di verificare irequisiti di mutualità e buona gestione della [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che ilPecorari “rispondeva alle domande sulla società in luogo di [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante”, ed era colui con cui si era interfacciato, “per ricevere ladocumentazione amministrativo-contabile” e che “gli ha fornito il suo telefonocellulare per eventuali chiarimenti” (pagina 14 sentenza d’appello).Dunque, le censure mosse (ivi incluse quella su un assunto travisamento peromissione di alcune risultanze probatorie, in particolare, come quella relativa alpossesso della chiavetta USB contenente documenti societari da parte di unadipendente, [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono non certo travisamenti peromissione decisivi, “destabilizzanti” il quadro tracciato dai giudici di merito, bensìobiezioni di natura squisitamente fattuale, miranti a far esprimere un difformegiudizio di merito, in base a prove ritenute – da parte ricorrente – da preferire.Invero, il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettandosolo al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimentoe controllarne l'attendibilità e la concludenza, salvo che ciò non faccia conmotivazione in qualche modo viziata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944-01). L’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. consente l’esamedella congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e ladecisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendioprobatorio riservata al giudice di merito.Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissionimotivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzioneproposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv.285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresentisolo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv.274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).La Corte territoriale, nella specie, non ha, come detto, travisato – ove pureper omissione – dati decisivi, ma ha semplicemente, e con ragionamento immuneda vizi logici, evidenziato la sussistenza di indici sintomatici da cui desumere ilruolo di reale ed effettivo amministratore in capo al ricorrente: conclusione, perquanto già detto, che è incensurabile in questa sede.3. Anche il secondo motivo, relativo alla presunta responsabilità oggettivaper la gestione delle società "cartiere" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), èinammissibile.La difesa lamenta l'utilizzo di una "doppia presunzione", ma in realtà la Corted'appello ha fatto corretta applicazione delle regole sulla prova indiziaria (art. 192,comma 2, cod. proc. pen.). Il ragionamento dei giudici di merito non si fonda suun automatismo privo di riscontro, bensì sulla convergenza di molteplici elementiche collegano il [OSCURATO:PERSONA] non solo alla "[OSCURATO:PERSONA]", ma all'intero sistemafraudolento.La sentenza d’appello richiama, in particolare, alcune missive(analiticamente indicate) con lo studio Pizzutilo, le quali confermavano “ancorauna volta il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],società create e utilizzate solo per l’emissione di documenti passivi a fronte dioperazioni inesistenti in modo da consentire a [OSCURATO:PERSONA] di abbatterel’imposta a debito” (pagina 15 sentenza d’appello).La sentenza impugnata evidenzia, tra l’altro, i seguenti specifici elementi diconnessione dell'imputato con dette “cartiere”:- le similitudini di dette società, che ne palesavano il ruolo di “cartiere” alservizio di quella fallita, amministrata dall'imputato, tra cui: (1) lacostituzione nello stesso periodo; (2) le loro sedi fittizie o, comunque,presso edifici residenziali; (3) la mancata presentazione delle dichiarazionifiscali; (4) il sistematico omesso versamento delle imposte; (5) ilsuccessivo trasferimento delle sedi presso lo studio Pizzutilo;- il ruolo centrale del commercialista Pizzutilo, custode delle scritture ditutte le società coinvolte;- la fitta corrispondenza in merito a dette società intrattenuta dal Pecoraricon il menzionato commercialista;- la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] e la sua estinzione nello stessogiorno il 20/11/2017 “senza incassare i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]”(pagina 15 sentenza d’appello).Parte ricorrente non si confronta neppure con la sentenza di primo grado,menzionata da quella d’appello ad essa conformatasi, laddove, a pagina 6, si citauna email del 2/12/2014 in cui il direttore della banca Monte dei Paschi di Sienascriveva a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il saldo del debito sul conto corrente della"[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in liquidazione" e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva dandodisposizioni di "saldare e chiudere" ed indicando anche la provvista.Ed ancora, la difesa dell'imputato non si confronta neppure con le email citatea pagina 7 della sentenza di primo grado, da cui si desume che il commercialistaPizzutilo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] "di aver controllato tutti i movimenti del contoCRISTALLO" e gli esponeva il resoconto e si evince, infine, che "la contabilitàveniva ritoccata in base alle esigenze della cooperativa".Non si versa, dunque, in un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di posizione,come si sostiene da parte ricorrente. Nel contesto di una frode carosello o di unsistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti gestito con una “regiaunitaria”, non è affatto irragionevole che la prova del ruolo del reale dominus, oltreche del dolo, sia logicamente tratta dal coordinamento di una serie di elementi,volti a far emergere come le diverse strutture societarie fossero finalizzateall'evasione fiscale della beneficiaria principale ([OSCURATO:PERSONA]), che sempre ilPecorari (per i rilievi sopra ricordati) pacificamente gestiva.Insomma, la Corte di merito ha logicamente inferito che chi gestiva la societàbeneficiaria e interloquiva costantemente con il professionista depositario dellescritture delle società "cartiere", dando disposizioni anche su queste ultime e sullagestione dei loro conti, fosse il medesimo soggetto che reggeva le fila dell'interomeccanismo. Tale deduzione, lungi dal costituire motivazione apparente, carenteo manifestamente illogica, rappresenta un congruo accertamento di fatto,incensurabile in questa sede.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]