Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:351
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0272_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑272/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2024/849]
(v. punti 32‑35, 48‑56, 72)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone, entità o organismi che forniscono sostegno materiale o finanziario al governo russo – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Esclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, f), 2022/330 e 2024/849]
(v. punti 76, 77)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nei limiti in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].