CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 31989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe un rigoroso ed effettivo accertamento degli elementi emersi e si baserebbe pertanto su di una valutazione superficiale fondata su asserzioni apodittiche ovvero su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva pregressa, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla caratura criminale del ricorrente che ha ricoperto il ruolo di capo del clan Giostra che è tutt'ora operativo, al contenuto dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale di Sorveglianza e, da ultimo anche alla relazione della Casa di Reclusione di Spoleto del 19/1/2023- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend