CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 06505/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 01/2025 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] GORGONI Consiglier a R.G. n. 16888 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16888del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’ammi- nistratore unico,legale rappresentante pro tempore, Fe- derico Dossi rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E06 F205O) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1529/2022, pubblicatain data 9 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate, proponendo querela di falso, in via principale, in rela- zione adun modello F24 presentato presso uno sportello ban- cario, contenente la dichiarazione di compensazione fra debiti Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 erariali della società ed un credito di imposta risultato inesi- stenteall’esito delle verifiche. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell’ art. 360 n. 4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, rilevabile d’ufficio ai sensi degli artt. 70, 71 e 221 c.p.c.: in particolare, il Giudice di primo grado ha omesso di avvisare il P.M. dell’esistenza del procedimento di querela di falso di primo grado e quest’ultimo, conseguentemente, non ha assolutamente partecipato al relativo giudizio poiché mai avvi- sato. [OSCURATO:PERSONA] del gravame riteneva tuttavia, a pag. 7 della sentenza impugnata, che il predetto avviso al PM fosse stato effettuato in data 31.12.2019 inserendo, nella medesima pa- gina della decisione, un’immagine del fascicolo telematico del giudizio di primo grado da cui risulterebbe detto incombente processuale. Tale fatto processuale non risulta invece dal fasci- colo telematico di primo grado delle parti. [OSCURATO:PERSONA]- rale, parte del giudizio di appello, richiedeva anch’esso la nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza per la medesima motivazione». Il motivo è inammissibile. Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 La corte d’appello ha espressamente dato atto che dal fascicolo digitale emergeva inequivocabilmente la circostanza di fatto che il pubblico ministero, con riguardo al procedimento di primo grado, aveva «apposto il suo visto in data 31.12.2019, non ri- tenendo di assumere alcuna specifica determinazione sulla que- stione» e che tale visto era, altresì, materialmente riscontrabile sulla copia dell’atto di citazione contenuta nel fascicolo telema- tico, addirittura inserendo nella motivazione della sentenza le relative immagini (sia con riguardo agli eventi del processo ri- sultanti dal fascicolo digitale che con riguardo alla copia dell’atto di citazione con il predetto visto del pubblico mini- stero), che non lasciano adito a dubbi. La società ricorrente sostiene che «tale fatto processuale non risulta invece dal fascicolo telematico di primo grado delle parti» e contesta, quindi, la “correttezza” di tale accertamento di fatto. Ma la eventuale circostanza che l’apposizione del visto da parte del pubblico ministero – che deve ritenersi certamente avve- nuta, in base all’incontestabile riscontro in fatto operato dalla stessa corte d’appello –non risultasse visibile nel fascicolo te- lematico consultabile dalle parti, sarebbe del tutto irrilevante, essendo decisivo esclusivamente il fatto processuale oggettivo dell’avvenuta presa visione del procedimento e dell’assunzione delle relative determinazioni da parte del pubblico ministero. D’altra parte, è, in proposito, decisiva la considerazione che an- che un eventuale errore percettivo della corte d’appello in or- dine all’avvenuta apposizione del visto del pubblico ministero (errore che, in verità, parrebbe difficile ammettere, per quanto fin qui osservato) non costituirebbe oggetto di censura ammis- sibile nella presente sede, potendo e dovendo, al più, essere fatta valere mediante il rimedio della revocazione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.. Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 2.Con il secondo motivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360 n. 3violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 221 c.p.c.e ai sensi dell’art. 365 c.p.c. n. 4 e 5 per errata va- lutazione di risultanze probatorie documentali cd. prove legali (atti di natura penale non contestati e idonei a provare la falsità del documento impugnato) e per motivazione apparente e/o il- logica e/o contradditoria circa fatti e documenti decisivi del giu- dizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: in parti- colare si osserva che, fin dal primo grado, non è stata conte- stata tra le parti la falsità del Mod. F 24 in questione, ricono- sciuta anche dalla controparte, oltre che provata da documenti prodotti e non contestati. Tuttavia, il Giudice di secondo grado ha confermato la decisione impugnata (che aveva rigettato la querela di falso) fondando il proprio convincimento non sulla falsità del medesimo modello F24, bensì erroneamente sul fatto che l’esponente avrebbe fatto propria la compensazione fiscale in esso contenuta non avvedendosi della stessa e avvantag- giandosi dei suoi effetti con il decorso del tempo, oltretutto ri- tenendo sul punto ininfluenti i documenti nuovi di natura penale ed comunque non contestati (sopra e di seguito esaminati) che, invece, confermavano proprio la falsità materiale del mod. F24 in questione». Anche questo motivo è inammissibile. La corte d’appello ha ritenuto inammissibile il gravame propo- sto dalla società ricorrente, con riguardo alla decisione di primo grado sul merito della querela di falso proposta, come chiara- mente emerge dalla relativa motivazione e, precisamente, dai seguenti passaggi della stessa: «… parte appellante censura la sentenza in relazione alla motivazione espressa da pag. 8 a pag. 10 della stessa, senza titolare le sue censure e sostanzial- mente dolendosi dell’assunta decisione reiettiva, asseritamente in contrasto con le emergenze istruttorie acquisite e da acqui- sire (pure dolendosi della mancata ammissione delle istanze Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 istruttorie formalizzate e qui reiterate).Il tutto procedendo ad un esame delle singole frasi contenute nell’impugnata sentenza e senza –in realtà – censurare la ratio decidendi espressa dal Tribunale (così rendendo inammissibile l’appello per come pro- posto)». Con il motivo di ricorso in esame vengono ribadite le contesta- zioni in relazione al merito della decisione in ordine alla querela di falso, ma non è, in tal modo,colto e adeguatamente censu- rato il rilievo di inammissibilità del relativo motivo di appello che, in proposito, costituisce l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata nella presente sede. Il motivo di ricorso in esame, per ciò solo, è da ritenersi inam- missibile. In ogni caso, le stesse censure di merito con esso formulate (e ciò vale anche per ogni altro profilo della decisione impugnata che possa eventualmente ritenersi non coperto dal rilievo di inammissibilità del gravame) finiscono per risolversi, in so- stanza,nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione di tutti gli elementi istruttori disponibili operata nel giudizio di merito, accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sin- dacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. La decisione di primo grado che risulta confermataall’esito del giudizio di appello era fondata sul rilievo di elementi di prova sufficienti per ritenere che la presentazione del modello F24 con la compensazione tra debiti erariali e crediti di imposta della società ricorrente (certamente avvenuta e, del resto, risultante dal cassetto fiscale della medesima società) era alla stessa ri- conducibile, a prescindere dal soggetto che l’aveva material- mente effettuata, e ciò anche in considerazione del fatto che la Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 stessa società ricorrente se ne era, di fatto, avvalsa; e tanto è stato, del tutto correttamente, considerato sufficiente per escludere la sussistenza della dedotta falsità materiale. La contestazione dei suddetti accertamenti di fatto, come anti- cipato, non potrebbe certamente ritenersi ammissibile nella presente sede. D’altra parte, la censura di omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è ammissibile, in caso di doppia decisione conforme di merito (certamente ravvisabile, nella specie), ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (dispo- sizione abrogata, ma applicabile alla fattispecie, ratione tempo- ris e , comunque ), sostanzialmente trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. È appena il caso di osservare, infine, che nessuna “prova legale” può ritenersi essere stata prodotta a confutazione dei suddetti accertamenti, che risultano operati in sede di merito tenendo nel debito conto tutti gli elementi istruttori, anche documentali, regolarmente acquisiti al giudizio e sulla base di una prudente e corretta valutazione degli stessi, conformemente a quanto previsto dagli artt. 115 e 116 c.p.c.. Le ragioni fin qui esposte, di inammissibilità delle censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame, rendono, altresì, conto dell’irrilevanza, ai fini della presente decisione, della sentenza penale prodotta dalla società ricorrente in allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. in vista della data dell’adunanza camerale, produzione peraltro di per sé anch’essa inammissibile, in quanto effettuata in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 372 c.p.c. (non trattandosi di docu- mento relativo all’ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata e non essendo, comunque, la produzione intervenuta almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza Ric. n. 16888/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 camerale, pur essendo ciò possibile, in relazione alla data di formazione dell’atto). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’entecontroricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore imp