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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18663/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Cava de’ Tirreni (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lostudio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende per procura speciale rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso;- Ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (SA), C.F.: 8002156065, in persona delSindaco in carica e pro tempore;- Intimato–avverso la sentenza n. 6429/2/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributariadi II° grado della Campania, depositata il 20 novembre 2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno l’avviso di pagamento n. 1-065034-17-0005948-56 del18 ottobre 2017, notificatole il 2 dicembre 2017, da parte del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA), per l’omesso versamento della TARI relativa all’annoNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/20262014.

L’avviso era stato parzialmente annullato – dopo la conferma nelgiudizio di prime cure - dalla sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n.3460/4/2021, nel senso di sottrarre «alla superficie tassabile la superficie nonassoggettabile a TARI in quanto in essa si formano in via continuativa eprevalente rifiuti speciali al cui smaltimento provvede a proprie spese essaparte appellante (come da documentazioni in atti comprovante il contratto dismaltimento dei rifiuti speciali a carico della società appellante)».2.

Indi, veniva emesso l’avviso di accertamento in rettifica n.1065034210000009 del 6 maggio 2021, notificato il 18 gennaio 2022, perl’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2014, nella misura di euro6.562,00 a fronte di una riduzione del 30% delle aree esterne, avviso cheveniva impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado diSalerno.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso.3.

Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di giustizia tributaria diII° grado della Campania confermava la decisione, rilevando in motivazioneche «l’appellante lamenta che l’area oggetto dell’avviso di rettifica sia daqualificarsi come area scoperta, di natura pertinenziale, ma non operativa,perché solo destinata al transito degli automezzi funzionalmente allosvolgimento dell’attività societaria, come tale non sottoposta a Tari.

Va inveceritenuta fondata la difesa dell’Ente che ha dimostrato, tramite apportofotografico (che peraltro contraddice il contenuto del rilievo fotograficoallegato dalla società appellante alla sua relazione tecnica) che l’area esternaoggetto di contenzioso risulta essere area autonomamente operativa in quantodestinata alla movimentazione di materiali e al deposito degli stessi;dall'esame delle aerofoto allegate da parte appellante può concludersi nelsenso che l’area in oggetto è occupata da materiale evidentemente destinatoallo svolgimento dell’attività commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], il che non consentedi ritener provate le asserzioni di parte appellante, che di contro sostiene chel’area in oggetto è utilizzata esclusivamente come parcheggio o transitoNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026mezzi.

Corretta pertanto è la qualificazione attribuita all’area da parte delComune come area operativa, con riduzione della tassa nella misura del 30%.In definitiva, non è possibile ritenere, come sostenuto da parte appellante chel’area in esame vada inquadrata nella previsione di esenzione di cui alRegolamento Tari del Comune di [OSCURATO:PERSONA], invocato dallacontribuente».4.

Per la cassazione di detta sentenza – n. 6429/2/2023 del 20novembre 2023 - ricorre la società contribuente, formulando quattro motivi,deposita memoria illustrativa e chiede disporsi la riunione al presenteprocedimento di altro iscritto al n. 17452/2025 R.G., soggettivamente eoggettivamente connesso.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha chiesto lariunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 17452/2025 R.G.,chiamato per la medesima adunanza camerale del 26 maggio 2026, pendentetra le stesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo(cioè, la TARI relativa all’anno 2017).1.1.

L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità dellequestioni concernenti i singoli procedimenti, che rendono opportuno l’esame el’approfondimento separato.

Del resto, la trattazione unitaria di procedimenticonnessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice(cfr. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27550); e, nel caso di specie, ritieneil Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazionecongiunta delle cause nella medesima adunanza.2.

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., invocando la formazione del giudicato esterno in relazionealla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021, diNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026cui è stata attestata l’irrevocabilità.

Afferma la ricorrente che la decisione,resa nel giudizio proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pagamentoper la TARI relativa all’anno 2014, si era espressa nel senso della nonassoggettabilità a tassazione dei locali e delle aree produttivi di rifiuti speciali;ciononostante, nel giudizio avente ad oggetto il successivo avviso di rettifica,la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado, con la sentenza gravata, haritenuto applicabile la tassazione della superficie adibita ad area esternapertinenziale dell’opificio industriale nella misura ridotta del 30%, sull’assuntodella sua natura di area operativa, in contrasto con il decisum della pronunciasopra menzionata.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la nullità delladecisione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sestocomma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..Essa lamenta l’apparenza della motivazione, essendosi la Corte di secondogrado limitata a condividere le evidenze cristallizzate nelle foto di GoogleEarth prodotte dalla parte appellata, senza un effettivo vaglio critico,omettendo il puntuale apprezzamento delle prove e senza esplicitare delleragioni della ritenuta attendibilità e condivisibilità di una prova piuttosto chedelle altre.4.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ai sensi dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ..

Essaosserva che nel giudizio di primo grado, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA)si era costituito in giudizio solo in prossimità dell’udienza di discussione,depositando documentazione e formulando eccezioni non rilevabili d’ufficio.

LAstessa censura, quindi, la sentenza impugnata che non si è pronunziataNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026sull’eccezione di nullità della decisione di prime cure, in quanto basata sudocumentazione tardivamente prodotta.5.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ..

Essa censura la sentenza peravere posto a fondamento della decisione le aerofoto attinte da [OSCURATO:PERSONA] eprodotte dall’ente resistente, attestanti che solo una parte (1/10) dell’areascoperta è adibita a deposito di materie prime, pervenendo tuttavia a reputarelegittima, sulla base delle medesime evidenze, la tassazione dell’interasuperficie oggetto di contenzioso.

Secondo la società, lo stesso fotogrammaritrae il piazzale dell’opificio utilizzato, per la quasi totalità, quale area ditransito, come dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; avrebbe, quindi, errato la Cortedi secondo grado nel valutare il significato oggettivo della prova enell’elaborare il contenuto informativo deducibile dal dato istruttorio, in paleseviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.5.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle censure formulatecon il secondo motivo e il quarto motivo.5.1.

Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. -secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventicausa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero dellacausa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vitache ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipodi sentenza adottato (petitum immediato) - è applicabile anche nel caso in cuigli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie,un avviso di pagamento e un avviso di accertamento in rettifica), purché siaidentico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributariosottostante (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2011, n. 19310; Cass., Sez. 6^-5,30 ottobre 2017, n. 25798).Peraltro, giova ricordare anche che il giudicato formatosi sull’attofacoltativamente impugnabile è destinato a riverberarsi sugli atti impositivi oNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026esattivi ad esso successivi (Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass.Sez.

Trib., 14 maggio 2024, n. 13342).

Ciò in quanto la forza conformativa delgiudicato non può trovare un limite nelle regole che presiedono allacontestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari.

Inaltri termini, il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsiunilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cuiquello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano adincidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato.

Nel caso digiudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrastocon la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbenullo (si vedano, nell’ambito del processo amministrativo, gli artt. 114 cod.proc. amm. e 21-septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241); nelcaso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto conquella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia;diventerebbe, in altre parole, inefficace (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303).5.2.

Dal che si può desumere, in relazione alle vicende in disamina, cheil giudicato eventualmente formatosi sul primo atto facoltativamenteimpugnabile (nella specie, l’avviso di pagamento) può essere invocato nelgiudizio concernente l’impugnazione del secondo atto impugnabile (nellaspecie, l’avviso di accertamento in rettifica), giacché la scelta del contribuentedi anticipare la tutela contenziosa rispetto alla pretesa dell’ente impositorenon può essere vanificata dall’emanazione di un atto successivo incontraddizione con l’irrevocabilità di un accertamento negativo del giudicetributario sulla debenza del tributo.5.3.

Nel caso di specie, la sentenza gravata, nel qualificare l'areaesterna come «autonomamente operativa in quanto destinata allamovimentazione di materiali e al deposito degli stessi», legittimandone latassazione, seppur con una riduzione del 30%, si pone in insanabile contrastocon il predetto giudicato.

L’accertamento in minus della superficie imponibile,Numero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026operato dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021,deve, pertanto, ritenersi vincolante in questa sede.6.

Il terzo motivo è destituito di fondamento.Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario,la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica delricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali edi merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate,nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto ildiritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestarel'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti aisensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib.,13 maggio 2025, n. 12672).7.

Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e del quartomotivo, nonché l’infondatezza del terzo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di II° grado della Campania, in diversa composizione, per ladeterminazione della superficie imponibile e la liquidazione del minor tributo,nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo motivo, dichiaral’assorbimento del secondo motivo e del quarto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di II° grado dellaNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Cava de’ Tirreni (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lostudio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende per procura speciale rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso;- Ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (SA), C.F.: 8002156065, in persona delSindaco in carica e pro tempore;- Intimato–avverso la sentenza n. 6429/2/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributariadi II° grado della Campania, depositata il 20 novembre 2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno l’avviso di pagamento n. 1-065034-17-0005948-56 del18 ottobre 2017, notificatole il 2 dicembre 2017, da parte del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA), per l’omesso versamento della TARI relativa all’annoNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/20262014. L’avviso era stato parzialmente annullato – dopo la conferma nelgiudizio di prime cure - dalla sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n.3460/4/2021, nel senso di sottrarre «alla superficie tassabile la superficie nonassoggettabile a TARI in quanto in essa si formano in via continuativa eprevalente rifiuti speciali al cui smaltimento provvede a proprie spese essaparte appellante (come da documentazioni in atti comprovante il contratto dismaltimento dei rifiuti speciali a carico della società appellante)».2. Indi, veniva emesso l’avviso di accertamento in rettifica n.1065034210000009 del 6 maggio 2021, notificato il 18 gennaio 2022, perl’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2014, nella misura di euro6.562,00 a fronte di una riduzione del 30% delle aree esterne, avviso cheveniva impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado diSalerno. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso.3. Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di giustizia tributaria diII° grado della Campania confermava la decisione, rilevando in motivazioneche «l’appellante lamenta che l’area oggetto dell’avviso di rettifica sia daqualificarsi come area scoperta, di natura pertinenziale, ma non operativa,perché solo destinata al transito degli automezzi funzionalmente allosvolgimento dell’attività societaria, come tale non sottoposta a Tari. Va inveceritenuta fondata la difesa dell’Ente che ha dimostrato, tramite apportofotografico (che peraltro contraddice il contenuto del rilievo fotograficoallegato dalla società appellante alla sua relazione tecnica) che l’area esternaoggetto di contenzioso risulta essere area autonomamente operativa in quantodestinata alla movimentazione di materiali e al deposito degli stessi;dall'esame delle aerofoto allegate da parte appellante può concludersi nelsenso che l’area in oggetto è occupata da materiale evidentemente destinatoallo svolgimento dell’attività commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], il che non consentedi ritener provate le asserzioni di parte appellante, che di contro sostiene chel’area in oggetto è utilizzata esclusivamente come parcheggio o transitoNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026mezzi. Corretta pertanto è la qualificazione attribuita all’area da parte delComune come area operativa, con riduzione della tassa nella misura del 30%.In definitiva, non è possibile ritenere, come sostenuto da parte appellante chel’area in esame vada inquadrata nella previsione di esenzione di cui alRegolamento Tari del Comune di [OSCURATO:PERSONA], invocato dallacontribuente».4. Per la cassazione di detta sentenza – n. 6429/2/2023 del 20novembre 2023 - ricorre la società contribuente, formulando quattro motivi,deposita memoria illustrativa e chiede disporsi la riunione al presenteprocedimento di altro iscritto al n. 17452/2025 R.G., soggettivamente eoggettivamente connesso.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha chiesto lariunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 17452/2025 R.G.,chiamato per la medesima adunanza camerale del 26 maggio 2026, pendentetra le stesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo(cioè, la TARI relativa all’anno 2017).1.1. L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità dellequestioni concernenti i singoli procedimenti, che rendono opportuno l’esame el’approfondimento separato. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenticonnessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice(cfr. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27550); e, nel caso di specie, ritieneil Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazionecongiunta delle cause nella medesima adunanza.2. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., invocando la formazione del giudicato esterno in relazionealla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021, diNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026cui è stata attestata l’irrevocabilità. Afferma la ricorrente che la decisione,resa nel giudizio proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pagamentoper la TARI relativa all’anno 2014, si era espressa nel senso della nonassoggettabilità a tassazione dei locali e delle aree produttivi di rifiuti speciali;ciononostante, nel giudizio avente ad oggetto il successivo avviso di rettifica,la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado, con la sentenza gravata, haritenuto applicabile la tassazione della superficie adibita ad area esternapertinenziale dell’opificio industriale nella misura ridotta del 30%, sull’assuntodella sua natura di area operativa, in contrasto con il decisum della pronunciasopra menzionata.3. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la nullità delladecisione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sestocomma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..Essa lamenta l’apparenza della motivazione, essendosi la Corte di secondogrado limitata a condividere le evidenze cristallizzate nelle foto di GoogleEarth prodotte dalla parte appellata, senza un effettivo vaglio critico,omettendo il puntuale apprezzamento delle prove e senza esplicitare delleragioni della ritenuta attendibilità e condivisibilità di una prova piuttosto chedelle altre.4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ai sensi dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ.. Essaosserva che nel giudizio di primo grado, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA)si era costituito in giudizio solo in prossimità dell’udienza di discussione,depositando documentazione e formulando eccezioni non rilevabili d’ufficio. LAstessa censura, quindi, la sentenza impugnata che non si è pronunziataNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026sull’eccezione di nullità della decisione di prime cure, in quanto basata sudocumentazione tardivamente prodotta.5. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.. Essa censura la sentenza peravere posto a fondamento della decisione le aerofoto attinte da [OSCURATO:PERSONA] eprodotte dall’ente resistente, attestanti che solo una parte (1/10) dell’areascoperta è adibita a deposito di materie prime, pervenendo tuttavia a reputarelegittima, sulla base delle medesime evidenze, la tassazione dell’interasuperficie oggetto di contenzioso. Secondo la società, lo stesso fotogrammaritrae il piazzale dell’opificio utilizzato, per la quasi totalità, quale area ditransito, come dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; avrebbe, quindi, errato la Cortedi secondo grado nel valutare il significato oggettivo della prova enell’elaborare il contenuto informativo deducibile dal dato istruttorio, in paleseviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.5. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle censure formulatecon il secondo motivo e il quarto motivo.5.1. Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. -secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventicausa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero dellacausa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vitache ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipodi sentenza adottato (petitum immediato) - è applicabile anche nel caso in cuigli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie,un avviso di pagamento e un avviso di accertamento in rettifica), purché siaidentico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributariosottostante (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2011, n. 19310; Cass., Sez. 6^-5,30 ottobre 2017, n. 25798).Peraltro, giova ricordare anche che il giudicato formatosi sull’attofacoltativamente impugnabile è destinato a riverberarsi sugli atti impositivi oNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026esattivi ad esso successivi (Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass.Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13342). Ciò in quanto la forza conformativa delgiudicato non può trovare un limite nelle regole che presiedono allacontestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari. Inaltri termini, il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsiunilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cuiquello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano adincidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato. Nel caso digiudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrastocon la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbenullo (si vedano, nell’ambito del processo amministrativo, gli artt. 114 cod.proc. amm. e 21-septies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241); nelcaso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto conquella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia;diventerebbe, in altre parole, inefficace (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.Trib., 26 giugno 2023, n. 18241; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303).5.2. Dal che si può desumere, in relazione alle vicende in disamina, cheil giudicato eventualmente formatosi sul primo atto facoltativamenteimpugnabile (nella specie, l’avviso di pagamento) può essere invocato nelgiudizio concernente l’impugnazione del secondo atto impugnabile (nellaspecie, l’avviso di accertamento in rettifica), giacché la scelta del contribuentedi anticipare la tutela contenziosa rispetto alla pretesa dell’ente impositorenon può essere vanificata dall’emanazione di un atto successivo incontraddizione con l’irrevocabilità di un accertamento negativo del giudicetributario sulla debenza del tributo.5.3. Nel caso di specie, la sentenza gravata, nel qualificare l'areaesterna come «autonomamente operativa in quanto destinata allamovimentazione di materiali e al deposito degli stessi», legittimandone latassazione, seppur con una riduzione del 30%, si pone in insanabile contrastocon il predetto giudicato. L’accertamento in minus della superficie imponibile,Numero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026operato dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania – sezione staccata di Salerno il 23 aprile 2021, n. 3460/4/2021,deve, pertanto, ritenersi vincolante in questa sede.6. Il terzo motivo è destituito di fondamento.Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario,la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica delricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali edi merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate,nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto ildiritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestarel'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti aisensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib.,13 maggio 2025, n. 12672).7. Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e del quartomotivo, nonché l’infondatezza del terzo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di II° grado della Campania, in diversa composizione, per ladeterminazione della superficie imponibile e la liquidazione del minor tributo,nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo motivo, dichiaral’assorbimento del secondo motivo e del quarto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di II° grado dellaNumero registro generale 9681/2024Numero sezionale 4486/2026Numero di raccolta generale 18663/2026Data pubblicazione 09/06/2026Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris