CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19044/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le censure sulla responsabilità si risolvono nella reiterata richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, (b) le censure relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto inidonee a incidere la capacità dimostrativa della motivazione, che traccia un percorso logico completo e persuasivo in ordine a tutti i punti contestati. Nel caso in esame la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e razionale circa la conferma della responsabilità attraverso un'analisi dettagliata delle dichiarazioni accusatorie e degli altri elementi di prova raccolti; del pari, la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile nella parte in cui riconosce la recidiva, tenuto conto che il numero di delitti già commesso, secondo la legittima valutazione della Corte di appello indicava un concreto accrescimento della pericolosità sociale e consentiva di ritenere congrua la pena già irrogata e non ulteriormente contenibile il trattamento sanzionatorio (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1