CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il G.i.p. del Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione formulata dalla difesa del ricorrente avverso il provvedimento del P.M. di diniego della richiesta di restituzione di somme di denaro sequestrate, a fini probatori, all'esito di attività di perquisizione svolta in occasione di un controllo dell'indagato che veniva trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, di somme di denaro contante e di attrezzi atti allo scasso, materiale rinvenuto nel veicolo del ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizi della motivazione (mancanza e/o illogicità) circa il profilo della correlazione tra le somme sequestrate e le imputazioni formulate, considerata l'assenza di contestazioni relative a delitti in materia di stupefacenti rispetto all'ipotesi di ricettazione contestata; osserva il ricorrente che, al più, si sarebbe potuta ipotizzare la meno grave ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, la quale non consente però la confisca di somme che non siano provento diretto dell'attività delittuosa; non era comunque dimostrato il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto all'ipotesi di accusa (considerati il quantitativo talmente modesto di stupefacente sequestrato, che aveva dato luogo solo ad una segnalazione amministrativa, e l'assenza di elementi per ipotizzare attività di cessione di stupefacenti da parte del ricorrente). Anche in relazione all'ipotizzato delitto di ricettazione delle somme rinvenute, era carente il fumus del reato presupposto mentre l'indagato aveva fornito credibili giustificazioni circa la provenienza del denaro (frutto di risparmi, dell'attività di lavoro e della vendita della propria vettura); del tutto carente era l'indicazione della finalità del disposto sequestro, considerata la natura dei beni oggetto di ablazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato è del tutto carente sia in relazione all'accertamento del profilo della riconducibilità delle somme sequestrate ad una precisata ipotesi di reato, sia ancor più per quanto concerne l'indicazione delle finalità di prova che avrebbero reso necessario il permanere dell'adottato sequestro. Esclusa la correlazione delle somme di denaro oggetto di sequestro con ipotetiche attività di cessione illecita di sostanze stupefacenti svolte dall'indagato, occorreva confrontarsi con l'ipotesi di accusa secondo la quale quelle somme sarebbero state il provento della contestata ricettazione, verificando a quale categoria di delitti fosse riconducibile la provenienza del denaro; una volta operato e risolto in senso positivo tale controllo, mediante l'apprezzamento degli elementi idonei a configurare - pur se in astratto - la provenienza del denaro da ipotesi delittuose, restava da verificare la perdurante sussistenza delle esigenze di prova, che rendevano necessario il mantenimento del vincolo sulle cose sequestrate.L'ordinanza in esame non ha fornito alcun effettivo supporto motivazionale alla decisione assunta, omettendo di affrontare il profilo delle esigenze probatorie poste a base del vincolo e limitandosi ad affermare - senza alcun aggancio a concrete risultanze di indagine - che "le somme sequestrate appaiono ragionevolmente riconducibili all'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti". E' prevalente, infatti l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, anche in relazione alle questioni concernenti l'adozione di misure cautelari reali e di sequestri a fini di prova, ritiene necessaria - ove vengano contestati reati aventi ad oggetto denaro ritenuto di provenienza delittuosa - l'individuazione, attraverso la formulazione della contestazione provvisoria e le risultanze delle indagini svolte, della tipologia di reati da cui si ritiene che il denaro provenga, non potendo farsi leva esclusivamente su elementi privi di capacità dimostrativa (come il solo dato dell'ingente ammontare delle somme di denaro: Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 0; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 - 0; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 0). Va, altresì, ricordato che alla luce dei più recenti arresti della Corte a Sezioni unite, il sequestro disposto per finalità probatorie - come nel caso in esame - impone, anche ove abbia ad oggetto il corpo del reato, la specifica indicazione delle finalità di prova che possono essere soddisfatte mediante la sottrazione della disponibilità delle cose sequestrate a colui che le detiene (Sez. Unite, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 0), finalità che per la particolare natura del denaro può ad esempio ricorrere quando il numerano sequestrato possieda elementi identificativi che ne consentano la tracciabilità (numeri di serie delle banconote; macchiatura o segnatura delle banconote) o la dimostrazione della falsificazione. Il provvedimento deve pertanto essere annullato, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Roma che procederà a rinnovare l'esame della richiesta avanzata, applicando i principi di diritto su enunciati e valutando gli elementi a sua disposizione, tanto quelli scaturiti dalle indagini quanto quelli prospettati dal ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Rom