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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10950/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LVATORE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IOVINOLUCIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PARMENTOLA2026 ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], TARTAGLIONE1040 CARMINE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026- controricorrente -Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza n. 1160/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/04/2024 R.G.N. 440/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano, articolando tremotivi di ricorso, la sentenza n. 1160/2024 depositata in data10/04/2024 dalla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro conla quale, dichiarando l’inammissibilità della domanda degliodierni ricorrenti per l’indennità di mobilità per intervenutadecadenza ai sensi dell’art. 129, comma 5, di cui al R.D.L. n.1827 del 1935, nonché dell’art. 47 del D.P.R. n° 639/1970, erastato accolto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, al contrario,riconosciuto il beneficio in questione agli stessi ricorrenti.2.

L’INPS si è costituito in giudizio con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.3.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/02/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle norme che regolano l’indennità di mobilità (artt. 4 e 24della Legge n. 223/1991), del principio di conservazionedell’atto giuridico di cui all’art.1367 c.c. e del principio diconversione dell’atto nullo di cui all’art.1424 c.c., in relazioneall’obbligo da parte dell’INPS di conversione della domanda diNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026NASPI erroneamente inviata nei termini dai ricorrenti inNu mlueroo gdi ora ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026della domanda di mobilità.

Si critica la sentenza impugnata nellaparte in cui, dichiarando l’intervenuta decadenza dallapossibilità di richiedere l’indennità di mobilità, non avrebbevalutato l’obbligo dell’INPS di convertire la domanda giàtempestivamente presentata dai ricorrenti erroneamente ai finiNaspi, sussistendo invece i presupposti per la sola indennità dimobilità, con la conseguenza che alcuna decadenza potevaritenersi maturata per inutile decorso del termine di 68 giorniprevisto dall'art. 129 della L. n° 1155/36 per la presentazionedella domanda di mobilità, dovendo gli effetti di questaricondursi alla domanda originariamente e tempestivamentepresentata per la Naspi.2.

La questione posta con il motivo di ricorso è nuova, maidedotta innanzi al giudice di primo grado e alla Corte di Appello.Il motivo è, ad ogni modo, infondato.

La decadenza in ordinealla domanda è maturata in ragione di norme inderogabili postea fondamento della pubblica funzione e non è ascrivibile all’INPSe tanto meno può predicarsi la sanzionabilità da parte delgiudice del mancato esercizio di un preteso potere diriqualificazione della istanza amministrativa proposta dairicorrenti.3.

L’INPS non può attivarsi di ufficio per riqualificare unaistanza proposta erroneamente dal lavoratore.3.1.

Si considerino i principi espressi da questa Corte:l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,n. 223 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha lasua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in viaautomatica, presupponendo, come tutti i trattamentiprevidenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - chenon potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relativeNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026condizioni - entro i termini di decadenza stabiliti dalla norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026in materia di disoccupazione involontaria, applicabile perl'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operatonel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativadeve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanzialinella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità), cosìcom'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui all'art.20 ter della legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha introdottouna sanatoria per le domande di concessionedell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, perle quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto(Cass. 09/09/2011, n. 18528).3.2.

Ed ancora: la decadenza (sostanziale) dall'esercizio deldiritto alla prestazione previdenziale, prevista dall'art. 6.

D.L.29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n.166, è annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interessepubblico alla definitività e certezza delle determinazioniconcernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, edè pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escluderela possibilità, per l'ente previdenziale (il quale non ha alcunparticolare onere probatorio, essendo la decadenza unaconseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del dirittodurante il tempo stabilito), di rinunciare alla decadenza stessaovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essosoggetto (Cass. 01/12/1998, n. 12141).4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle norme che regolano l’attività amministrativa (art. 1,comma 2-bis, e art. 6 L. n. 241/1990 – art. 97 Cost), perviolazione del principio del cd. soccorso istruttorio, in relazioneNumero registro generale 21854/2024all’obbligo da parte dell’INPS di informare il lavoratore sullaN umero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026erroneità della presentazione di domanda di Naspi in luogo dellaData pubblicazione 24/04/2026mobilità.

I ricorrenti deducono che, anche nella denegata ipotesiin cui fosse stata necessaria una esplicita domanda diconversione della Naspi in mobilità, tale facoltà sarebbe stata difatto preclusa dalla violazione del principio del cd. soccorsoistruttorio da parte dell’INPS; l’Istituto avrebbe dovutoinformare i ricorrenti che, nella specie, non ricorrevano ipresupposti per la concessione della Naspi ma solo quelli dellamobilità, in quanto alternativi tra loro.5.

Il motivo non merita accoglimento ad avviso del Collegio:non sussiste alcuna condotta censurabile dell’INPS perché iltermine di decadenza era scaduto e in ragione di una disciplinalegale inderogabile.

La questione posta dal secondo motivoriguarda, poi, un profilo di illegittimità della condotta dell’INPSmai dedotto prima e del tutto nuovo.

Non vi è alcuna criticaammissibile alla sentenza impugnata.6.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, dell’art. 7 della L.223/1991 e dell’art. 38 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in relazione all’obbligo di presentazione telematicadelle domande di indennità di mobilità, per l’erronea esclusionedel concetto di forza maggiore quale causa impeditiva deldecorso del termine di decadenza per la presentazione delladomanda di indennità di disoccupazione.

In via ulteriormentesubordinata, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nellaparte in cui essa ha escluso che l’impossibilità di presentazionetelematica della domanda di mobilità configurasse unimpedimento assoluto, ma solo una mera difficoltà.Numero registro generale 21854/20247.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Nell’escludereN umero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026l’esistenza della causa di forza maggiore la sentenza si èData pubblicazione 24/04/2026uniformata alla giurisprudenza di questa Corte e va esente dacensure.

Si consideri che: «in materia di indennità di mobilità, ildecorso dei sessanta giorni per la presentazione della domandadi ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, delr.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art.7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determinala decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilitonell'interesse alla certezza di una determinata situazionegiuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessasolo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge,sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad unasituazione di mera difficoltà, non riconducibile al concettonormativo di forza maggiore» (Cass. 04/04/2022, n. 10744).8.

Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.9.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% edaccessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LVATORE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IOVINOLUCIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PARMENTOLA2026 ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], TARTAGLIONE1040 CARMINE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026- controricorrente -Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza n. 1160/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/04/2024 R.G.N. 440/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano, articolando tremotivi di ricorso, la sentenza n. 1160/2024 depositata in data10/04/2024 dalla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro conla quale, dichiarando l’inammissibilità della domanda degliodierni ricorrenti per l’indennità di mobilità per intervenutadecadenza ai sensi dell’art. 129, comma 5, di cui al R.D.L. n.1827 del 1935, nonché dell’art. 47 del D.P.R. n° 639/1970, erastato accolto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, al contrario,riconosciuto il beneficio in questione agli stessi ricorrenti.2. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/02/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle norme che regolano l’indennità di mobilità (artt. 4 e 24della Legge n. 223/1991), del principio di conservazionedell’atto giuridico di cui all’art.1367 c.c. e del principio diconversione dell’atto nullo di cui all’art.1424 c.c., in relazioneall’obbligo da parte dell’INPS di conversione della domanda diNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026NASPI erroneamente inviata nei termini dai ricorrenti inNu mlueroo gdi ora ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026della domanda di mobilità. Si critica la sentenza impugnata nellaparte in cui, dichiarando l’intervenuta decadenza dallapossibilità di richiedere l’indennità di mobilità, non avrebbevalutato l’obbligo dell’INPS di convertire la domanda giàtempestivamente presentata dai ricorrenti erroneamente ai finiNaspi, sussistendo invece i presupposti per la sola indennità dimobilità, con la conseguenza che alcuna decadenza potevaritenersi maturata per inutile decorso del termine di 68 giorniprevisto dall'art. 129 della L. n° 1155/36 per la presentazionedella domanda di mobilità, dovendo gli effetti di questaricondursi alla domanda originariamente e tempestivamentepresentata per la Naspi.2. La questione posta con il motivo di ricorso è nuova, maidedotta innanzi al giudice di primo grado e alla Corte di Appello.Il motivo è, ad ogni modo, infondato. La decadenza in ordinealla domanda è maturata in ragione di norme inderogabili postea fondamento della pubblica funzione e non è ascrivibile all’INPSe tanto meno può predicarsi la sanzionabilità da parte delgiudice del mancato esercizio di un preteso potere diriqualificazione della istanza amministrativa proposta dairicorrenti.3. L’INPS non può attivarsi di ufficio per riqualificare unaistanza proposta erroneamente dal lavoratore.3.1. Si considerino i principi espressi da questa Corte:l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,n. 223 costituisce un trattamento di disoccupazione che ha lasua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in viaautomatica, presupponendo, come tutti i trattamentiprevidenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - chenon potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relativeNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026condizioni - entro i termini di decadenza stabiliti dalla norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026in materia di disoccupazione involontaria, applicabile perl'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operatonel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativadeve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanzialinella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità), cosìcom'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui all'art.20 ter della legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha introdottouna sanatoria per le domande di concessionedell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, perle quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto(Cass. 09/09/2011, n. 18528).3.2. Ed ancora: la decadenza (sostanziale) dall'esercizio deldiritto alla prestazione previdenziale, prevista dall'art. 6. D.L.29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n.166, è annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interessepubblico alla definitività e certezza delle determinazioniconcernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, edè pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escluderela possibilità, per l'ente previdenziale (il quale non ha alcunparticolare onere probatorio, essendo la decadenza unaconseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del dirittodurante il tempo stabilito), di rinunciare alla decadenza stessaovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essosoggetto (Cass. 01/12/1998, n. 12141).4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle norme che regolano l’attività amministrativa (art. 1,comma 2-bis, e art. 6 L. n. 241/1990 – art. 97 Cost), perviolazione del principio del cd. soccorso istruttorio, in relazioneNumero registro generale 21854/2024all’obbligo da parte dell’INPS di informare il lavoratore sullaN umero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026erroneità della presentazione di domanda di Naspi in luogo dellaData pubblicazione 24/04/2026mobilità. I ricorrenti deducono che, anche nella denegata ipotesiin cui fosse stata necessaria una esplicita domanda diconversione della Naspi in mobilità, tale facoltà sarebbe stata difatto preclusa dalla violazione del principio del cd. soccorsoistruttorio da parte dell’INPS; l’Istituto avrebbe dovutoinformare i ricorrenti che, nella specie, non ricorrevano ipresupposti per la concessione della Naspi ma solo quelli dellamobilità, in quanto alternativi tra loro.5. Il motivo non merita accoglimento ad avviso del Collegio:non sussiste alcuna condotta censurabile dell’INPS perché iltermine di decadenza era scaduto e in ragione di una disciplinalegale inderogabile. La questione posta dal secondo motivoriguarda, poi, un profilo di illegittimità della condotta dell’INPSmai dedotto prima e del tutto nuovo. Non vi è alcuna criticaammissibile alla sentenza impugnata.6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, dell’art. 7 della L.223/1991 e dell’art. 38 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in relazione all’obbligo di presentazione telematicadelle domande di indennità di mobilità, per l’erronea esclusionedel concetto di forza maggiore quale causa impeditiva deldecorso del termine di decadenza per la presentazione delladomanda di indennità di disoccupazione. In via ulteriormentesubordinata, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nellaparte in cui essa ha escluso che l’impossibilità di presentazionetelematica della domanda di mobilità configurasse unimpedimento assoluto, ma solo una mera difficoltà.Numero registro generale 21854/20247. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Nell’escludereN umero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 10950/2026l’esistenza della causa di forza maggiore la sentenza si èData pubblicazione 24/04/2026uniformata alla giurisprudenza di questa Corte e va esente dacensure. Si consideri che: «in materia di indennità di mobilità, ildecorso dei sessanta giorni per la presentazione della domandadi ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, delr.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art.7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determinala decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilitonell'interesse alla certezza di una determinata situazionegiuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessasolo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge,sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad unasituazione di mera difficoltà, non riconducibile al concettonormativo di forza maggiore» (Cass. 04/04/2022, n. 10744).8. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% edaccessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 21854/2024Numero sezionale 1040/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 10950/2026Data pubblicazione 24/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 10950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris