CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria Sull’istanza di sospensione proposta nelricorso n. 22043/25 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano; -intimato - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] 6 ottobre 2025n. 279; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare; Oggetto:disciplinare avvocati – istanza di sospensione - rigetto. N.R.G.: 22043/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’antefatto. L’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], essendo creditore di [OSCURATO:PERSONA], iniziò l’esecuzione forzata pignorando un immobile della debitrice. La società creditrice per tale incombente conferì mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] condivideva l’uso e la proprietà del proprio studio legale con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto preliminare di vendita dell’immobile pignorato dalla cassa Raiffeisen. Invocando tale contratto, [OSCURATO:PERSONA] convenne successivamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’inadempimento del contratto preliminare e chiedendo la pronuncia d’una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. 2. I fatti di causa. Su segnalazione dell’Autorità giudiziaria, il consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento avviò il procedimento disciplinare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Gli fu ascritta la violazione degli artt. 9 e 24 del [OSCURATO:PERSONA] (CDF) peravere prestato consulenza giuridica a [OSCURATO:PERSONA] in una situazione di conflitto di interessi. Quindi con decisione del 14 giugno 2021 fu irrogata all’incolpato la sanzione della sospensione per quattro mesi. La decisione fu impugnata dall’incolpato. 2.1. Con sentenza 6 ottobre 2025 n. 279 il [OSCURATO:PERSONA] rigettò il gravame. Il CNF ritenne che: N.R.G.: 22043/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 -) l’incolpato risultava tuttoraiscritto all’albo dei praticanti avvocati, e di conseguenza era soggetto alla potestà disciplinare; -) il procedimento disciplinare si era svolto regolarmente; -) dalla ricostruzione dei fatti per come compiuta dallo stesso incolpato emergeva che questi aveva svolto un’attività di consulenza legale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; -) tale attività fu svolta in una situazione di potenziale conflitto di interessi, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era debitrice della [OSCURATO:PERSONA], assistita nel procedimento esecutivo avviato contro [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale condivideva con l’incolpato l’uso e la proprietà dello studio legale; -) la sanzione inflitta era adeguata alla gravità del fatto commesso. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su nove motivi. Il COA di Bolzano non si è difeso. 4. Il ricorrente ha chiesto che fosse sospesa in via cautelare l’esecutività della sanzione irrogata. Per illustrare tale istanza ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività professionale stragiudiziale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce che dello svolgimento di tale attività non vi era prova, e che l’aver concluso un contratto preliminare di vendita costituisce un’attività privatistica, non un rapporto professionale. 2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. 3. Col terzo motivo è lamentata la violazione dell’articolo 2730 c.c.. N.R.G.: 22043/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha tratto la prova della sua colpevolezza da una memoria da lui stesso depositata, qualificata come avente contenuto “confessorio”, così trascurando di considerare che la confessione può avere ad oggetto soltanto fatti, ma non valutazioni giuridiche, quale è la qualificazione come “professionale” di un rapporto giuridico. 4. Col quarto motivo è denunciato il vizio di ultrapetizione. Il ricorrente deduce di essere stato condannato sulla base di fatti avvenuti in epoca antecedente a quella indicata nel capo di incolpazione. 5. Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha determinato la misura della sanzione. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe, in parte qua, “immotivata”. 6. Il sesto motivo di ricorso, secondo l’unica interpretazione che questo collegio ritiene plausibile, formula una censura riassumibile nel modo che segue: poiché nel caso di specie il CNF avrebbe dovuto escludere l’esistenza di un rapporto professionale, e di conseguenza la violazione dell’articolo 24 del CDF, a fortiori avrebbe dovuto escludere una responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 9 CDF. 7. Col settimo motivo è lamentata la violazione dell’articolo 2729 c.c. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di condanna utilizzando indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce che il capo di incolpazione non individuava“in modo specifico il “quando” e il “che cosa” della condotta tipica: manca la precisa collocazione temporale e l’indicazione di atti professionali in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. N.R.G.: 22043/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 9. Col nono motivo il ricorrente deduce che la sentenza d’appello non si è limitata ad integrare la carente motivazione del provvedimento di inflizione della sanzione disciplinare, ma ha modificato i fatti posti a fondamento della domanda. 10. Ritiene la Corte che l’istanza di sospensione - impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione - sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero. Infatti: -) i motivi di ricorso non appaiono prima faciemanifestamente fondati; -) il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni giustificatrici dell’istanza di sospensione, limitandosi a formulare una “riserva” al riguardo; -) le ragioni giustificatrici dell’istanza di sospensione, per come formulate nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., in primo luogo sono inammissibili, in quanto la suddetta memoria non può sopperire alle carenze del ricorso (ex multis, Cass. Sez. 2, 30/03/2023, n. 8949; Cass. Sez. 6, 01/09/2020, n. 18158); -) in ogni caso le suddette ragioni sono –lo si rileva ad abundantiam – del tutto generiche e fondate su circostanze mai rappresentate nel ricorso (ad es., la partecipazione ad un collegio arbitrale di cui il ricorrente assume avere “riferito nel ricorso”, ma del quale nel ricorso non v’è traccia); -) infine, a seguire la tesi del ricorrente - secondo il quale la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato - si perverrebbe all’illogica conseguenzache mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di Forlì svolto attività difensiva. N.R.G.: 22043/25 Camera di consig