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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06537/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NienRY roto h MARA I 1i/11/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per la parte civile "[OSCURATO:PERSONA] dei Valori" l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la parte civile Regione Liguria l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavano conclusione e nota spese per [OSCURATO:PERSONA] il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Cassazione confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di peculato.

Si contestava agii stessi, componenti del Consiglio regionale ligure, facenti parte del gruppo "Italia dei Valori" di essersi appropriati per fini personali delle somme messe a disposizione per il rimborso di spese di rappresentanza, trasporto e varie correlate allo svolgimento di attività autorizzate dalla legge regionale n. 38 del 1990 vigente all'epoca delle condotte.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dello Scialfa che deduceva:

2.1. violazione di legge: la Corte di appello non avrebbe adempiuto ai mandato della sentenza rescindente.

In particolare non avrebbe tenuto in considerazione la natura eminentemente "politica" delle spese contestate e la loro legittimità alla luce delle previsioni della legge regionale n. 38 del 1990 vigente all'epoca dei fatti.

Sarebbe pertanto illegittima la valutazione di illiceità (a) delle spese di ristorazione necessarie alla effettuazioni di incontri politici funzionali alla soddisfazioni di interessi regionali, (b) delle spese di trasporto necessarie per svolgere attività connessa a quella del Gruppo regionale, (c) delle spese per le missioni.

La valutazione in ordine all'illegittimità di tali spese sarebbe stata generata da una interpretazione riduttiva delle spese rimborsabili, che, nella prospettiva di chi ricorre, non avrebbero dovuto essere limitate solo a quelle inerenti io svolgimento dell'attività dei Consigli regionali, ma avrebbero dovuto comprendere la fondamentale attività di collegamento tra il territorio e le istituzioni ai gruppi consigliari regionali svolgono con il territorio e le istituzioni;

2.2. Violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.): nonostante la Cassazione avesse annullato anche con riguardo all'elemento soggettivo questo non veniva scrutinato.

In particolare non era stato considerato che l'esistenza di un efficiente apparato di controllo regionale impediva di ritenere che il ricorrente avesse consapevolmente violato le regole di destinazione del denaro pubblico; si ribadiva che il margine di autonomia concesso ai gruppi consigliari e la latitudine del perimetro entro il quale potevano essere ricomprese le spese di rappresentanza era ostatiA1a1 riconoscimento della responsabilità anche sotto il profilo oggettivo.3.

Ricorreva per cassazione anche il difensore della [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 623 e 627 cod. proc. pen): non sarebbe stato adempiuto il mandato della sentenza rescindente in quanto l'accertamento di responsabilità sarebbe stato confermato sulla base di presunzioni e dell'erronea interpretazione della legge regionale all'epoca vigente, che consentiva di disporre di fondi per "iniziative politiche", ovvero per attività di raccordo con gli organi politici nazionali, oltre che con l'elettorato territoriale.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: gli artt. 2 e 4 delle legge regionale n. 38 del 1990, vigente all'epoca dei fatti, consentiva le spese per le iniziative politiche.

Si deduceva che la commissione rendiconti nel giugno 2005 aveva chiarito quali fossero le spese inerenti le iniziative politiche, tra le quali rientravano quelle contestate, confermandone la legittimità.

La sentenza impugnata aveva effettuato pertanto una illegittima interpretazione della legge regionale, che era essenziale per delimitare la rilevanza penale delle condotte;

3.3. violazione di legge (314 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità: la sentenza rescindente aveva stabilito che per l'accertamento di responsabilità erano insufficienti la mancata giustificazione delle spese, la loro eccessività e la genericità dei documenti giustificativi.

In contrasto con tali indicazioni la Corte di appello ha confermato la condanna senza individuare spese abnormi non correlate con l'attività svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si deduceva che l'impianto motivazionale si presentava di nuovo strutturato su presunzioni (come il rimborso in contanti delle spese, la genericità dei giustificativi di spesa il frazionamento degli scontrini) e non teneva in considerazione la legittimazione regionale alla spesa per iniziative politiche (ed in specie l'autorizzazione legislativa ai rimborso delle spese di ristorazione previste dall'art. 4 comma 3 della legge regionale), il fatto che i consiglieri non beneficiavano di alcuna diaria e non avevano accesso diretto al conto del gruppo (ma dovevano chiedere il rimborso che doveva essere approvato), né il fatto che la ricorrente aveva specificamente contestato la riconduzione a sé medesima di alcune voci di spesa.

Si deduceva che il capo di imputazione era generico e contestava episodi di peculato in relazione ai quali non si rinveniva con certezza la prova documentale a causa della confusione contabile riconducibile alla gestione del [OSCURATO:PERSONA].

In sintesi si riteneva che le spese di trasporto erano giustificate perché funzionali all'espletamento di iniziative politiche, l'appropriazione dei rimborsi relativi a quelle di ristorazione e di trasporto era stata valutata sulla base della genericità dei giustificativi di spese oltre che di presunzioni (luoghi e date di effettuazione dei convivi) prive di efficacia dimostrativa; mentre le "altre spese", riferibili alla cancelleria era state ritenute indebite sulla base del frazionamento dello scontrini senza valutare le giustificazioni offerte dalla ricorrente.

3.4. Violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo: alla ricorrente sono contestate spese di trasporto spese per seminari e convegni, spese postali, telefoniche e di cancelleria e spese per riunioni e ristorazione; si tratta di voci riconducibili alle spese legittime indicate dalla Legge regionale: il che escluderebbe la consapevolezza della ricorrente di avere effettuato appropriazioni non legittime.

La buona fede della ricorrente emergerebbe anche dai contenuto di una conversazione nei corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] muoveva aperte critiche al tesoriere [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua gestione.

3.5. Violazione di legge: la legislazione della regione Liguria prevedeva che i giustificativi di spesa venissero prodotti per essere approvati dal gruppo consiliare: ebbene il gruppo della ricorrente non aveva approvato né í rendiconti del 2010 né quelli del 2011, sicché i relativi reati non potevano ritenersi consumati così come ritenuto dalla sentenza che aveva assolto la ricorrente in relazione ai fatti non rendicontati dei 2012.

Se l'approvazione del rendiconto consuma il reato, i peculati riferiti agli anni 2011 e 2010 non si sarebbe consumati per mancata approvazione dei relativi rendiconti.

3.6. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 29 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili e, nelle parti in cui si presentano omogenei, saranno trattati unitariamente.

2. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Cassazione.

Entrambi criticano il riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo del peculato che, nel caso in esame, non sarebbe configurabile neanche in astratto, in quanto le appropriazioni contestate sarebbero riferibili a spese per le quali i rimborsi erano previsti legittimati dalla Legge regionale n. 38 dei 1990 in allora vigente (primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Scialfa e primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta di doglianze inammissibili ai sensi dell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen., in quanto sono rivolte nei confronti della "configurabilità" del peculato nel periodo di vigenza della Legge regionale ligure n. 38 del 1990, tema non devoluto alla Corte di appello dalla sentenza giudicante.

Sul quale, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato.Nella sentenza di annullamento la Cassazione ha, infatti, affermato che «non è di per sé dubbio che una condotta di utilizzazione a fini personali dei fondi che vengano anticipati dall'Ente, e posti a disposizione dei gruppi per determinate spese istituzionali, integri ii reato di peculato.

L'appropriazione, difatti si realizza con l'utilizzazione per scopi personali e la condotta successiva di falsificazione della documentazione giustificativa della spesa stessa rappresenta un modo per occultare la già avvenuta appropriazione»: la Corte ha lapidariamente affermato che la Corte di appello aveva legittimamente rigettato i motivi rivolti a contestare la non inerenza delle spese, riconoscendo la configurabilità del peculato nel caso in esame (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Tale approdo "chiude" l'accertamento processuale in ordine alla sussistenza in astratto dell'elemento oggettivo del reato nel caso - come quello in esame - in cui si contesta l'appropriazione illecita di somme destinate al rimborso delle spese affrontate dal gruppo consiliare per fini istituzionali.

Correttamente quindi la Corte territoriale, nell'individuare il perimetro della sentenza rescissoria, ha rilevato come non vi fosse spazio per mettere in discussione la configurabilità del reato di peculato nel caso di illecita distrazione dei fondi destinati al rimborso delle spese istituzionali effettuate dai gruppi consiliari regionali (pag. 6 della sentenza impugnata).

La Cassazione, peraltro, nella sentenza rescindente quando ha ritenuto la configurabilità del peculato, ha richiamato espressamente la pronuncia, emessa nel caso "Piredda", in relazione ai coimputati dei ricorrenti che avevano effettuato una diversa scelta in ordine al rito.

Secondo tale sentenza, nel caso in cui si contesti il peculato per distrazione delle somme percepite quali contributi dai gruppi consiliari regionali, deve escludersi la legittimità dell'impiego di fondi pubblici in relazione a spese non giustificate, o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione, o recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità all'attività istituzionale, quali scontrini di acquisto di beni, titoli di viaggio o ricevute di consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione dell'identità degli ospiti o dell'occasione (Sez. 6, Sentenza n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 - 01) Tale approdo ermeneutico, particolarmente rilevante perché riferito ai coimputati dei ricorrenti cui era contestata una condotta di peculato analogia quella per cui si procede, trova conferma e conforto in altri rilevanti - e ormai largamente condivisi - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità.

Si è infatti affermato con giurisprudenza che si condivide e ribadisce: -che integra il delitto di peculato l'impiego di somme, prelevate dal Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, per spese connesse all'attività politica dei partiti e non invece ad iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per spese sostenute dai singoli consiglieri per la loro personale attività politica (cura del proprio consenso, incremento della personale visibilità, relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori), per spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri, ovvero per l'organizzazione di altre attività scisse da quelle del gruppo consiliare (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418 - 04). - Che i gruppi consiliari regionali rivestono qualifica pubblicistica essendo organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri, partecipando direttamente all'attività assembleare mediante l'elaborazione dei progetti di legge, la preparazione di atti di indirizzo e controllo, l'acquisizione di informazioni, studi, statistiche e documentazione.

In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità istituzionali, non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per esigenze personali di ciascun componente del gruppo (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Giovine, Rv. 279418 - 01). - Che in tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014.

La Corte non ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, Giovine, Rv. 279418 - 03) Si tratta di approdi (che superano in via definitiva quanto affermato con le sentenza emessa nel caso "Tretter": Sez. 6, Sentenza n. 33069 del 12/05/2003, Rv. 226531 - 01) che confermano la valutazione circa la sussistenza del peculato nel caso di distrazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari regionali, tema sul quale - si ripete - si è formato il giudicato.

In sintesi: alla Corte di appello non era stata devoluta la questione della configurabilità del peculato correlato alla appropriazione dei fondi regionali per il rimborso di spese non istituzionali dei gruppi consiliari, ma solo quella di rivalutare il compendio probatorio disponibile, emendando le carenze motivazionali della prima sentenza di appello, che, secondo la sentenza rescindente aveva effettuato una valutazione sommaria delle prove, affidandosi in alla ipotetica capacità dimostrativa della genericità della documentazione, della eccessività delle spese, ed aveva, inoltre, effettuato anche una illegittima inversione dell'onere della prova.

Si tratta cioè di un annullamento fondato sulla valutazione della carenza della motivazione in ordine alla capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine ad una condotta illecita che la Cassazione ha ritenuto sicuramente configurabile: circostanza che delimita e circoscrive l'area del giudizio di rinvio.

Si ribadisce infatti che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271345 - 01).

3. Residuano il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Scialfa ed il quarto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la legittimità della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo, nonché il secondo, il terzo ed il quinto motivo proposti nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Sia le doglianze proposte in ordine all'elemento soggettivo (secondo motivo proposto nell'interesse dello Scialfa e quarto motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]), che quelle rivolte alla motivazione relativa alle spese illecite (terzo motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 dei 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa iliogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

3.1.1. Le censure rivolte nei confronti della sussistenza dell'elemento soggettivo (che, nella prospettiva dei ricorrenti non sussisterebbe in regione della equivocità e della sostanziale permissività della normativa vigente all'epoca dei fatti contestati, oltre che dell'esistenza di uno stringente apparato di controllo che avrebbe svolto in effetto dissuasivo), non si confrontano con il persuasivo tessuto motivazionale della sentenza impugnata.

Invero la Corte di appello rilevava che la confusione contabile, la genericità della documentazione che attestava le spese e il contenuto delle intercettazioni (che dimostravano la consapevolezza dell'illecito utilizzo dei fondi) erano elementi univocamente dimostrativi dell'esistenza dell'elemento soggettivo (pag. 15 e 20 della sentenza impugnata).

Secondo la Corte territoriale non poteva ritenersi che la normativa fosse ambigua o ignota, in ragione della chiara consapevolezza della illiceità delle condotte che emergeva dalle conversazioni intercettate; né che tale consapevolezza fosse incisa dalla esistenza di un controllo postumo sulle spese, tenuto conto della rassicurante commistione di ruoli tra controllori e controllati (pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata)

3.1.2. Con riguardo alla prova della non inerenza delle spese alle voci rimborsabili, che era stato espressamente devoluto alla Corte di merito dalla sentenza rescindente, - con specifico riguardo al metodo probatorio utilizzato - la sentenza impugnata offut una motivazione estremamente accurata e persuasiva, che analizza nel dettaglio tutte le voci di spesa e ne rileva l'illiceità, al netto di presunzioni o inversioni dell'onere della prova (ovvero del metodo probatorio censurato dalla Cassazione).

La Corte di appello dimostrava infatti la illiceità dei rimborsi in ossequio agli incontestati principi di diritto richiamati nel g 1.1., e segnatamente, del fatto che a) non possono essere imputate ai fondo per il funzionamento dei Gruppi consigiiari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri sono espressione, che non siano connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo; b) non possono essere imputate al fondo le spese che i singoli consiglieri sostengono per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento dei consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare; c) non possono essere imputate al fondo le spese che i consiglieri sostengono in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovino nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione; d) non possono chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418) Le Corte, con motivazione puntuale ed accurata, ha chiarito che le previsioni della legislazione regionale, all'epoca vigente, non giustificavano o contemplavano gli acquisti e le finalità perseguite.

E in particolare - come rilevato dal Procuratore generale nella sua articolata nota - che tutte le spese contestate non risultavano giustificate.

Quanto alle spese e oneri sostenuti in occasione di viaggi fuori Regione: le stesse non erano rimborsabili trattandosi di impegni economici che non potevano essere sostenuti dall'Ente locale per garantire il coordinamento della politica di Italia dei valori in sede centrale e periferica; ed inoltre erano caratterizzate i da duplicazioni di spese e doppi rendiconti, che non si conciliavano nemmeno con le giustificazioni addotte.

Quanto alle spese e servizi per ristorazione: queste non erano rimborsabili per genericità degli scontrini, per carenza di indicazione dei beneficiari e per difetto di adeguatezza e proporzione desumibile dal contenuto delle intercettazioni e dal rilascio dei titoli di spesa da esercizi commerciali contigui all'abitazione o agli uffici degli imputati, con partecipazione ai pranzi anche di prossimi congiunti senza collegamento con la funzione pubblica esercitata dagli imputati, in occasione di ricorrenze o per soddisfare necessità del tutto private o personali.

In materia deve essere chiarito che il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità.

Si ribadisce pertanto che per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794; Sez. 6, n. 10135 Rainnondi, Rv, 254763).

Sotto il profilo degli standard probatori si condivide la giurisprudenza (dettagliatamente citata nella nota del Procuratore generale) secondo cui le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64).

Quanto alle spese di trasporto e per l'uso di taxi: non erano rimborsabili per i viaggi fuori Regione essendo pacifico che gli imputati risiedevano a Genova.

Anche le "altre spese" non erano rimborsabili, poiché si trattava di acquisti di beni consistenti in pacchi regali, biglietti natalizi, portachiavi, penne, agende in pelle, senza considerare poi gli acquisti per capi di abbigliamento, profumi, vino, cravatte, specie in occasione di festività natalizie.In sintesi: la Corte territoriale, con motivazione accurata, logica ed aderente alle emergenze processuali, oltre che rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, rilevava la genericità, se non l'anomalia, della documentazione giustificativa, la assenza di giustificazioni integrative (necessarie in caso di documentazione "di mera facciata": pag. 9 della sentenza rescindente), ovvero la conclamata estraneità delle spese rimborsate, rispetto a quelle rimborsabili sulla base della normativa regionale (pagg. 9-19 della sentenza impugnata) Il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], sul punto si risolve pertanto in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove estranea al perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

4. Infine: anche il quinto motivo di ricorso, dedotto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto la questione della mancata approvazione dei rendiconti non veniva devoluta alla Corte di appello dalla Cassazione, sicché la stessa risulta coperta dal giudicato.

Sul punto la sentenza impugnata rilevava peraltro, con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, che il momento consumativo dei reati contestati doveva essere individuato, come peraltro già deciso nella sentenza rescindente, nel momento in cui era avvenuta l'illecita utilizzazione per fini personali delle somme anticipate dall'Ente. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Si condannano inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili "[OSCURATO:PERSONA] dei Valori" e "Regione Liguria", che liquida - per entrambe le parti e tenuto conto dei parametri vigenti - in complessivi euro 3510, 00, oltre accessori di legge P.Q.M. i Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NienRY roto h MARA I 1i/11/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per la parte civile "[OSCURATO:PERSONA] dei Valori" l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la parte civile Regione Liguria l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavano conclusione e nota spese per [OSCURATO:PERSONA] il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Cassazione confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di peculato. Si contestava agii stessi, componenti del Consiglio regionale ligure, facenti parte del gruppo "Italia dei Valori" di essersi appropriati per fini personali delle somme messe a disposizione per il rimborso di spese di rappresentanza, trasporto e varie correlate allo svolgimento di attività autorizzate dalla legge regionale n. 38 del 1990 vigente all'epoca delle condotte. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dello Scialfa che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di appello non avrebbe adempiuto ai mandato della sentenza rescindente. In particolare non avrebbe tenuto in considerazione la natura eminentemente "politica" delle spese contestate e la loro legittimità alla luce delle previsioni della legge regionale n. 38 del 1990 vigente all'epoca dei fatti. Sarebbe pertanto illegittima la valutazione di illiceità (a) delle spese di ristorazione necessarie alla effettuazioni di incontri politici funzionali alla soddisfazioni di interessi regionali, (b) delle spese di trasporto necessarie per svolgere attività connessa a quella del Gruppo regionale, (c) delle spese per le missioni. La valutazione in ordine all'illegittimità di tali spese sarebbe stata generata da una interpretazione riduttiva delle spese rimborsabili, che, nella prospettiva di chi ricorre, non avrebbero dovuto essere limitate solo a quelle inerenti io svolgimento dell'attività dei Consigli regionali, ma avrebbero dovuto comprendere la fondamentale attività di collegamento tra il territorio e le istituzioni ai gruppi consigliari regionali svolgono con il territorio e le istituzioni; 2.2. Violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.): nonostante la Cassazione avesse annullato anche con riguardo all'elemento soggettivo questo non veniva scrutinato. In particolare non era stato considerato che l'esistenza di un efficiente apparato di controllo regionale impediva di ritenere che il ricorrente avesse consapevolmente violato le regole di destinazione del denaro pubblico; si ribadiva che il margine di autonomia concesso ai gruppi consigliari e la latitudine del perimetro entro il quale potevano essere ricomprese le spese di rappresentanza era ostatiA1a1 riconoscimento della responsabilità anche sotto il profilo oggettivo.3. Ricorreva per cassazione anche il difensore della [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 623 e 627 cod. proc. pen): non sarebbe stato adempiuto il mandato della sentenza rescindente in quanto l'accertamento di responsabilità sarebbe stato confermato sulla base di presunzioni e dell'erronea interpretazione della legge regionale all'epoca vigente, che consentiva di disporre di fondi per "iniziative politiche", ovvero per attività di raccordo con gli organi politici nazionali, oltre che con l'elettorato territoriale. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: gli artt. 2 e 4 delle legge regionale n. 38 del 1990, vigente all'epoca dei fatti, consentiva le spese per le iniziative politiche. Si deduceva che la commissione rendiconti nel giugno 2005 aveva chiarito quali fossero le spese inerenti le iniziative politiche, tra le quali rientravano quelle contestate, confermandone la legittimità. La sentenza impugnata aveva effettuato pertanto una illegittima interpretazione della legge regionale, che era essenziale per delimitare la rilevanza penale delle condotte; 3.3. violazione di legge (314 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità: la sentenza rescindente aveva stabilito che per l'accertamento di responsabilità erano insufficienti la mancata giustificazione delle spese, la loro eccessività e la genericità dei documenti giustificativi. In contrasto con tali indicazioni la Corte di appello ha confermato la condanna senza individuare spese abnormi non correlate con l'attività svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si deduceva che l'impianto motivazionale si presentava di nuovo strutturato su presunzioni (come il rimborso in contanti delle spese, la genericità dei giustificativi di spesa il frazionamento degli scontrini) e non teneva in considerazione la legittimazione regionale alla spesa per iniziative politiche (ed in specie l'autorizzazione legislativa ai rimborso delle spese di ristorazione previste dall'art. 4 comma 3 della legge regionale), il fatto che i consiglieri non beneficiavano di alcuna diaria e non avevano accesso diretto al conto del gruppo (ma dovevano chiedere il rimborso che doveva essere approvato), né il fatto che la ricorrente aveva specificamente contestato la riconduzione a sé medesima di alcune voci di spesa. Si deduceva che il capo di imputazione era generico e contestava episodi di peculato in relazione ai quali non si rinveniva con certezza la prova documentale a causa della confusione contabile riconducibile alla gestione del [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi si riteneva che le spese di trasporto erano giustificate perché funzionali all'espletamento di iniziative politiche, l'appropriazione dei rimborsi relativi a quelle di ristorazione e di trasporto era stata valutata sulla base della genericità dei giustificativi di spese oltre che di presunzioni (luoghi e date di effettuazione dei convivi) prive di efficacia dimostrativa; mentre le "altre spese", riferibili alla cancelleria era state ritenute indebite sulla base del frazionamento dello scontrini senza valutare le giustificazioni offerte dalla ricorrente. 3.4. Violazione di legge (art. 314 cod. pen.) e vizio motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo: alla ricorrente sono contestate spese di trasporto spese per seminari e convegni, spese postali, telefoniche e di cancelleria e spese per riunioni e ristorazione; si tratta di voci riconducibili alle spese legittime indicate dalla Legge regionale: il che escluderebbe la consapevolezza della ricorrente di avere effettuato appropriazioni non legittime. La buona fede della ricorrente emergerebbe anche dai contenuto di una conversazione nei corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] muoveva aperte critiche al tesoriere [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua gestione. 3.5. Violazione di legge: la legislazione della regione Liguria prevedeva che i giustificativi di spesa venissero prodotti per essere approvati dal gruppo consiliare: ebbene il gruppo della ricorrente non aveva approvato né í rendiconti del 2010 né quelli del 2011, sicché i relativi reati non potevano ritenersi consumati così come ritenuto dalla sentenza che aveva assolto la ricorrente in relazione ai fatti non rendicontati dei 2012. Se l'approvazione del rendiconto consuma il reato, i peculati riferiti agli anni 2011 e 2010 non si sarebbe consumati per mancata approvazione dei relativi rendiconti. 3.6. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 29 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili e, nelle parti in cui si presentano omogenei, saranno trattati unitariamente. 2. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Cassazione. Entrambi criticano il riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo del peculato che, nel caso in esame, non sarebbe configurabile neanche in astratto, in quanto le appropriazioni contestate sarebbero riferibili a spese per le quali i rimborsi erano previsti legittimati dalla Legge regionale n. 38 dei 1990 in allora vigente (primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Scialfa e primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di doglianze inammissibili ai sensi dell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen., in quanto sono rivolte nei confronti della "configurabilità" del peculato nel periodo di vigenza della Legge regionale ligure n. 38 del 1990, tema non devoluto alla Corte di appello dalla sentenza giudicante. Sul quale, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato.Nella sentenza di annullamento la Cassazione ha, infatti, affermato che «non è di per sé dubbio che una condotta di utilizzazione a fini personali dei fondi che vengano anticipati dall'Ente, e posti a disposizione dei gruppi per determinate spese istituzionali, integri ii reato di peculato. L'appropriazione, difatti si realizza con l'utilizzazione per scopi personali e la condotta successiva di falsificazione della documentazione giustificativa della spesa stessa rappresenta un modo per occultare la già avvenuta appropriazione»: la Corte ha lapidariamente affermato che la Corte di appello aveva legittimamente rigettato i motivi rivolti a contestare la non inerenza delle spese, riconoscendo la configurabilità del peculato nel caso in esame (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Tale approdo "chiude" l'accertamento processuale in ordine alla sussistenza in astratto dell'elemento oggettivo del reato nel caso - come quello in esame - in cui si contesta l'appropriazione illecita di somme destinate al rimborso delle spese affrontate dal gruppo consiliare per fini istituzionali. Correttamente quindi la Corte territoriale, nell'individuare il perimetro della sentenza rescissoria, ha rilevato come non vi fosse spazio per mettere in discussione la configurabilità del reato di peculato nel caso di illecita distrazione dei fondi destinati al rimborso delle spese istituzionali effettuate dai gruppi consiliari regionali (pag. 6 della sentenza impugnata). La Cassazione, peraltro, nella sentenza rescindente quando ha ritenuto la configurabilità del peculato, ha richiamato espressamente la pronuncia, emessa nel caso "Piredda", in relazione ai coimputati dei ricorrenti che avevano effettuato una diversa scelta in ordine al rito. Secondo tale sentenza, nel caso in cui si contesti il peculato per distrazione delle somme percepite quali contributi dai gruppi consiliari regionali, deve escludersi la legittimità dell'impiego di fondi pubblici in relazione a spese non giustificate, o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione, o recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità all'attività istituzionale, quali scontrini di acquisto di beni, titoli di viaggio o ricevute di consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione dell'identità degli ospiti o dell'occasione (Sez. 6, Sentenza n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 - 01) Tale approdo ermeneutico, particolarmente rilevante perché riferito ai coimputati dei ricorrenti cui era contestata una condotta di peculato analogia quella per cui si procede, trova conferma e conforto in altri rilevanti - e ormai largamente condivisi - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità. Si è infatti affermato con giurisprudenza che si condivide e ribadisce: -che integra il delitto di peculato l'impiego di somme, prelevate dal Fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, per spese connesse all'attività politica dei partiti e non invece ad iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per spese sostenute dai singoli consiglieri per la loro personale attività politica (cura del proprio consenso, incremento della personale visibilità, relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori), per spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri, ovvero per l'organizzazione di altre attività scisse da quelle del gruppo consiliare (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418 - 04). - Che i gruppi consiliari regionali rivestono qualifica pubblicistica essendo organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri, partecipando direttamente all'attività assembleare mediante l'elaborazione dei progetti di legge, la preparazione di atti di indirizzo e controllo, l'acquisizione di informazioni, studi, statistiche e documentazione. In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità istituzionali, non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per esigenze personali di ciascun componente del gruppo (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Giovine, Rv. 279418 - 01). - Che in tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. La Corte non ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, Giovine, Rv. 279418 - 03) Si tratta di approdi (che superano in via definitiva quanto affermato con le sentenza emessa nel caso "Tretter": Sez. 6, Sentenza n. 33069 del 12/05/2003, Rv. 226531 - 01) che confermano la valutazione circa la sussistenza del peculato nel caso di distrazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari regionali, tema sul quale - si ripete - si è formato il giudicato. In sintesi: alla Corte di appello non era stata devoluta la questione della configurabilità del peculato correlato alla appropriazione dei fondi regionali per il rimborso di spese non istituzionali dei gruppi consiliari, ma solo quella di rivalutare il compendio probatorio disponibile, emendando le carenze motivazionali della prima sentenza di appello, che, secondo la sentenza rescindente aveva effettuato una valutazione sommaria delle prove, affidandosi in alla ipotetica capacità dimostrativa della genericità della documentazione, della eccessività delle spese, ed aveva, inoltre, effettuato anche una illegittima inversione dell'onere della prova. Si tratta cioè di un annullamento fondato sulla valutazione della carenza della motivazione in ordine alla capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine ad una condotta illecita che la Cassazione ha ritenuto sicuramente configurabile: circostanza che delimita e circoscrive l'area del giudizio di rinvio. Si ribadisce infatti che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271345 - 01). 3. Residuano il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Scialfa ed il quarto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la legittimità della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo, nonché il secondo, il terzo ed il quinto motivo proposti nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Sia le doglianze proposte in ordine all'elemento soggettivo (secondo motivo proposto nell'interesse dello Scialfa e quarto motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]), che quelle rivolte alla motivazione relativa alle spese illecite (terzo motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 dei 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa iliogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3.1.1. Le censure rivolte nei confronti della sussistenza dell'elemento soggettivo (che, nella prospettiva dei ricorrenti non sussisterebbe in regione della equivocità e della sostanziale permissività della normativa vigente all'epoca dei fatti contestati, oltre che dell'esistenza di uno stringente apparato di controllo che avrebbe svolto in effetto dissuasivo), non si confrontano con il persuasivo tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Invero la Corte di appello rilevava che la confusione contabile, la genericità della documentazione che attestava le spese e il contenuto delle intercettazioni (che dimostravano la consapevolezza dell'illecito utilizzo dei fondi) erano elementi univocamente dimostrativi dell'esistenza dell'elemento soggettivo (pag. 15 e 20 della sentenza impugnata). Secondo la Corte territoriale non poteva ritenersi che la normativa fosse ambigua o ignota, in ragione della chiara consapevolezza della illiceità delle condotte che emergeva dalle conversazioni intercettate; né che tale consapevolezza fosse incisa dalla esistenza di un controllo postumo sulle spese, tenuto conto della rassicurante commistione di ruoli tra controllori e controllati (pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata) 3.1.2. Con riguardo alla prova della non inerenza delle spese alle voci rimborsabili, che era stato espressamente devoluto alla Corte di merito dalla sentenza rescindente, - con specifico riguardo al metodo probatorio utilizzato - la sentenza impugnata offut una motivazione estremamente accurata e persuasiva, che analizza nel dettaglio tutte le voci di spesa e ne rileva l'illiceità, al netto di presunzioni o inversioni dell'onere della prova (ovvero del metodo probatorio censurato dalla Cassazione). La Corte di appello dimostrava infatti la illiceità dei rimborsi in ossequio agli incontestati principi di diritto richiamati nel g 1.1., e segnatamente, del fatto che a) non possono essere imputate ai fondo per il funzionamento dei Gruppi consigiiari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri sono espressione, che non siano connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo; b) non possono essere imputate al fondo le spese che i singoli consiglieri sostengono per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento dei consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare; c) non possono essere imputate al fondo le spese che i consiglieri sostengono in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovino nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione; d) non possono chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere (Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418) Le Corte, con motivazione puntuale ed accurata, ha chiarito che le previsioni della legislazione regionale, all'epoca vigente, non giustificavano o contemplavano gli acquisti e le finalità perseguite. E in particolare - come rilevato dal Procuratore generale nella sua articolata nota - che tutte le spese contestate non risultavano giustificate. Quanto alle spese e oneri sostenuti in occasione di viaggi fuori Regione: le stesse non erano rimborsabili trattandosi di impegni economici che non potevano essere sostenuti dall'Ente locale per garantire il coordinamento della politica di Italia dei valori in sede centrale e periferica; ed inoltre erano caratterizzate i da duplicazioni di spese e doppi rendiconti, che non si conciliavano nemmeno con le giustificazioni addotte. Quanto alle spese e servizi per ristorazione: queste non erano rimborsabili per genericità degli scontrini, per carenza di indicazione dei beneficiari e per difetto di adeguatezza e proporzione desumibile dal contenuto delle intercettazioni e dal rilascio dei titoli di spesa da esercizi commerciali contigui all'abitazione o agli uffici degli imputati, con partecipazione ai pranzi anche di prossimi congiunti senza collegamento con la funzione pubblica esercitata dagli imputati, in occasione di ricorrenze o per soddisfare necessità del tutto private o personali. In materia deve essere chiarito che il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità. Si ribadisce pertanto che per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794; Sez. 6, n. 10135 Rainnondi, Rv, 254763). Sotto il profilo degli standard probatori si condivide la giurisprudenza (dettagliatamente citata nella nota del Procuratore generale) secondo cui le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64). Quanto alle spese di trasporto e per l'uso di taxi: non erano rimborsabili per i viaggi fuori Regione essendo pacifico che gli imputati risiedevano a Genova. Anche le "altre spese" non erano rimborsabili, poiché si trattava di acquisti di beni consistenti in pacchi regali, biglietti natalizi, portachiavi, penne, agende in pelle, senza considerare poi gli acquisti per capi di abbigliamento, profumi, vino, cravatte, specie in occasione di festività natalizie.In sintesi: la Corte territoriale, con motivazione accurata, logica ed aderente alle emergenze processuali, oltre che rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, rilevava la genericità, se non l'anomalia, della documentazione giustificativa, la assenza di giustificazioni integrative (necessarie in caso di documentazione "di mera facciata": pag. 9 della sentenza rescindente), ovvero la conclamata estraneità delle spese rimborsate, rispetto a quelle rimborsabili sulla base della normativa regionale (pagg. 9-19 della sentenza impugnata) Il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], sul punto si risolve pertanto in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove estranea al perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. 4. Infine: anche il quinto motivo di ricorso, dedotto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto la questione della mancata approvazione dei rendiconti non veniva devoluta alla Corte di appello dalla Cassazione, sicché la stessa risulta coperta dal giudicato. Sul punto la sentenza impugnata rilevava peraltro, con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, che il momento consumativo dei reati contestati doveva essere individuato, come peraltro già deciso nella sentenza rescindente, nel momento in cui era avvenuta l'illecita utilizzazione per fini personali delle somme anticipate dall'Ente. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Si condannano inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili "[OSCURATO:PERSONA] dei Valori" e "Regione Liguria", che liquida - per entrambe le parti e tenuto conto dei parametri vigenti - in complessivi euro 3510, 00, oltre accessori di legge P.Q.M. i Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel gra