CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 11323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per alcuni versi, nel contestare il giudizio di responsabilità riguardo alla resistenza ex art 337 cp e all'oltraggio ex art 341 bis cp nonché la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, per altro verso, prospettano, in relazione alla applicabilità dell'art 393 bis cp e dell'art 131 bis cp, temi in diritto non devoluti dall'appello e dai relativi motivi aggiunti, correlati a valutazioni estranee ai poteri di scrutinio demandati a questa Corte in assenza di una preventiva verifica di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.