CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERA N. 39-49/VIA R. GORJUX N. 3-27 –BARI, in persona dell’amministratore pro tempore GiuseppeAddabbo, legale rappresentante di Gesticon di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente–Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 30/2020,depositata il 10 gennaio 2020;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 25 giugno 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.D’Agosto, per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’unità immobiliare sitanel Condominio di via Petrera 39-49/via Gorjux 5-19 di Bari(d’innanzi: “il Condominio”), convenne quest’ultimo innanzi alTribunale di Bari per sentir pronunziare l’annullamento, l’invaliditàe l’inefficacia di due delibere assembleari del 12.12.2008,rispettivamente concernenti l’approvazione del bilancio consuntivoal 31.12.2007 e l’eliminazione di un conto corrente condominiale.Sostenne, quanto alla prima delibera, che l’assemblea non erastata regolarmente costituita e non aveva raggiunto il quorumdeliberativo necessario ai fini dell’approvazione del bilancio, e,quanto alla seconda, che la stessa ampliava ingiustificatamente ipoteri di spesa dell’amministratore, in violazione del regolamentocondominiale.Il tribunale accolse la domanda, ritenendo che l’assemblea nonfosse stata validamente costituita.2. La decisione fu integralmente riformata, con la sentenza inepigrafe, dalla Corte d’appello di Bari, adìta dal Condominio.I giudici distrettuali, disattese le eccezioni preliminari diinammissibilità del gravame, e ritenuta la legittimazione passivaNumero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’amministratore che aveva sottoscritto l’atto di appello,quantunque già cessato dall’incarico per dimissioni, rilevarono cheil Colaluce non era legittimato a rilevare la mancata convocazionedi altri condòmini, ovvero il difetto di delega in capo ad alcuni deipartecipanti all’assemblea, trattandosi di vizi deducibili dai solisoggetti interessati.Osservarono che, in ogni caso, le partecipazioni contestate nonavevano influito sull’esito delle deliberazioni e sul riscontro delquorum costitutivo.Infine, ritennero infondate nel merito le ragioni di doglianza delColaluce avverso il contenuto delle delibere.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da GiuseppeColaluce con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustratida successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] intimato ha depositato controricorso, anch’essoillustrato da memoria in prossimità dell’udienza.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in più profili, il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la suaeccezione di inammissibilità dell’appello in dipendenza del mancatodeposito telematico, da parte del Condominio, dell’originaledell’atto d’impugnazione e della procura alle liti, ritenendo chel’iscrizione a ruolo non debba considerarsi «attoendoprocedimentale» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16-bisdel d.l. n. 197 del 2012.Tale statuizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 83 e 125c.p.c., in combinato disposto con l’art. 20 del d.lgs. n. 82 del 2005,Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026poiché varrebbe a consentire la proposizione di impugnazione conSarebbe violato, inoltre, l’art. 121 c.p.c., in relazione all’art. 9,commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, e 16-bis del d.l. n. 179del 2012, poiché il deposito telematico degli atti in questione deveintendersi prescrittivo di un onere formale per la loro validità, alquale potrebbe derogarsi solo in presenza di circostanze nonsussistenti nella specie.2. Con il secondo motivo, anch’esso articolato in più profili, ilricorrente denunzia violazione degli artt. 1129, 1722 num. 3) e2697 c.c., 75, 182 e 326 c.p.c., nonché omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui harespinto la sua eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché laprocura ad impugnare era stata rilasciata al difensore delCondominio dall’amministratore già dimissionario.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, fino allasostituzione, l’amministratore può conferire procura a un difensoreal fine della costituzione in giudizio, dovendosi presumere laconformità del suo operato all’interesse dei condòmini.Tale principio, infatti, non può operare quando, come nel casodi specie, risulta una volontà contraria dei condòmini allaconservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratorecessato dall’incarico, nel caso di specie evincibile dal fatto che l’art.13 del regolamento condominiale restringeva il periodo diprorogatio ai quindici giorni successivi alle dimissionidell’amministratore, nel caso di specie certamente perenti almomento del rilascio della procura alle liti.Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026Del resto, in tale procura l’amministratore dimissionario nonaveva speso il nome del condominio rappresentato, ciò checomportava un difetto di potere rappresentativo che i giudicid’appello avrebbero dovuto rilevare d’ufficio.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazionedegli artt. 115 c.p.c., 1136, comma sesto, e 1137, comma secondo,c.c., oltre all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo peril giudizio, ha ad oggetto la statuizione sulla validità delle delibereimpugnate.Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nelritenere, con evidente riferimento all’art. 66 disp. att. c.c., che ilvizio di costituzione dell’assemblea è invocabile solo dai condòminipretermessi, sussistendo in contrario interesse di tutti allarimozione dell’atto impugnato, ai fini di una corretta gestione delcondominio, in conformità al disposto di cui all’art. 1136, commasesto, c.c.4. Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio, il ricorrente censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto sussistente il quorum costitutivodell’assemblea.Tale statuizione sarebbe infatti stata assunta in violazione delcriterio di riparto dell’onere probatorio, poiché spettava alCondominio dimostrare il numero degli aventi diritto, che era ineffetti superiore a quello ritenuto dai giudici d’appello.5. Il quinto motivo, con il quale si adduce violazione degli artt.115 c.p.c., 1136, comma terzo, e 1137, comma secondo, c.c., oltreall’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026concernente i requisiti per la partecipazione all’assemblea mediantedelega.Il ricorrente assume travisato, e comunque omesso, da partedella Corte d’appello, l’esame di alcune previsioni del regolamento.6. Infine, con il sesto motivo, articolato in forma di denunzia diviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1123, 1136 e 1137 c.c., ilricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteescluso la sussistenza di un suo apprezzabile pregiudiziopatrimoniale, in quanto non adeguatamente rappresentato nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado, risultando invecechiaramente evidenziate, fin da quella sede, le ragioni di doglianzaconnesse allo specifico pregiudizio conseguente alle delibereimpugnate.7. Il primo motivo non è fondato.Il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe errato nelrigettare la sua eccezione di improcedibilità dell’appello –conseguente al fatto che il Condominio, notificata l’impugnazioneper via telematica, si era poi costituito in modalità cartacea,producendo copia dell’atto introduttivo e della relazione dinotificazione – rilevando che l’atto aveva comunque raggiunto ilsuo scopo.In proposito, va data continuità all’indirizzo già espresso daquesta Corte (si vedano, ad esempio, Cass. 12 febbraio 2025, n.3580; Cass. 12 marzo 2024, n. 6583) secondo cui, ove la parteappellante abbia notificato l’atto introduttivo per via telematica e sisia poi costituita in modalità analogica, l’omesso deposito deglioriginali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e dellarelativa notificazione non determina l’improcedibilità dell'appello,Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026possesso dell’originale dell'atto, è in grado di effettuaredirettamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare ilprincipio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuotiformalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 dellaCarta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisionedi merito; si integra così, in questo caso, una nullità per vizio diforma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopodell’atto.Questi principii, ripetutamente affermati, si conformanoall’insegnamento reso dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 30918 del 2017 (nonché, successivamente, con lasentenza n. 10266 del 2018), secondo cui va data la più intensaapplicazione al precetto costituzionale di ragionevole durata delprocesso (art. 111, secondo comma, Cost.), che si colloca in uncontesto complessivo di garanzie espressive di un patrimoniocomune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale(art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’UnioneEuropea), nonché all’art. 6 CEDU; di quest’ultimo, in particolare,va condivisa l’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, inbase alla quale il diritto di accesso ad un giudice, pur prestandosi alimitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quantoriguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene lesoquando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopidella certezza del diritto e della buona amministrazione dellagiustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla partein causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall’autoritàgiudiziaria competente (vedi, per tutte: Corte EDU, 16 giugno2015, Mazzoni c. Italia, e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia,Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026nonché la recente Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.Italia).Del resto, tale lettura ermeneutica è stata poi codificata dald.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022(cd. riforma Cartabia), che ha fatto confluire la disciplina delprocesso civile telematico nel codice di rito; e tanto, in particolare,mediante l’aggiunta del comma terzo all’art. 46 disp. att. c.p.c.,ove è espressamente ribadito che la violazione delle specifichetecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte,nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comportala loro invalidità.La sentenza impugnata, sul punto, va dunque esente dacensura.8. È invece fondato il secondo motivo.8.1. Il ricorrente, come detto, contesta la decisione impugnatain relazione al rigetto della sua eccezione di improcedibilitàdell’appello, conseguente alla carenza di potere amministrativo incapo dell’amministratore che ha sottoscritto la relativa procura adlitem.In tal senso, osserva che al momento della notificazionedell’atto di appello, avvenuta il 29 dicembre 2015, l’amministratoredel Condominio risultava già sprovvisto dei relativi poteri,essendosi dimesso nel corso dell’assemblea del 26 novembreantecedente; il dato è riportato nel ricorso e confortato dal richiamoal verbale assembleare già prodotto nel giudizio d’appello, in unocon il verbale d’udienza dell’11 dicembre 2015 innanzi al [OSCURATO:PERSONA], dove, nel giudizio per la revoca dell’amministratoremedesimo, costui aveva dato atto delle proprie dimissioni, ciò cheNumero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026aveva condotto il tribunale stesso a dichiarare cessata la materiadel contendere.8.2. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al caso dispecie l’istituto della cd. prorogatio imperii, idoneo a consentireall’amministratore di continuare ad esercitare legittimamente ipoteri di rappresentanza fino a sostituzione, sul presupposto dellaconformità di tale operato alla volontà dei condomini.Sul punto, va al contrario osservato che, come questa Corte harecentemente precisato (cfr. Cass. 26 marzo 2026, n. 7247), aseguito delle modifiche alla disciplina del condominio negli edificiintrodotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, l’amministratore,alla cessazione dell’incarico per la scadenza del termine di durata,o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell’art. 1129, comma 8,c.c., non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art.1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l’attivitàulteriormente svolta, ed è tenuto unicamente «ad eseguire leintese, queste ultime, come le attività urgenti che non possonoessere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nominaassembleare o giudiziale del nuovo amministratore.Nella decisione citata si precisa che la contraria interpretazione,fatta propria dalla Corte territoriale, si pone in contrasto:(a) sotto il profilo sistematico, con la previsione, contenutanell’art. 1129, commi secondo e quattordicesimo, c.c., secondo laquale, contestualmente all’accettazione della nomina come ad ognirinnovo dell'incarico, l’amministratore deve comunicare i propri datie i propri recapiti, nonché specificare analiticamente, a pena dinullità, l’importo dovuto a titolo di compenso, e ciò in quanto laNumero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026prorogatio sine die dell’incarico cessato varrebbe ad eludere talivincoli, imposti dalla legge a ogni rinnovo annuale dell’incarico;(b) con l’art. 1130, n. 7), c.c., che postula l’annotazione inapposito registro del verbale di nomina dell’amministratore, intermini ostativi a che si concepisca una rappresentanza conferitadai condòmini per facta concludentia;(c) con lo stesso art. 1129, comma ottavo, c.c., che circoscrivele competenze dell’amministratore cessato alle sole «attivitàurgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni», con ciòsignificando che l’amministratore cessato può compiere solo lepossono essere differite senza danno o pericolo, per le quali dunquenon si può attendere che l’assemblea o il giudice, in sostituzionedella prima, provvedano alla nomina del nuovo amministratore oall’adozione dei provvedimenti necessari per l’amministrazionedella cosa comune.8.3. Nel caso di specie, l’amministratore, già cessatodall’incarico per dimissioni, rilasciò una procura ad litem in calceall’atto di citazione in appello del Condominio.Si trattava, dunque, di procura specifica, non già conferita “perogni stato e grado della causa”, il che, secondo quanto questa Corteha affermato in tema di rappresentanza organica nelle società (v.ad es. Cass. 23 maggio 2014, n. 11536), avrebbe reso irrilevantel’intervenuta cessazione dalla carica nel corso del prosieguo delgiudizio.Detta procura, in difetto di apposito mandato speciale rilasciatodall’assemblea per proporre appello, al fine prescritto di evitarepregiudizio agli interessi comuni, non risulta dunque validamenteconferita.Numero registro generale 5370/2020Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 21883/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ne deriva la fondatezza dell’eccezione di inammissibilitàdell’appello, sull’ulteriore rilievo del fatto che la Corte territorialeneppure avrebbe potuto concedere il termine per laregolarizzazione della procura ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichéinnanzi al giudice a quo il vizio era stato sollevato dalla parteappellata (Cass., sez. U, 4 marzo 2016, n. 4248; nello stessosenso, Cass. 21 maggio 2018, n. 12525).Il motivo, pertanto, merita accoglimento.9. Tale statuizione, per il suo carattere assorbente, rendesuperfluo l’esame delle restanti censure.L’appello, infatti, era inammissibile e non avrebbe potutoessere esaminato nel merito dalla Corte d’appello di Bari, ragionper cui la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio.La novità della questione, documentata dal richiamo adindirizzo ermeneutico di recente formazione, giustifica l’integralecompensazione fra le parti delle spese del presente giudizio e delgrado d’appello. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo,rigettato il primo e assorbiti i restanti, e cassa senza rinvio lasentenza impugnata.Compensa le spese del presente giudizio e del giudiziod’appello.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente